A.C. 2561-A
Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, signora Ministra, l'Assemblea avvia oggi l'esame di un disegno di legge importante e molto atteso, che reca deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione delle famiglie, entrato nella comunicazione pubblica con il nome di Family Act. Come emergerà dall'illustrazione del contenuto, esso è volto ad incidere su materie e ambiti diversi, con l'obiettivo unitario di valorizzare e di sostenere le famiglie nel nostro Paese.
Il provvedimento si compone di nove articoli. Preciso subito che l'articolo 2 del testo originario, concernente l'istituzione dell'assegno universale e il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per i figli a carico, è stato soppresso, in quanto, successivamente - come sa bene quest'Aula - alla presentazione alla Camera del provvedimento in esame, è stata approvata una legge, anche quella molto importante, la n. 46 del 2021, con la quale è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'assegno unico universale, novità assoluta nella storia e anche della legislazione italiana. Questo strumento rappresenta il primo fondamentale tassello di una riforma complessiva, che sarà completata con l'introduzione delle misure di sostegno e dei servizi in favore delle famiglie attraverso proprio l'approvazione del Family Act.
L'esame del provvedimento presso la XII Commissione si è articolato in più fasi approfondite, ampi dibattiti, partendo anche dallo svolgimento di una ricca attività istruttoria, in cui si è avuto modo di approfondire i vari temi connessi alla delega in oggetto attraverso moltissime audizioni di soggetti istituzionali, di associazioni, di esperti della materia. Rilevo l'atteggiamento anche molto collaborativo e propositivo dei deputati di opposizione, sia nel corso del dibattito scaturito dalle audizioni, che nella fase della presentazione e dell'esame delle proposte emendative presentate. In qualità di relatore, sinceramente, ho cercato, devo dire insieme alla Ministra Bonetti, di recepire diverse proposte emendative di tutti i gruppi parlamentari, molte delle quali, peraltro, intervenivano proprio su temi comuni.
Per quanto concerne il testo risultante dalle proposte emendative approvate che avete a disposizione, faccio presente che l'articolo 1 reca l'oggetto della delega, che consiste nell'adozione, il riordino e il potenziamento di norme dirette a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità - il famoso “inverno demografico” segnalato, da più parti e, soprattutto, dall'Istat negli ultimi anni -, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria dei giovani, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e per sostenere, in particolare, quello femminile. L'articolo 1 reca anche i principi e i criteri direttivi generali.
Non mi soffermerò su tutti i criteri individuati, ma ne richiamerò alcuni tra cui: la promozione della genitorialità e della parità tra i sessi all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile; l'armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e l'equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori; l'affermazione del valore sociale delle attività educative e di apprendimento anche non formale dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali o di esenzioni in relazione alle spese sostenute dalle famiglie; la previsione dell'introduzione di misure che favoriscano l'individuazione dei servizi offerti e l'accesso delle famiglie medesime, anche con riguardo ai servizi offerti da enti del Terzo settore.
Mi sembra importante aver introdotto il principio per cui le misure previste debbano essere attuate, tenendo conto sempre dell'eventuale condizione di disabilità delle persone presenti all'interno del nucleo familiare, nonché il criterio per cui sono assicurati il monitoraggio e la verifica dell'impatto degli interventi previsti dalla presente legge da parte anche dall'organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative.
Il nuovo articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli e, conseguentemente, contiene ulteriori principi e criteri direttivi specifici. Tra questi ultimi, a seguito delle modifiche apportate proprio nel lungo lavoro della Commissione in sede referente, evidenzio: il rafforzamento dei servizi socioeducativi per l'infanzia e per l'adolescenza; l'attenzione verso le misure di contrasto della povertà educativa minorile; la previsione di misure di sostegno alle famiglie mediante contributi volti a coprire il costo delle rette relative alla frequenza di servizi educativi per l'infanzia, che possono essere erogati anche con modelli gestionali e strutturali flessibili in grado di considerare le varie esigenze dei genitori, ottimizzare i costi e coinvolgere attivamente i fruitori e le comunità locali; la previsione di contributi vincolanti alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità con patologie fisiche e psichiche invalidanti (abbiamo aggiunto e inclusi i disturbi del comportamento alimentare) ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali; la razionalizzazione delle misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione all'acquisto di libri, di biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali, cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, anche in raccordo con altre misure di sostegno alla diffusione della cultura già adottate.
L'articolo 3, invece, reca una delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali di paternità e di maternità, prevedendo di conseguenza ulteriori principi e criteri direttivi specifici.
Tra questi ultimi sono stati inseriti, nel corso dell'esame in sede referente: la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio; il riferimento alle famiglie monogenitoriali, di cui tenere conto nell'ambito dell'introduzione di modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali; la previsione di permessi per il coniuge, il convivente o il parente che accompagni la donna in occasione delle visite specialistiche durante la maternità; la previsione di misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa ai congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti; la previsione del congedo obbligatorio per il padre lavoratore - vera novità questa nella legislazione del nostro Paese - nei primi mesi della nascita del figlio di durata superiore rispetto a quanto disposto dall'attuale legislazione, prevedendone nel tempo il progressivo incremento fino a 90 giorni lavorativi; la previsione dell'aumento progressivo dell'indennità di maternità fino al raggiungimento della copertura totale da parte dello Stato. Un quadro, nell'articolo 3, che sicuramente è una novità importante per la legislazione del nostro Paese.
L'articolo 4 reca una delega al Governo per incentivare il lavoro femminile, la condivisione delle cure e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro. Anche in questo caso si prevedono ulteriori principi e criteri direttivi che si aggiungono a quelli generali, tra cui: l'aumento della percentuale di detraibilità delle spese sostenute dal contribuente per dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato, addetti, per esempio, ai servizi domestici e all'assistenza di familiari, tenendo conto ovviamente dell'ISEE, del nucleo familiare, della presenza di figli minorenni e della condizione di disabilità di uno o più membri del nucleo familiare; la possibilità di corrispondere la predetta agevolazione anche sotto forma di incentivo diretto, mediante l'erogazione di una somma di denaro allo scopo vincolata; la previsione di un'indennità integrativa per le madri lavoratrici erogata dall'INPS per il periodo in cui rientrano a lavoro dopo il congedo obbligatorio; la previsione di strumenti agevolati per la disciplina di lavoro accessorio riferita ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e di assistenza alla persona; la previsione, ancora, di forme di decontribuzione per le imprese per le sostituzioni di maternità, per gli incentivi volti al rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione delle stesse; la previsione per cui una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sia riservata all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni; la previsione, ancora, di specifiche agevolazioni fiscali per le lavoratrici residenti nei territori con minore capacità fiscale e di ulteriori incentivi per favorire l'emersione del lavoro sommerso in ambito domestico, con particolare riferimento alla condizione delle lavoratrici del settore, nonché di misure di sostegno alla formazione delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese.
L'articolo 5 reca una delega per sostenere le spese delle famiglie per la formazione dei figli e l'autonomia finanziaria dei giovani, sulla base di una serie di specifici principi e criteri direttivi, che prevedono detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie ovvero misure di sostegno diretto, anche in forma di bonus direttamente spendibili, per l'acquisto di libri di testo universitari, anche su supporto digitale, per i figli maggiorenni a carico iscritti a corsi universitari; detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie relativamente al contratto di locazione di abitazione per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, con particolare riferimento agli studenti fuori sede; agevolazioni fiscali per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale o per l'acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie; agevolazioni fiscali e incentivi per l'attuazione del diritto alla vita indipendente e all'autonomia abitativa per persone con disabilità senza limiti di età; misure di sostegno per le spese documentate sostenute dalle famiglie per la frequenza di corsi di studi universitari, di corsi di specializzazione e di altri percorsi formativi anche volti all'inclusione lavorativa dei figli con disabilità, incluse le spese necessarie per accompagnatori, assistenti personali o altri operatori; interventi di rafforzamento, infine, delle misure volte a promuovere l'autonomia anche abitativa dei figli maggiorenni dalla famiglia di origine.
L'articolo 6, inserito nel corso dell'esame da parte della Commissione referente, introduce una delega al fine di sostenere e promuovere anche le responsabilità familiari. Si tratta di un'integrazione importante e del tutto in linea con le finalità e il contenuto del provvedimento in oggetto. Gli ulteriori principi e criteri direttivi prevedono la promozione della diffusione di attività informative e formative, volte a fornire la conoscenza dei diritti e dei doveri dei genitori, nonché la diffusione di centri e servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno delle scelte dei genitori, anche tramite attività di mediazione familiare, come quelle svolte proprio dai consultori familiari.
L'articolo 7 disciplina il provvedimento per l'adozione dei decreti legislativi che saranno emanati dopo l'approvazione del disegno di legge delega.
L'articolo 8 individua le risorse finanziarie da impiegare per l'attuazione delle deleghe, corrispondenti a risorse già stanziate e attualmente destinate ad una serie di benefici che, nel corso dell'attuazione della delega, si intende ovviamente abolire e modificare proprio per farli rientrare nel quadro organico di questa delega. In prima istanza, si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa, di cui al Fondo assegno unico universale e servizi alla famiglia.
Concorrono, inoltre, al finanziamento degli interventi previsti dalle deleghe le risorse rivenienti dalla modificazione o dall'abolizione delle seguenti misure: l'assegno del nucleo familiare con almeno tre figli minori, l'assegno di natalità, il cosiddetto bonus bebè, il premio alla nascita, il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia, il cosiddetto bonus asili nido, il fondo di sostegno alla natalità, le risorse provenienti dalla modificazione o dall'abolizione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, di misure quali detrazioni fiscali per minori e assegni per il nucleo familiare, detrazione delle spese documentabili per i contratti di locazione stipulati dagli studenti universitari fuori sede, previsto già dal testo unico delle imposte sui redditi. Si prevede, inoltre, che i decreti delegati che determinano nuovi e maggiori oneri privi di compensazione al loro interno, o mediante l'utilizzo delle risorse sopra esposte, possono essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti, ovviamente, le necessarie coperture finanziarie. Dopo l'impianto organico di questa norma, ci sarà sicuramente da fare - come ha più volte annunciato anche il Governo e la Ministra - un lavoro importante, anche di ricomposizione e di ricostruzione e anche di ricerca di nuove risorse finanziarie per coprire questa importante e sistemica riforma, che sosterrà le famiglie nel nostro Paese.
Concludo. L'articolo 9, inserito nel corso dell'esame referente, reca la rituale clausola di salvaguardia. In conclusione, auspico che, anche in Assemblea, il provvedimento possa essere sostenuto in maniera ampia, come lo è stato, in un rapporto di serietà e anche di collaborazione diligente tra maggioranza e opposizione. Quindi, spero che possa essere sostenuto trasversalmente da tutti i gruppi parlamentari e che sia approvato nei tempi rapidi che questo provvedimento merita, in modo da consentire l'approdo presso l'altro ramo del Parlamento, nell'ottica della realizzazione di una riforma finalmente complessiva delle misure volte a sostenere le famiglie nel nostro Paese.