A.C. 3146-A
Valutazione ambientale - VIA e VAS (artt. 17-29).
Le disposizioni recate dagli articoli 17-29 si propongono principalmente due grandi obiettivi:
- integrare la disciplina prevista per la valutazione ambientale dei progetti del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) al fine di ricomprendervi anche la valutazione dei progetti per l'attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);
- operare un intervento di semplificazione sulla disciplina di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) prevista dalla parte seconda del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).
Entrando nel merito, l'art. 17 amplia l'ambito di attività della Commissione Tecnica PNIEC anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), assumendo così la nuova denominazione di "Commissione Tecnica PNRR-PNIEC".
L'art. 18 prevede che gli interventi necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNIEC, come individuati nell'allegato I-bis del D.lgs. 152/2006, e le opere connesse a tali interventi costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
L'art. 18-bis, introdotto in sede referente, prevede che, per le opere del citato Allegato I-bis, nei procedimenti disciplinati dal D.P.R. 327/2001 (testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), le regioni sono tenute ad esprimere l'intesa entro 30 giorni dalla positiva conclusione della Conferenza dei servizi, al fine di consentire all'Autorità competente il rilascio del provvedimento finale.
L'art. 19 modifica e integra i termini relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e alla consultazione preventiva, precisando inoltre che la disciplina della consultazione preventiva si applica anche ai progetti esaminati dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC.
L'art. 20 interviene sulla disciplina per l'emanazione del provvedimento di VIA di competenza statale recata dai commi 2 e 2-bis dell'art. 25 del Codice (concernenti, rispettivamente, i progetti non inclusi nel PNRR-PNIEC e quelli invece inclusi). Le modifiche riguardano, in estrema sintesi: il concerto del Ministero della cultura; l'accelerazione della procedura attraverso la riduzione dei termini previsti; l'unificazione delle procedure previste nei casi di inutile decorso dei termini e per l'attivazione dei conseguenti poteri sostitutivi finalizzati all'adozione del provvedimento di VIA; l'introduzione dell'automatico rimborso al proponente del 50% dei diritti di istruttoria qualora non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento di VIA relativo ai progetti PNRR-PNIEC.
L'art. 21 reca disposizioni finalizzate a modificare i termini per la verifica dell'istanza di VIA e per l'eventuale richiesta di documentazione integrativa e a precisare che tali termini sono perentori. Sono inoltre dimezzati i termini della fase di consultazione del pubblico limitatamente ai soli procedimenti di VIA relativi ai progetti PNRR-PNIEC.
L'art. 22 modifica la disciplina relativa al rilascio del provvedimento unico ambientale (PUA) – previsto nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale - al fine di delimitarne l'ambito e di modificare il termine per la pubblicazione dell'avviso al pubblico e la collocazione temporale della conferenza di servizi decisoria finalizzata all'emissione del PUA medesimo.
L'art. 23 inserisce nel testo del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) un nuovo articolo 26-bis che contiene la disciplina della fase preliminare “mediante una conferenza dei servizi preliminare “al procedimento per il rilascio del PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale).
L'art. 24 reca una serie di modifiche alla disciplina del procedimento per il rilascio del PAUR. Le modifiche sono principalmente finalizzate a fornire precisazioni riguardo alle procedure da seguire in relazione al rilascio di titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché in relazione ad eventuali varianti urbanistiche.
L'art. 25 reca disposizioni integrative del Codice dell'ambiente finalizzate all'individuazione dell'autorità competente nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, nonché di prevedere il rilascio della VIA nell'ambito del procedimento autorizzatorio per i progetti che devono essere autorizzati dal MiTE.
L'art. 26 modifica la disciplina relativa agli osservatori ambientali che il MiTE può istituire a supporto dell'attività di monitoraggio delle condizioni ambientali recate dal provvedimento di VIA.
L'art. 27 introduce, nel testo del Codice dell'ambiente, il nuovo articolo 3-septies che disciplina l'interpello in materia ambientale, vale a dire la presentazione al MiTE di istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale.
L'art. 28 modifica in più punti la disciplina del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) contenuta negli articoli 11-18 del Codice dell'ambiente.
L'art. 29 istituisce la Soprintendenza speciale per il PNRR con l'obiettivo di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi recati nel medesimo piano, definendone compiti, poteri e risorse umane e finanziarie.
Fonti rinnovabili (artt. 30-33-ter).
Gli articoli che compongono il Capo VII (Disposizioni in materia di efficienza energetica) sono in gran parte destinati ad accompagnare alcuni interventi specificamente elencati nel PNRR, in particolare i primi due della Componente 2 ("Transizione energetica e mobilità sostenibile"), che si pone i seguenti obiettivi generali:
incremento della quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile (FER) nel sistema, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione;
potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture di rete per accogliere l'aumento di produzione da FER e aumentarne la resilienza a fenomeni climatici estremi;
promozione della produzione, distribuzione e degli usi finali dell'idrogeno, in linea con le strategie comunitarie e nazionali;
sviluppo di un trasporto locale più sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come leva di miglioramento complessivo della qualità della vita (riduzione inquinamento dell'aria e acustico, diminuzione congestioni e integrazione di nuovi servizi);
sviluppo di una leadership internazionale industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione.
Nel dettaglio, l'articolo 30 modifica la disciplina delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini, ossia confinanti con aree tutelate dalla normativa paesaggistica.
In particolare “ai fini dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - viene previsto che il Ministero della cultura partecipi al procedimento unico, nel caso di progetti aventi ad oggetto impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese - secondo quanto specificato in sede referente “le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), nonché nelle aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Nei procedimenti di autorizzazione dei predetti impianti localizzati in aree contermini, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della Conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi amministrativi, previsti dalla normativa vigente (art. 14-quinquies della legge n. 241/1990) avverso la determinazione di conclusione della Conferenza.
L'articolo 31 contiene disposizioni varie, volte a incentivare lo sviluppo di produzioni energetiche alternative al carbone.
Il comma 1, aggiunge due commi all'articolo 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7:
la lettera a), esclude dalla necessità della valutazione di impatto ambientale gli impianti di accumulo elettrochimico (batterie) di tipo "stand-alone" (destinati al mero accumulo o al consumo locale);
la lettera b), prevede che in caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione unica, il comitato interistituzionale può provvedere entro i novanta giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria.
In sede referente è stata poi apportata una modifica ad una lettera del citato articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2002, volta ad equiparare agli impianti esistenti gli impianti autorizzati ma non in esercizio ai fini della applicabilità della procedura di autorizzazione semplificata.
Il comma 2, a sua volta, aggiunge un comma all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, prevedendo che per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW (10 nel testo originario) localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata.
In sede referente, la portata della norma è stata estesa anche agli impianti ubicati in discariche o cave, ove sia stata completata l'attività di recupero e di ripristino ambientale.
In sede referente sono state approvate, con i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, delle modifiche alla disciplina che consente l'installazione di pannelli fotovoltaici solari e termici sul tetto degli edifici senza la previa acquisizione di atti amministrativi di assenso.
Il comma 3 riguarda la regione Sardegna e prevede che entro trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, siano individuate le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola.
Il comma 4, infine, modifica l'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per chiarire che le infrastrutture di rete che si intendono autorizzate non sono quelle per cui è stata individuata la competenza della Commissione PNIEC, ma quelle che hanno superato il vaglio di tale Commissione.
Il comma 5, introduce una eccezione al generale divieto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, di accedere agli incentivi statali. In particolare, il divieto di accesso agli incentivi non si applica “a date condizioni specificate in sede referente - agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli.
Il comma 6 reca una modifica all'Allegato 2, alla Parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, volta a esplicitare “ai fini della valutazione di impatto ambientale “la competenza statale per gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.
Il comma 7 eleva da 20 a 50 kW la soglia di potenza degli impianti a energia solare fotovoltaica oltre la quale si applica l'autorizzazione unica.
Con una modifica alla Tabella A allegata al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, richiamata dal comma 7 in esame, in sede referente, è stato approvato l'innalzamento da 250 a 300 kW della soglia per l'installazione con mera denuncia di inizio attività di impianti per la produzione di energia derivante da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
Il comma 7-bis, inserito in sede referente, dispone che per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici – nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti - all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale si intendono elevate a 10 MW.
L'articolo 31-bis, introdotto in sede referente, contiene disposizioni volte a riconoscere la qualifica di biocarburante avanzato ai sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas utilizzati al fine di produrre biometano (attraverso la purificazione del biogas).
L'articolo 31-ter, introdotto dalle Commissioni riunite, modifica il comma 954 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), il quale ha riaperto la possibilità di accesso agli incentivi del D.M. 23 giugno 2016 per gli impianti a biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW, facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto. L'articolo aggiuntivo in esame modifica queste condizioni, specificando che le materie devono derivare "prevalentemente" dalle aziende agricole realizzatrici "nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile".
L'articolo 31-quater, inserito in sede referente, integra la definizione di impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili, inserendovi la specificazione per cui sono tali gli impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi (lettera a)).
In secondo luogo, specifica che per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro il rilascio dell'autorizzazione spetta al MITE, sentito il MIMS e d'intesa con la regione interessata. Si richiama espressamente la vigente disciplina relativa al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica.
L'articolo 31-quinquies, inserito in sede referente, integra la disciplina delle competenze dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), previste nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 249/2012, disponendo che, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica può essere conferita all'OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati al versamento dei contributi di funzionamento dell'Organismo una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo dovuto; può essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero (da parte degli operatori economici obbligati alla tenuta di tali scorte); possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere.
L'articolo 32 modifica ed integra la disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al fine di introdurvi talune semplificazioni per le opere di modifica che comportano un incremento contenuto della potenza (repowering).
In particolare, dispone che gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni, dell'area e delle opere connesse, sono qualificabili come modifiche non sostanziali e sottoposte a comunicazione al Comune anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento.
Vengono ugualmente assoggettate alla comunicazione al Comune gli interventi sui progetti e sugli impianti eolici, precedentemente non disciplinati per questo aspetto, nonché sulle relative opere connesse, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati.
Sono fissate specifiche prescrizioni per le dimensioni dei nuovi aerogeneratori. Tali prescrizioni sono state oggetto di modifiche in sede referente. Viene fissando un criterio di proporzionalità con tra i nuovi aerogeneratori e quelli esistenti (o autorizzati) e comunque si prevede che l'altezza dei nuovi impianti non possa essere superiore al doppio dell'aerogeneratore già esistente, in caso di aerogeneratori di maggiori dimensioni (il cui diametro originario già superava i 70 metri). Quest'ultimo inciso è stato introdotto in Commissioni riunite. Per gli aerogeneratori di minori dimensioni, l'altezza massima non potrà essere superiore a due volte e mezzo quelli originari. Anche tale previsione è stata inserita dalle Commissioni.
In sede referente è stato infine introdotto il comma 1-bis, il quale include tra gli interventi sugli impianti eolici sottoposti alla procedura semplificata della "dichiarazione di inizio lavori asseverata" quelli che comportino una riduzione di superficie o di volumi, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori.
L'articolo 32-bis, inserito in sede referente, modifica le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per assoggettare al regime dell'attività ad edilizia libera gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi una capacità di generazione non superiore a 500 kW di potenza di concessione. Viene quindi sostituito l'attuale requisito della compatibilità con il regime di scambio sul posto. Il regime dell'attività ad edilizia libera prevede la realizzazione dei suddetti impianti previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori (CIL) da parte dell'interessato all'amministrazione comunale. In base alla normativa vigente, per l'applicazione del regime testé indicato, si richiede che gli impianti siano altresì realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.
L'articolo 32-ter, inserito dalle Commissioni riunite, interviene sulla disciplina per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici contenuta nell'articolo 57 del decreto semplificazioni (D.L. 76/2020 - L. 120/2020), disponendo che l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera (lettera a)). L'articolo in questione introduce inoltre una norma, secondo cui, ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta l'istanza all'ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Si prevede anche che le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della L. 241/1990, rilascia un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica che ha una durata minima di dieci anni e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione (lettera b)).
L'articolo 32-quater, inserito in sede referente, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili siano inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano.
L'articolo, a tal fine, sostituisce il comma 7 dell'articolo 15, comma 7 del decreto legislativo n. 28/2011. Tale norma attualmente dispone che i titoli di qualificazione siano resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia.
L'articolo 33-bis, inserito in sede referente, introduce poi un procedimento semplificato per l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica su suolo pubblico. A tal fine, nell'ottica della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua tale installazione presenta l'istanza all'Ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica unitamente a quella per gli impianti elettrici necessari alla connessione alla rete di distribuzione concordati con il concessionario del servizio di distribuzione della rete elettrica competente. Trova applicazione la disciplina relativa alla Conferenza semplificata, al termine della quale l'ente adotta entro e non oltre 30 giorni l'autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica con una durata minima di 10 anni nonché un provvedimento di durata illimitata intestato al gestore di rete per l'impianto di connessione.
L'articolo 33-ter, inserito in Commissioni riunite, dispone, infine, che, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, siano rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che - anche avvalendosi di un soggetto terzo che possegga caratteristiche di terzietà e indipendenza - le partite finanziarie relative agli oneri, possano essere destinati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) senza entrare nella disponibilità dei venditori.
Economia circolare e governo del territorio (artt. 33-37 e artt. 6-bis, 14-bis, 24-bis, 33-bis, 36-bis, 64-ter e 64-quater).
L'art. 33 riconosce la detrazione al 110 per cento (Superbonus) anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici. Si estende altresì alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell'agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi) e ne determina il limite di spesa per le singole unità immobiliari. La disposizione chiarisce che tali interventi possono fruire della detrazione a condizione che i soggetti beneficiari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica. Si semplifica la disciplina per fruire del Superbonus stabilendo che attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (rendendo non più necessaria l'attestazione dello stato legittimo).
L'art. 33-bis, inserito in sede referente, modifica in più punti la disciplina del cd. Superbonus (articolo 119 del D.L. 34/2020) che riconosce una detrazione al 100 per cento, per alcuni interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche. Nello specifico, la norma interviene su alcuni requisiti tecnici che consento l'accesso alle detrazioni previste, sulle violazioni meramente formali riscontrate negli interventi effettuati, sulla tempistica relativa all'acquisto di immobili sottoposti ad interventi rientranti nel superbonus, sull'applicazione del sisma bonus per le spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, nonché sulla disciplina della comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA.
L'art. 34 novella l'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (cd. End of waste) al fine di razionalizzare e semplificare l'iter procedurale, prevedendo che il rilascio dell'autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell'Ispra o dell'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente. La novella, con una modifica introdotta in sede referente, chiarisce che i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, sono considerati rifiuti urbani solo a fini statistici.
L'art. 35 dispone misure relative alla gestione dei rifiuti, al fine di: escludere le ceneri vulcaniche riutilizzate in sostituzione di materie prime, a determinate condizioni, dall'ambito di applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti; dettare specifiche diposizioni sul trattamento dei rifiuti da articoli pirotecnici; introdurre alcune norme di semplificazione in tema di gestione e tracciabilità dei rifiuti; modificare la disciplina sulle funzioni di verifica e controllo sulla gestione dei rifiuti poste in capo al Ministero della transizione ecologica e sulle comunicazioni alla Commissione europea; introdurre disposizioni sull'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti;dettare disposizioni concernenti la sostituzione di combustibili tradizionali con CSS-combustibile (combustibile solido prodotto da rifiuti che non sia più qualificabile come rifiuto); disporre - a seguito di modifiche approvate in sede referente - misure in materia di pulizia manutentiva di reti fognarie e semplificazioni in materia di impianti mobili di smaltimento; prevedere - con una norma inserita in sede referente - che gli operatori economici, in forma individuale o collettiva, adottino sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi applicabili agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande; innalzare - come stabilito con una modifica in sede referente - la quota che le amministrazioni statali, regionali, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, devono riservare all'acquisto di pneumatici ricostruiti per i ricambi per le relative flotte di autovetture.
L'art. 36 esclude dall'autorizzazione idraulica e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana ed esenta dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica, da attuare nei boschi e nelle foreste aventi le caratteristiche previste dalla normativa in materia di beni culturali e del paesaggio.
L'art. 36 assoggetta, inoltre, al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, anche se interessano aree vincolate ai sensi della vigente normativa concernente gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico e nel rispetto di quanto previsto dal piano forestale di indirizzo territoriale e dai piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità : interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato; ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica; interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.
L'articolo 36-bis, introdotto in sede referente, reca misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico. La norma, prevede, tra l'altro, che gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico - ivi compresi quelli finanziabili tra le linee di azione del PNRR - siano qualificati come opere di preminente interesse nazionale, aventi carattere prioritario.
Un altro articolo aggiuntivo all'art. 36, introdotto in sede referente, stabilisce un incremento pari a complessivi 80 milioni di euro, per il biennio 2021-2022, per l'adozione di misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria.
L'art. 37 reca misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali, al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in un'ottica di economia circolare e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei.
L'art. 6-bis, introdotto in sede referente, istituisce il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici.
L'art. 14-bis, introdotto in sede referente, al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, prevede, per gli investimenti previsti per tali territori dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, l'integrazione della cabina di coordinamento della ricostruzione (comma 1). Viene inoltre previsto che, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori in questione, per la cui attuazione sono adottati i provvedimenti commissariali (comma 2).
L'art. 24-bis, introdotto in sede referente, prevede e disciplina il rilascio di un'autorizzazione unica, da parte della regione o della provincia autonoma competente, per gli interventi di costruzione e modifica di strutture ricettive, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'attività delle strutture stesse.
L'art. 64-ter, introdotto in sede referente, al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, prevede che la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data più recente.
L'art. 64-quater, introdotto in sede referente, consente agli enti di gestione delle aree naturali protette di regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori.
Procedura speciale per alcuni progetti PNRR (artt. 44-46).
L'art. 44 dispone semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto (presenti nell'Allegato IV del decreto-legge in esame), la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente. Si tratta in particolare delle seguenti opere: 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina; 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona-Brennero; 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria; 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto; 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara; 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara; 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania); 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio); 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway); 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova. A tale fine l'art. 44 individua una procedura speciale all'interno della quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici assume un ruolo di particolare centralità e, al fine di garantire tempi certi di conclusione dei relativi procedimenti autorizzativi, si dispone una sensibile riduzione dei tempi per l'espressione, da parte dei soggetti coinvolti, dei diversi pareri previsti. Nel corso dell'esame in sede referente sono state inoltre inserite alcune disposizioni in materia di concessioni autostradali.
L'art. 45 prevede l'istituzione, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di un Comitato speciale competente per l'espressione dei pareri in relazione agli interventi indicati nell'Allegato IV del presente decreto-legge.
L'art. 46 introduce una serie di modifiche all'attuale disciplina normativa del dibattito pubblico, contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2018. In particolare, viene prevista l'emanazione di un decreto ministeriale che individui, in relazione agli interventi di cui all'articolo 44, nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del D.L. 59/2021), soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al presente decreto, il dibattito pubblico ha una durata massima di trenta giorni e tutti i termini previsti dal citato decreto n. 76 del 2018 sono ridotti della metà.
Contratti pubblici (artt. 47-56 e art. 47-quater).
L'art. 47 prevede, allo scopo di perseguire finalità relative alle pari opportunità, sia generazionali che di genere, e di promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, l'adempimento di specifici obblighi, anche assunzionali, nonché l'eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che rispetti determinati requisiti, nell'ambito delle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del D.L. 59/2021). In particolare, a carico delle aziende con specifiche dotazioni di organico sono previsti relazioni o rapporti sulla situazione del personale maschile e femminile, l'adempimento di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio e degli obblighi assunzionali, con priorità per giovani, donne e soggetti con disabilità, e altre misure premiali previste nei bandi pubblici.
L'art. 47-ter, inserito in sede referente, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè¨ alla data del 19 aprile 2016), di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all'80% dei contratti di lavori e servizi.
L'art. 47-quater, inserito in sede referente, prevede misure premiali di tutela della concorrenza nei contratti pubblici, a favore delle piccole e medie imprese (PMI), relativi agli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale complementare (PNC).
L'art. 48 introduce misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE. Nello specifico, si prevede l'utilizzazione, secondo determinate condizioni, della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici, l'espressione del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro.
L'art. 49 introduce modifiche alla disciplina del subappalto, suddivise tra modifiche di immediata vigenza e modifiche con efficacia differita a decorrere dal 1° novembre 2021. In particolare, con immediata vigenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'art. 105, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto (si sopprime, conseguentemente, l'art. 1, comma 18, primo periodo, del D.L. n. 32/2018, cd. decreto sblocca cantieri, il quale, fino al 30 giugno 2021, aveva fissato al 40 per cento detto limite). Sono inoltre introdotte una serie di novelle all'art. 105 del Codice destinate, invece, ad entrare in vigore dal 1° novembre 2021, tra cui, l'eliminazione per il subappalto del limite del 30 per cento dell'importo per le cd. opere super specialistiche; l'affidamento alle stazioni appaltanti del compito di indicare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario; il riferimento - in conseguenza di una modifica apportata in sede referente - direttamente al subappaltatore dell'obbligo di attestare il possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata; e l'introduzione della responsabilità solidale del contraente principale e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L'art. 50 reca disposizioni relative alla fase esecutiva dei contratti pubblici, finalizzate a garantire il rispetto dei tempi di attuazione degli investimenti del PNRR, del PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE. Viene inoltre introdotto un "premio di accelerazione" per i casi di anticipata ultimazione dei lavori ed è contestualmente innalzato l'importo delle penali per il ritardato adempimento.
L'art. 51 interviene su diverse disposizioni del precedente "decreto semplificazioni" (D.L. 76/2020), relative, in particolare, all'affidamento diretto o comunque semplificato di appalti pubblici al di sotto di determinati importi di valore (cd. sottosoglia), alle verifiche antimafia, e in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica, prorogando tali procedure fino al 30 giugno 2023, e stabilendo, tra l'altro, l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.
L'art. 52 reca, tra le altre disposizioni, misure per la riduzione delle stazioni appaltanti per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, e proroga fino all'anno 2023 l'efficacia di diverse norme contenute nell'art. 1 del D.L. 32/2019 riguardanti (tra l'altro) la sospensione del divieto di "appalto integrato" e la sospensione dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori. Si prevede, inoltre, l'eliminazione della presentazione da parte del Governo della relazione al Parlamento sugli effetti delle sospensioni sperimentali di norme del Codice previste dall'art. 1 del D.L. 32/2019 per gli anni 2019 e 2020. Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una modifica all'art. 4 del D.L 32/2019, volta a differire dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione di ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. Con l'introduzione in sede referente del comma 1-bis, si prevede che, in caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'art. 44 del presente decreto si applicano a determinate opere destinate alla difesa nazionale.
L'art. 53 reca norme di semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR. Nello specifico, si prevede il ricorso all'affidamento diretto per i contratti sottosoglia comunitaria, ammettendo comunque il ricorso a tale procedura quando, in base a determinate condizioni, non sia possibile ricorrere ad altra procedura di affidamento.
L'art. 54 dispone che si applichi agli interventi di ricostruzione relativi al sisma del 2009 in Abruzzo la disciplina sull'anagrafe antimafia degli esecutori, prevista per gli interventi di ricostruzione relativi al sisma che ha interessato le regioni dell'Italia centrale nel 2016.
L'art. 55 prevede misure di semplificazione per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR e misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR (comma 1, lett. b).
L'art. 56 concerne l'attuazione dei programmi di competenza del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR), in tema di edilizia sanitaria.
Semplificazioni in materia di assegni (art. 55-ter).
L'articolo 55-ter, inserito in sede referente, reca disposizioni sulla circolazione degli assegni mediante copia informatica. In particolare, si consente di utilizzare la firma digitale per attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo, nel caso il girante per l'incasso sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.
Parità di genere negli organismi istituiti dal decreto (art. 47-bis).
Oltre alle disposizioni di cui all'art. 47 finalizzate a promuovere la parità di genere nei contratti pubblici PNRR e PNC, l'articolo 47-bis, inserito in sede referente, introduce l'obbligo di definire nel rispetto del principio di parità di genere la composizione degli organismi pubblici istituiti dal decreto-legge in esame, nonché delle relative strutture amministrative di supporto. L'obbligo non trova applicazione per quegli organismi che siano composti esclusivamente da membri del Governo e da titolari di altre cariche istituzionali.
Investimenti nel Mezzogiorno (artt. 57-60).
Gli articoli contenuti nel Titolo V sono volti alla semplificazione delle norme in materia di investimenti ed interventi nel Mezzogiorno.
In particolare, l'articolo 57 modifica alcune procedure sul funzionamento e la governance delle Zone economiche speciali (ZES), relative a: la composizione del Comitato di indirizzo, la procedura di nomina dei Commissari straordinari per le ZES, cui viene conferita anche la funzione di stazione appaltante; il supporto amministrativo alla loro attività anche attraverso l'Agenzia per la Coesione e l'introduzione dell'autorizzazione unica in ottica di semplificazione; l'incremento del limite al credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES, esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.
L'articolo 58 interviene sul procedimento di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), prevedendo che all'attuazione degli interventi si provveda mediante nuove modalità che saranno individuate da una apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), anziché mediante lo strumento dell'Accordo di programma quadro, come ora previsto dalla normativa previgente, in ragione dell'eccessiva complessità della procedura per la sottoscrizione degli Accordi, che rallenta l'attuazione della SNAI.
L'articolo 59 interviene sulla disciplina vigente in materia di perequazione infrastrutturale (articolo 22 della legge n. 42 del 2009) prorogando (dal 30 giugno) al 31 dicembre 2021 il termine entro cui deve essere effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti nel Paese ed entro cui sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi.
L'articolo 60 rafforza il ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienze o ritardi, da parte delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione dei fondi strutturali, che determinino rischi di definanziamento.
Inoltre, è stata aggiunta in sede referente una previsione (all'articolo 2) in base alla quale le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR.
Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR (di cui all'articolo 6) verifica il rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative.
Modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo (artt. 61-63).
Il Titolo VI del decreto legge in esame, che introduce alcune modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241, che reca le norme generali sul procedimento amministrativo.
L'articolo 61 introduce alcune modifiche in materia di poteri sostitutivi attivabili in caso di inerzia dell'amministrazione a provvedere (art. 2, l. proc.). Con una prima modifica, si prevede che il potere sostitutivo può essere attribuito non solo ad una figura apicale, ma anche ad un'unità organizzativa. In secondo luogo, si introduce la possibilità che l'attivazione del potere sostitutivo possa avvenire anche d'ufficio, oltre che su istanza del privato.
L'articolo 62 introduce, nei casi di formazione del silenzio assenso (art. 20 l. proc.), l'obbligo per l'amministrazione di rilasciare in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione dell'intervenuto accoglimento della domanda entro dieci giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine, l'attestazione dell'amministrazione può essere sostituita da una autodichiarazione del privato.
L'articolo 63 riduce da diciotto a dodici mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici (art. 21-nonies l. proc.).
Ricerca, università, istituzioni AFAM (artt. 64 e 64-bis).
L'articolo 64 reca, anzitutto, disposizioni in materia di ricerca, università, istituzioni AFAM.
In particolare, i commi da 1 a 6 introducono varie novità in materia di attività e progetti di ricerca, con particolare riferimento all'assetto delle competenze. Nello specifico: si modificano le procedure di valutazione dei progetti di ricerca finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST); si istituisce il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), in sostituzione del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR); si modificano le competenze dell'Agenzia nazionale per la ricerca, in particolare sopprimendo quelle relative alla valutazione dell'impatto dell'attività di ricerca; si incrementano di 5 mln per il 2021 e di 20 mln annui a decorrere dal 2022 le risorse del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca.
Il comma 7 autorizza la spesa di 12 mln per il 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) a titolo di cofinanziamento di interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi, ovvero finalizzati alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni.
Il comma 8 innalza (dal 50) al 75% del costo totale la quota massima di cofinanziamento dello Stato per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari e delle istituzioni AFAM, di cui alla L. 338/2000. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse del PNRR.
Inoltre, i commi da 6-bis a 6-sexies, introdotti durante l'esame in sede referente, autorizzano assunzioni nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca e prevedono incrementi della dotazione organica, al contempo autorizzando assunzioni, nell'ambito del Ministero dell'istruzione.
A sua volta, il co. 6-septies, introdotto durante l'esame in sede referente, assegna un contributo di 250.000 euro per il 2021 alla Fondazione "I Lincei per la scuola".
L'articolo 64-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, introduce ulteriori, varie, disposizioni concernenti le istituzioni AFAM. In particolare, i commi 2 e 10 riguardano i titoli di studio rilasciati da tali istituzioni e vertono, essenzialmente, in materia di equipollenze degli stessi. Il comma 6 anticipa all'a.a. 2021/2022 l'applicabilità delle disposizioni inerenti alla procedura per l'approvazione della dotazione organica del personale, recate dal regolamento emanato con DPR 143/2019.
I commi 3, 4, 5 e 9 riguardano il reclutamento del personale, con riferimento, in particolare, all'autorizzazione all'assunzione, alle modalità di reclutamento di personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2, al reclutamento di docenti per gli insegnamenti tecnici di restauro nelle Accademie di belle arti accreditate, ai soggetti che possono essere inseriti nelle ultime graduatorie nazionali.
Il comma 7 disciplina a livello legislativo la possibilità di autorizzare l'istituzione di corsi di studio delle istituzioni AFAM statali in sedi decentrate, mentre il comma 7 prevede che gli organi necessari delle istituzioni AFAM possono essere rimossi, con conseguente commissariamento.
Sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali (art. 65).
L'articolo 65 prevede alcune modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 con l'obiettivo di definire meglio le competenze e le attività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), eliminando possibili profili di interferenza o sovrapposizioni con le attività svolte dagli enti gestori o concessionari, dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, in qualità di concedente, nonché dalla Commissione permanente per le gallerie, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Disposizioni in materia di politiche sociali (art. 66).
L'articolo 66, comma 1, proroga al 31 maggio 2022 (precedentemente 31 maggio 2021) il termine entro il quale gli enti del Terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal Codice del terzo settore.
Il comma 2 dell'articolo 66 integra la disciplina in materia di "Carta europea della disabilità in Italia". Le nuove disposizioni sono intese a circoscrivere l'ambito delle informazioni, relative al soggetto titolare della Carta, accessibili, per i soggetti erogatori di beni o servizi, tramite la Carta medesima.
I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 66, inseriti in sede referente, estendono agli enti religiosi civilmente riconosciuti l'applicazione della disciplina recata dal Codice del Terzo settore, oltre che per il ramo dedicato allo svolgimento delle attività d'interesse generale anche per la parte di realizzazione delle eventuali attività diverse. Inoltre prevedono che i beni che compongono il patrimonio destinato del ramo Ente terzo settore o Impresa sociale dell'ente religioso siano indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato
Licenza obbligatoria medicinali (art. 56-quater).
L'articolo 56-quater, inserito in sede referente, novella il codice della proprietà industriale (di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), introducendo, per i casi di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, una fattispecie di concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di brevetti rilevanti a fini di produzione di medicinali o di dispositivi medici. La licenza obbligatoria è concessa, a determinate condizioni e con alcuni vincoli, con decreto ministeriale ed ha validità limitata al perdurare del periodo emergenziale o fino ad un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso stato di emergenza.