Presidente, Ministri, sottosegretario, colleghi, proverò anche io, come il collega Vitiello, a spiegare brevemente perché le questioni pregiudiziali di costituzionalità sono infondate.
Il disegno di legge all'esame della Camera è stato presentato il 13 marzo del 2020. Il 14 luglio 2021 il Governo ha presentato una serie di emendamenti al testo. La Commissione giustizia ha proceduto all'esame di tutti gli emendamenti e dei relativi subemendamenti nella seduta del 30 luglio 2021. Le disposizioni del disegno di legge, così come modificate dalla Commissione giustizia, sono riconducibili a una serie di diverse finalità, tra le quali la principale è l'esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione.
Altre misure sono altresì rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.
Sui criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale si prevede che gli uffici del pubblico ministero, nell'ambito dei criteri generali indicati con legge del Parlamento, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili.
Per quanto riguarda i criteri generali individuati dal Parlamento, evidenzio solo che nel corso delle audizioni degli esperti sul disegno di legge originale, presentato dal Governo, era stata criticata fortemente la previsione che rimetteva i criteri alle procure, e in tanti avevano auspicato un intervento del Parlamento. Non si tocca certo l'indipendenza del giudice di cui all'articolo 107, comma 4, della Costituzione, né l'obbligatorietà dell'azione penale. Con previsione immediatamente prescrittiva si introduce nel codice di procedura penale l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Con l'inserimento dell'articolo 344-bis si prevedono termini di durata massima dei giudizi di impugnazione individuati rispettivamente in due anni per l'appello e un anno per il giudizio di Cassazione. La mancata definizione del giudizio entro tali termini comporta la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale. Siamo convinti che nessun processo andrà in fumo per questa norma.
Molta importanza abbiamo dato alla norma transitoria proposta dal nostro gruppo; con questa si prevede che le nuove norme in materia di improcedibilità trovino applicazione solo nei procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020. Per questi procedimenti, peraltro, se l'impugnazione è proposta entro la fine del 2024 i termini di durata massima dei giudizi sono, rispettivamente, di 3 anni per l'appello e di un anno e mezzo per il giudizio di Cassazione. In questo modo la disciplina dell'improcedibilità avrà un impatto più adeguato sui procedimenti in corso. Siamo sicuri che la magistratura italiana sarà in grado di applicare la norma con responsabilità, preservando l'esigenza di giustizia dei cittadini.
Per quanto riguarda, invece, il campo di applicazione di questa norma, che retroagisce ai reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, è legittima perché si applica il favor rei.
È indubbiamente una disciplina più favorevole rispetto alle imprescrittibilità della “legge Bonafede” e, quindi, non solo può ma deve retroagire. Per questi motivi annuncio il voto contrario del gruppo del Partito Democratico.