Reato di depistaggio

24/09/2014
 
   

LA CAMERA HA APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE CHE INTRODUCE NEL CODICE PENALE IL REATO DI DEPISTAGGIO.

Il provvedimento passa ora al Senato.

 

 
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Il provvedimento sul depistaggio

"Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale"

E' sempre utile ricordare come la storia repubblicana sia costellata, nei tragici fatti di terrorismo, stragi e mafia, di episodi di depistaggio e ostacoli alle indagini frapposti da pubblici ufficiali corrotti e servizi deviati. E tuttavia, sarebbe riduttivo e fuorviante ritenere che questa proposta di legge abbia semplicemente un valore simbolico, quasi risarcitorio nei confronti di vicende opache. Tutt'altro, la pdl 559 ha indubbia rilevanza pratica e concreta perché offre nuovi e incisivi strumenti di contrasto al fenomeno.

L'esempio per eccellenza è quello della scomparsa dell'agenda rossa di Borsellino, in cui il pm si è visto costretto a contestare la fattispecie di furto aggravato proprio in mancanza di altre fattispecie.

Importanza del provvedimento

La proposta di legge n. 559 "Introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e inquinamento processuale, presentata dal deputato Paolo Bolognesi, che è anche Presidente dell'Associazione Vittime della Strage di Bologna, colma un evidente vuoto normativo del nostro ordinamento colpendo condotte particolarmente odiose perché sabotano il rapporto di fiducia tra cittadino e istituzioni avvelenando la convivenza civile. Da qui discende l'urgenza di tale provvedimento.

Cronistoria

Il testo Bolognesi nella sua versione iniziale si limitava a punire il pubblico ufficiale che rendesse dichiarazioni mendaci o reticenti nell'ambito di delitti particolarmente gravi (eversione costituzionale, strage, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, costituzione di associazioni segrete, nonché traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico). La condotta punibile si incentrava dunque sul comportamento mendace o reticente in sede di interrogatorio per determinati delitti, ma ponendo non pochi problemi di interferenza con i delitti di falsa testimonianza e false dichiarazioni o di subornazione e induzione al mendacio.

Nel corso delle audizioni in commissione Giustizia – il procuratore generale presso la corte di appello di Palermo, dott. Roberto Scarpinato, e il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, dott. Armando Spataro – è del resto emerso che, nella prassi, i reati di falsa testimonianza e false dichiarazioni non presentano difficoltà applicative o vuoti di tutela. E' stato invece sottolineato che persistono vuoti di tutela rispetto ad altre ipotesi di depistaggio, ossia a casi di alterazione della scena del crimine, soppressione/manipolazione di prove, creazione di false piste.

Il testo attuale

Si è allora scelto di spostare l'obiettivo verso la creazione di una fattispecie capace di colmare le lacune della legislazione attuale. Anche alla luce di una analisi di diritto comparato – il richiamo va in particolare al codice penale francese che bene identifica le condotte di inquinamento/depistaggio processuale (l'articolo 434-4 punisce le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité́: 1° de modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques; 2° de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables) – si è coniata una nuova fattispecie che, in sostanza, amplia l'attuale frode processuale penale (prevista dall'art. 374 comma 2 del codice penale). La previsione del nuovo reato (inserita all'art. 375 c.p.) mira a reprimere quelle condotte, diverse dalle falsità testimoniali (già oggi punite), che puntano a impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale. In comitato dei nove, il testo è stato ulteriormente perfezionato rispetto al testo approdato in aula a luglio, attraverso nuovi emendamenti, al fine di rispettare la determinatezza delle condotte e la proporzionalità e ragionevolezza delle pene.

Il reato base di inquinamento processuale identifica condotte oggettive riferite:

1) all'alterazione della scena e delle cose del reato;

2) alla distruzione soppressione o occultamento di prove;

3) alla creazione di prove e piste false. Sebbene queste ipotesi siano già abbastanza precise, si prevede, onde mantenere un adeguato grado di tassatività, che le condotte debbano essere assistite dal dolo specifico volto ad incidere negativamente sul percorso dell'indagine o sul processo.

Come detto, fra queste condotte non sono previsti la falsa testimonianza e gli altri reati di falsità in dichiarazioni all'autorità giudiziaria, in quanto tali ipotesi sono già efficacemente sanzionate dalle attuali previsioni del codice penale.

A fianco della fattispecie-base si prevedono poi determinate ipotesi aggravate in cui l'inquinamento processuale si trasforma in depistaggio, con un aumento della pena.

Sono tali le ipotesi di condotte commesse da pubblici ufficiali, in cui la pena è aumentata da un terzo alla metà, ovvero quelle riferite a reati di estrema gravità (eversione, strage, terrorismo, banda armata, associazione mafiosa, associazioni segrete, traffico illegale di armi e materiale nucleare, chimico o biologico), in cui la pena va da sei a dodici anni.

In queste ipotesi aggravate, l'eventuale compresenza di circostanze attenuanti non comporta un'operazione di bilanciamento, perciò la riduzione della pena andrà effettuata sulla base di quella risultante dall'aggravamento.

Si è prevista una riduzione di pena per chi si adopera a ripristinare lo stato della scena del reato e delle prove o a evitare conseguenze ulteriori oppure aiuta i magistrati a individuare i colpevoli del depistaggio.

Vi è poi una causa di non punibilità qualora il soggetto abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Rimangono invece inalterate tutte le altre previsioni fra le quali, oltre ai delitti di false dichiarazioni, la calunnia, la simulazione di reato, il favoreggiamento personale o reale.

 

 
 
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