Il decreto-legge n. 152 del 2021, trasmesso alla Camera dei deputati il 6 novembre 2021, reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
Il provvedimento è stato esaminato, in sede referente, dalla Commissione Bilancio, dal 16 novembre al 15 dicembre. Dopo un ampio ciclo di audizioni, la Commissione ha esaminato gli emendamenti presentati, approvando numerose proposte di modifica del testo.
Il provvedimento, composto inizialmente di 51 articoli, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in Commissione bilancio risulta ora composto di 96 articoli, suddivisi in quattro Titoli.
Nel corso della mia illustrazione, mi soffermerò sugli articoli da 1 a 23, mentre il correlatore Pella illustrerà i successivi articoli da 24 a 52.
Il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 15, reca misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNNR per il 2021 e si compone di sei Capi.
Il Capo I (articoli da 1 a 4) detta disposizioni in materia di turismo.
L'articolo 1, modificato nel corso dell'esame in Commissione, attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa. Il credito d'imposta spetta fino all'80 per cento delle spese sostenute, mentre il contributo è attribuito fino al 50 per cento delle spese per detti interventi, un importo massimo di 40.000 euro (eventualmente innalzabile, in presenza di specifiche condizioni). Per le spese non coperte dagli incentivi è possibile fruire di un finanziamento a tasso agevolato.
I commi da 17-bis a 17-quinquies dell'articolo 1, introdotti in sede referente, prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del MISE, di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese del settore della ristorazione per sostenerne la ripresa e la continuità
L'articolo 2, utilizzando i fondi previsti nel PNRR, istituisce nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una “Sezione Speciale Turismo”, per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all'aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici) ossia i potenziali beneficiari del credito di imposta di cui all'articolo 1, nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico. La sezione speciale dispone di una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Nel corso dell'esame in Commissione sono state apportate alcune modifiche, volte a prevedere che nel settore agrituristico le garanzie sono concesse ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni e che nell'attività di rilascio delle garanzie il consiglio di gestione del Fondo (la cui composizione è stata integrata) adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistico-ricettive.
L'articolo 3 prevede contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro, realizzati entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili. La misura è volta all'attuazione della linea progettuale “Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo” del PNRR, che destina a tale finalità 180 milioni di euro. Si prevede, poi, la possibilità di attivare finanziamenti agevolati per le stesse finalità, in relazione alle spese non coperte da contributo diretto e da mezzi propri dell'operatore economico. Nel corso dell'esame in Commissione è stata introdotta una disposizione volta a prevedere che il limite massimo entro il quale le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) al 31 dicembre di ciascun anno sono destinate alle finalità perseguite dal Fondo crescita sostenibile, è ridotto (dal 70) al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022.
L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, modifica le modalità di rifinanziamento del Fondo turismo, di cui all'articolo 178, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020, ponendo l'onere a carico delle annualità dal 2022 al 2025, invece che a valere su quelle del 2021.
L'articolo 4 attribuisce, fino al 31 dicembre 2024, ad agenzie di viaggi e tour operator un credito di imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.
Il Capo II (articoli da 5 a 6-quater) detta disposizioni in materia di infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria ed opere pubbliche.
L'articolo 5 modifica le procedure di approvazione del Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Ministero e RFI, al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari, in attuazione di una delle riforme previste dal PNNR da realizzare entro la fine del 2021. Con le modifiche introdotte in Commissione viene prevista la trasmissione alle Camere, nel termine di 5 giorni, con apposita informativa, del Contratto di programma sottoscritto e dei relativi aggiornamenti.
L'articolo 6 detta norme volte ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria. Nel corso dell'esame in Commissione sono state inserite disposizioni volte, in particolare, alla semplificazione delle procedure in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto e a prevedere la possibilità di stipulare atti convenzionali per l'individuazione di un unico soggetto attuatore.
L'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, introduce alcune disposizioni volte a promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche con riguardo al PNRR o al Piano nazionale per gli investimenti complementari, prevedendo che le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del Codice degli appalti.
L'articolo 6-ter, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, riscrive, integrandolo, il comma 3 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021, che disciplina gli effetti della pubblicazione degli avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE.
L'articolo 6-quater, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, apporta alcune modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 76 del 2020 con riguardo ai compensi dei collegi consultivo tecnici delle stazioni appaltanti.
Il Capo III (articolo 7) detta disposizioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.
L'articolo 7 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvalga della società Difesa Servizi s.p.a. per l'espletamento delle procedure di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale, infrastruttura cloud della pubblica amministrazione finanziata dal PNRR. A tale fine, in particolare, la società Difesa servizi viene inserita nel novero delle centrali di committenza qualificate. Nel corso dell'esame in Commissione è stata introdotta una disposizione che autorizza un contributo in favore dell'Agenzia industrie difesa di 11,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7,1 milioni di euro per l'anno 2023.
Il Capo IV (articoli da 8 a 10-bis) detta disposizioni relative alle procedure di spesa e controllo parlamentare.
L'articolo 8 prevede la costituzione di un Fondo di fondi, denominato “Fondo Ripresa Resilienza Italia”, per l'attuazione, nell'ambito del PNRR, delle linee progettuali Piani urbani integrati e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico. Lo Stato italiano sarà quotista unico del Fondo gestito dalla BEI. La dotazione del fondo è pari a 772 milioni, di cui 272 per i piani urbani integrati e 500 per il settore del turismo. Nel corso dell'esame in Commissione è stata introdotta una disposizione volta a prevedere che con decreto del Ministero della salute vengano definiti i criteri e le modalità per l'istituzione dei Molecular Tumor Board (MTB) nell'ambito delle reti oncologiche regionali (ROR) alla cui realizzazione devono provvedere Regioni e Province autonome, anche con riferimento all'individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei test di genomica estesa Next Generation Sequencing (NGS).
L'articolo 9, comma 1, proroga di un anno, al 31 dicembre 2026, la data entro la quale deve essere conclusa l'attuazione dei Programmi Operativi Complementari (POC), relativi al ciclo di programmazione comunitaria 2014/2020. La norma dispone, altresì, la possibilità di utilizzo delle risorse dei medesimi POC per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del PNRR.
L'articolo 9, comma 2, detta norme volte a favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche amministrazioni, in attuazione di uno degli obiettivi previsti nel PNRR tra le riforme abilitanti.
L'articolo 9, commi da 3 a 5, stabilisce la possibilità di collaborazione tra enti pubblici al fine di rendere interoperative varie banche dati amministrative, con l'obiettivo di promuovere la produzione di valutazioni significative sull'impatto delle riforme e degli investimenti del PNRR. Le convenzioni per l'utilizzo dei dati e i programmi di ricerca devono soddisfare i requisiti del regolamento per la protezione dei dati personali. Le convenzioni stipulate e i programmi di ricerca sono pubblicati nel sito internet istituzionale delle amministrazioni coinvolte.
L'articolo 9, commi 6-7 e 12-13, reca norme di natura contabile funzionali alla gestione delle risorse destinate all'attuazione del PNRR. In particolare, i commi 6 e 7 sono finalizzati ad assicurare anticipazioni di cassa ai soggetti attuatori dei progetti PNRR finanziati a valere sulle risorse del bilancio dello Stato, al fine di assicurare ai soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, la liquidità necessaria per il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti di cui sono titolari. Il comma 12 autorizza il versamento delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato, e destinate a interventi PNRR, sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al MEF per l'attuazione del Next Generation EU, nel caso in cui ciò sia necessario per assicurare unitarietà e flessibilità alle procedure di gestione finanziaria dei fondi. Il comma 13, infine, esclude l'esecuzione forzata, ovvero atti di sequestro o di pignoramento, sui fondi PNRR esistenti nei conti correnti della tesoreria centrale o nelle corrispondenti contabilità speciali intestate alle PA responsabili della realizzazione degli interventi del PNRR.
L'articolo 9, commi 8 e 9, istituisce, presso la Ragioneria generale dello Stato, il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, al fine di rafforzare gli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa. Per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico è istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unità di Missione, che svolge anche attività di Segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale.
L'articolo 9, comma 10 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per il biennio 2021-2022, a reclutare, mediante nuovi concorsi o scorrimento delle vigenti graduatorie, 40 unità di personale per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato, inclusi l'Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i nuclei di valutazione della spesa, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale.
L'articolo 9, comma 11, autorizza la Ragioneria generale dello Stato ad avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente massimo di 10 esperti e di stipulare convenzioni con Università, Enti e Istituti di ricerca, entro il limite di spesa complessivo di 600.000 euro.
L'articolo 9, commi da 14 a 18, interviene in ordine alla realizzazione della riforma del PNRR denominata “Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale”, prevedendo che le attività connesse sono svolte dalla Struttura di governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e stabilendo il compenso dei componenti dello Standard Setter Board. Stabilisce, altresì, che le proposte relative ai principi e agli standard contabili sono trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet.
L'articolo 9, comma 18-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, affida ad apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di stabilire le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi previsti nel PNRR possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del Piano.
L'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, detta norme volte a rafforzare il ruolo di controllo del Parlamento nel processo di attuazione e valutazione della spesa del PNRR. In particolare, si prevede che la relazione semestrale trasmessa alle Camere dalla Cabina di regia contenga anche una nota esplicativa relativa al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti per il periodo di riferimento; e che, nel caso in cui il Governo, a fronte di circostanze oggettive che impediscano di realizzare traguardi o obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, intenda presentare un Piano modificato o un nuovo Piano (ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento n. 2021/241/UE), deve trasmettere alle Camere, prima dell'invio alla Commissione europea, la proposta di Piano modificato o di nuovo Piano in tempo utile per il suo esame parlamentare.
L'articolo 10 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali il Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica. Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, inserisce gli enti del sistema camerale tra i soggetti del cui supporto tecnico-operativo possono avvalersi le amministrazioni chiamate alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR.
L'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, incrementa le risorse del Fondo nuove competenze per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e ridetermina il limite delle minori entrate contributive posto per l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro derivanti dalla conclusione di contratti di rioccupazione.
Il Capo V (articolo 11) detta disposizioni in materia di zone economiche speciali (ZES).
L'articolo 11 introduce lo sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle Zone economiche speciali (ZES) e prevede semplificazioni procedurali e per la risoluzione delle controversie nei casi di opposizione delle amministrazioni interessate nell'ambito della conferenza dei servizi. Nel corso dell'esame in Commissione sono state introdotte due disposizioni. La prima consente l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, tramite un contingente massimo di 10 unità di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, per il supporto ai singoli Commissari ZES. La seconda interviene, con finalità di semplificazione, sulla disciplina dell'indennità in favore di lavoratori portuali per le giornate di mancato avviamento al lavoro.
Il Capo VI (articoli da 12 a 15) detta disposizioni in materia di università e ricerca.
L'articolo 12 semplifica, in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR, la disciplina relativa alla determinazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso, da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), alle borse di studio, e per la determinazione dei relativi importi.
L'articolo 13 autorizza il Ministero dell'università e della ricerca, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT di Consip, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza.
L'articolo 14 stabilisce, in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR, che una parte dei crediti formativi universitari (CFU) può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari (SSD) o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi. L'obiettivo è quello di promuovere l'interdisciplinarietà dei “corsi di studio” e la formazione di profili professionali innovativi. Inoltre, in coerenza con i medesimi obiettivi, prevede la razionalizzazione e l'aggiornamento dei medesimi SSD. Nel corso dell'esame in Commissione è stato introdotto il comma 2-bis, che consente al Ministero dell'università e della ricerca di autorizzare la presentazione di richieste di istituzione di nuovi corsi di studio universitari nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, in deroga ai termini temporali ordinariamente previsti, al fine di garantirne l'avvio a decorrere dall'anno accademico 2022/2023.
L'articolo 15 interviene sulla disciplina in materia di realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari, con l'obiettivo di semplificare le procedure e di favorire il rispetto di elevati standard ambientali.
Il Titolo II, composto dagli articoli da 16 a 40, reca ulteriori misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNNR e si compone di cinque Capi.
Il capo I (articoli da 16 a 19-ter) detta disposizioni in materia di ambiente.
L'articolo 16 reca varie norme in materia di risorse idriche, modificando in particolare l'articolo 154 del codice dell'ambiente, in materia di tariffa del servizio idrico integrato, al fine di prevedere che nella determinazione dei canoni si tenga conto anche dei costi dell'inquinamento, conformemente al principio “chi inquina paga”.
L'articolo 16-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, proroga di due anni (dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025) l'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa.
L'articolo 16-ter, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede una disciplina di accompagnamento all'apertura del mercato per i clienti domestici con riferimento alla fornitura di energia elettrica, in particolare prevedendo che in mancanza di una disciplina del mercato a tutele graduali continuerà ad applicarsi, per i clienti vulnerabili, il servizio di maggior tutela.
L'articolo 17 prevede l'adozione, da parte del Ministro della transizione ecologica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e d'intesa con la Conferenza unificata, di un Piano d'azione per la riqualificazione dei siti inquinati orfani, attuativo delle previsioni del PNRR.
L'articolo 17-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede l'emanazione di decreti del Ministro della transizione ecologica per la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale (SIN).
L'articolo 18 prevede una serie di modifiche alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) finalizzate alla riduzione dei tempi procedimentali. Nel corso dell'esame in Commissione è stata introdotta una disposizione in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), volta a garantire l'adeguamento ad alcune sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE in materia di sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue.
L'articolo 18-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca modifiche alla disciplina del Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane.
L'articolo 19 reca disposizioni in materia di obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici.
L'articolo 19-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione modifica la disciplina degli impianti a fonti rinnovabili beneficiari di incentivi più risalenti (Certificati Verdi, Tariffe Onnicomprensive e tariffe premio).
L'articolo 19-ter, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, disciplina le sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito precisando che la sanzione è applicabile in caso di rifiuto del pagamento di qualsiasi importo. L'importo della sanzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione. Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.
Il Capo II (articoli 20-23) detta disposizioni in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e di coesione territoriale.
L'articolo 20 introduce norme relative all'attribuzione di contributi statali ai comuni, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio, in considerazione delle necessità di utilizzare al meglio le risorse del PNRR in tali ambiti.
L'articolo 20-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, detta norme volte alla semplificazione e accelerazione degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009, avvenuti in Abruzzo, finanziati con risorse previste nel Piano complementare al PNRR del D.L. 59/2021. Inoltre, estende anche ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 le disposizioni in materia edilizia previste dal D.L. 55/2018 a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati, e ne dispone l'applicazione anche ai territori interessato dagli eventi sismici del 2018 avvenuti nei comuni della provincia di Campobasso e nei comuni della città metropolitana di Catania.
L'articolo 21, in attuazione di una specifica linea progettuale del PNRR, al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, nonché di promuovere la rigenerazione urbana e sostenere progetti legati alle smart cities, dispone l'assegnazione di risorse alle città metropolitane per un ammontare complessivo di 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, stabilendo che alla ripartizione si provveda sulla base all'indice di vulnerabilità sociale e territoriale.
L'articolo 22 disciplina l'assegnazione delle risorse, pari a 800 milioni di euro, previste dal PNRR per l'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.
L'articolo 23 consente l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2021-2027 anche per il completamento degli interventi in corso previsti dalla precedente programmazione 2014-2020. Nel corso dell'esame in Commissione è stata introdotta, in particolare, una disposizione volta a prevedere la possibilità per le regioni e province autonome di utilizzare le risorse del Fondo sviluppo e coesione a copertura del cofinanziamento regionale, a carico cioè dei bilanci delle stesse regioni per i programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti percentuali la percentuale del cofinanziamento regionale.