A.C. 3531
Grazie, Presidente. Nella seduta odierna inizia la discussione della proposta di legge costituzionale C. 3531, approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato, recante modifica all'articolo 33 della Costituzione in materia di attività sportiva, e delle abbinate proposte di legge C. 586 del Consiglio regionale delle Marche, C. 731 Prisco, C. 1436 Butti, C. 2998 Versace, C. 3220 Belotti e C. 3536 Gagliardi.
Si segnala, innanzitutto, come il testo della proposta di legge costituzionale costituisca il frutto della sintesi operata al Senato di sei differenti ma convergenti proposte di legge costituzionale ivi presentate.
Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge costituzionale C. 3531, che si compone di un unico articolo, essa aggiunge un nuovo ultimo comma all'articolo 33 della Costituzione, stabilendo che la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.
Si rileva, al riguardo, come la scelta del verbo “riconosce” richiami la formula linguistica dell'articolo 2 della Carta costituzionale, lasciando trasparire la visione dell'attività sportiva come realtà preesistente, in qualche senso pregiuridica, di cui la Repubblica è chiamata a prendere atto, offrendole al contempo tutela e promozione.
In particolare, il riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva è declinato su tre direttrici, che fra loro non si pongono in rapporto gerarchico, bensì equiordinato e complementare. La collocazione all'articolo 33 ha reso preferibile indicare per primo il valore educativo legato allo sviluppo e alla formazione della persona. A questo si affianca il valore sociale. Lo sport, infatti, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento di inclusione per individui o cerchie di soggetti in condizioni di svantaggio o marginalità del più vario genere, quali quelli del tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo.
Inoltre lo sport ha un'innegabile correlazione con la salute, specie intesa nella sua più moderna concezione del benessere psicofisico integrale della persona, anziché come mera assenza di malattia.
Quanto alla scelta della locuzione da impiegare, l'espressione “attività sportiva” è stata preferita a “sport” perché quest'ultimo, pur essendo un termine ormai entrato nella lingua italiana, è pur sempre una parola straniera, e quindi non si è ritenuto opportuno inserirlo nella Costituzione, come fatto igienico. La formula secondo cui è riconosciuto il valore dell'attività sportiva in tutte le sue forme è volta ad esplicitare che la norma abbraccia lo sport nella sua accezione più ampia, professionistico, dilettantistico, amatoriale, organizzato o non organizzato. Segnalo, inoltre, come il nuovo ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione debba essere letto in combinato disposto con l'articolo 114 della Costituzione, implicando il coinvolgimento di tutti gli enti costitutivi della Repubblica, ciascuno secondo le rispettive competenze, nel riconoscimento dei valori dell'attività sportiva.
Per quanto riguarda i lavori parlamentari sul provvedimento, ricordo che l'esame al Senato della Repubblica degli abbinati disegni di legge S. 747 e S. 2262 è iniziato nella seduta del 15 dicembre 2021 presso la 1ª Commissione affari costituzionali del Senato.
Nella stessa seduta è stato deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, che si sono tenute nelle sedute del 21 e 22 dicembre 2021. Nel corso dell'esame sono stati congiunti i disegni di legge S. 2474, S. 2478, S. 2480 e S. 2538.
Nella seduta del 22 dicembre 2021 la Commissione ha istituito un Comitato ristretto per l'individuazione di un testo unificato dei disegni di legge in esame. Al termine dei lavori del Comitato, il 16 febbraio 2022, la Commissione ha adottato come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato presentato dal relatore.
L'esame della Commissione è proseguito nelle sedute del 1° e 2 marzo 2022 per vagliare le undici proposte emendative presentate, al termine delle quali è stato proposto all'Assemblea un testo unificato recante una sola modifica rispetto al testo base.
In particolare, la Commissione ha approvato un emendamento che aggiunge all'espressione “attività sportiva” la specificazione “in tutte le sue forme”, al fine di dare un'accezione quanto più possibile ampia al concetto di attività sportiva.
L'Assemblea del Senato ha approvato quasi all'unanimità il testo unificato proposto dalla Commissione nella seduta del 22 marzo 2022 con 213 voti favorevoli, 5 voti contrari e 13 astenuti.
Con riguardo all'esame in sede referente svolto presso la Commissione affari costituzionali della Camera segnalo, in primo luogo, che la Commissione non ha apportato alcuna modifica al testo approvato al Senato. L'esame della proposta di legge C. 3531, approvata al Senato, è stato avviato nella seduta del 21 aprile 2022. Nella medesima seduta è stato adottato come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 3531. Al contempo, tutti i gruppi hanno concordato di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.
Nella seduta del 27 aprile 2022, preso atto dei pareri favorevoli delle Commissioni VII e XII, la Commissione ha deliberato di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento, nel medesimo testo approvato al Senato.
Passando ad analizzare brevemente il contesto normativo in cui si inserisce l'intervento legislativo, ricordo che, nel testo originale del 1948, la Costituzione non conteneva alcun riferimento all'attività sportiva. A tale esito concorsero verosimilmente due fattori: l'esperienza del fascismo, che dello sport aveva fatto uno dei principali strumenti di propaganda e veicolo della propria ideologia, e le difficili condizioni economiche e sociali lasciate in eredità dal secondo conflitto mondiale. Di entrambi si trova eco nei lavori dell'Assemblea costituente, dove peraltro il dibattito sullo sport fu marginale e per lo più incentrato su interventi pubblici tesi a garantire, tramite la realizzazione e manutenzione delle strutture necessarie, l'attività motoria e la salute dei giovani. In particolare, nella seduta del 19 aprile 1947, in sede di discussione su quello che sarebbe divenuto l'articolo 31, l'onorevole Giuliano Pajetta richiamava l'attenzione sul problema dello sport inteso come garanzia di una gioventù sana, che cresca forte nel nostro Paese. Non si tratta più di fare dello sport una preparazione per la guerra o che la gente ragioni con i muscoli e con i piedi invece che con la testa, ma si tratta di prevenire le malattie che fanno strage nel nostro Paese. Gli unici riferimenti allo sport di rango costituzionale erano previsti, sin dalla loro approvazione con disposizioni tuttora in vigore, da due statuti speciali: quello del Trentino-Alto Adige e quello del Friuli-Venezia Giulia. È solo con la riforma del Titolo V, operata nel 2001, che lo sport trova ingresso in Costituzione, sia pure ai limitati fini del riparto di competenze legislative fra Stato e regioni.
Una caratteristica analoga si rileva per alcuni profili in alcuni atti normativi statali di trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali. Solo di recente l'accesso alla pratica sportiva e la sua valenza sul piano educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico hanno trovato ampio riconoscimento. Tra le disposizioni legislative vigenti in materia, si segnalano quelle della legge n. 107 del 2015. Nello specifico, la predetta legge intende: garantire nelle istituzioni scolastiche il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore; incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili, mediante l'uso di ausili per lo sport; perseguire il più generale obiettivo formativo del potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, anche con quote dedicate alla dotazione organica del personale. Sul fronte delle politiche di inclusione, il decreto-legge n. 185 del 2015 ha istituito il Fondo sport e periferie, finalizzato al potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico-sociali e incrementare la sicurezza urbana. Successivamente, la legge n. 145 del 2018 ha trasformato la preesistente CONI Servizi Spa in Sport e Salute Spa, ampliandone dotazione e funzioni. Quanto alle politiche sanitarie, fra gli esempi recenti si segnala, altresì, che il 3 novembre 2021 è stato adottato, con accordo Stato-regioni, il documento recante “Linee di indirizzo sull'attività fisica - Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d'età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie”, redatto dal tavolo di lavoro per la promozione dell'attività fisica e la tutela della salute nelle attività sportive, istituito con decreto del Ministro della Salute del 25 luglio 2019. In linea di continuità, la legge n. 234 del 2021 ha introdotto l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, nelle classi IV e V, da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio, al dichiarato fine di promuovere nei giovani l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psicofisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo. Da ultimo, il PNRR si è inserito trasversalmente rispetto a molti dei filoni tematici sopra delineati, stanziando per il settore un miliardo di euro.