La Camera,
premesso che:
il Meccanismo europeo di stabilità (Mes), istituito nel 2012, nell'ambito della strategia dell'Unione europea per il rafforzamento finanziario della zona euro, con l'obiettivo di fornire assistenza finanziaria ai Paesi che ne sono parte e che si trovino in gravi difficoltà finanziarie o ne siano minacciati, è oggetto di un processo di riforma avviato nel 2017 e non ancora concluso;
in base al Trattato istitutivo, che l'Italia ha sottoscritto nel 2011 e poi ratificato nel 2012, il Mes è un'organizzazione intergovernativa regolata dal diritto pubblico internazionale, istituita mediante un trattato intergovernativo, al di fuori del quadro giuridico europeo;
sotto il profilo della governance e del processo decisionale, il Mes è guidato dal Consiglio dei Governatori, composto dai Ministri delle finanze degli Stati membri dell'eurozona e presieduto dal Presidente dell'Eurogruppo, che assume all'unanimità tutte le principali decisioni, ovvero con la maggioranza qualificata dell'85 per cento del capitale qualora, in caso di minaccia per la stabilità finanziaria ed economica dell'area dell'euro, la Commissione europea e la Banca centrale europea richiedano l'assunzione di decisioni urgenti in materia di assistenza finanziaria;
il Mes ha un capitale sottoscritto pari a 704,8 miliardi di euro, di cui 80,5 sono stati versati; la sua capacità di prestito ammonta a 500 miliardi di euro. L'Italia ha sottoscritto il capitale del Mes per 125,3 miliardi di euro, versando oltre 14 miliardi di euro. I diritti di voto dei membri del Consiglio sono proporzionali al capitale sottoscritto dai rispettivi Paesi. Germania, Francia e Italia hanno diritti di voto superiori al 15 per cento e possono, quindi, porre il loro veto anche sulle decisioni prese in condizioni di urgenza;
il Mes ha a disposizione diversi strumenti in favore dei Paesi che ne richiedano l'intervento. In particolare, può: fornire «assistenza finanziaria precauzionale», da erogare sotto forma di linea di credito condizionale precauzionale o sotto forma di una linea di credito soggetto a condizioni rafforzate; assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione di istituzioni finanziarie di un Paese membro; concedere misure di sostegno ancora più stringenti come i cosiddetti «prestiti»; acquistare titoli di debito degli Stati membri in sede di emissione e sul mercato primario o secondario;
l'accesso all'assistenza finanziaria è soggetto a una rigorosa condizionalità, commisurata allo specifico strumento di sostegno utilizzato, tra cui per gli strumenti di assistenza finanziaria la definizione di un apposito protocollo d'intesa (Memorandum of understanding, MoU) da sottoscrivere con la Commissione europea che lo negozia preliminarmente di concerto con la Banca centrale europea, insieme e ove possibile anche con il Fondo monetario internazionale;
per quanto riguarda i prestiti (che sono condizionati a un programma di aggiustamento macroeconomico), alla preliminare verifica della sostenibilità del debito (già prevista dal trattato in vigore) verrebbe affiancata quella della capacità di ripagare il prestito (già utilizzata nella sorveglianza post-programma). Sono clausole a tutela delle risorse del Mes, di cui l'Italia è il terzo principale finanziatore;
per quanto riguarda le linee di credito precauzionali la riforma conferma la differenza già esistente nel Trattato in vigore tra quella «semplice» (Precautionary conditioned credit line, Pccl) e quella «a condizionalità rafforzata» (Enhanced conditions credit line, Eccl): la Precautionary conditioned credit line è riservata ai Paesi che rispettano le prescrizioni del Patto di stabilità e crescita, che non presentano squilibri macroeconomici eccessivi e che non hanno problemi di stabilità finanziaria, mentre la Enhanced conditions credit line è destinata ai Paesi che non rispettano pienamente i suddetti criteri e ai quali pertanto vengono richieste misure correttive;
nel dicembre 2017, al fine di integrare pienamente il Mes nell'ordinamento giuridico europeo e consentire un maggior legame con il circuito politico-istituzionale dell'Unione europea e nell'ambito di una più ampia prospettiva riforma dell'unione economica e monetaria, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento finalizzata a trasformare il Mes in un Fondo monetario europeo (Fme), mantenendone la struttura ma attribuendogli l'ulteriore funzione di fornire un sostegno finanziario (backstop), sotto forma di una linea di credito rotativo, al Fondo di risoluzione unico, istituito dal regolamento (UE) n. 806 del 2014, per la gestione delle crisi bancarie;
tale proposta di regolamento non ha avuto seguito, ma i negoziati per una modifica del Mes sono andati avanti. In occasione del Consiglio europeo di dicembre 2018 sono state definite le linee guida della riforma, sulla base delle proposte di revisione del Trattato istitutivo elaborate dall'Eurogruppo del 4 dicembre 2018;
in tale contesto, nel corso del 2019 è stato definito, nell'ambito di un ampio pacchetto di interventi per rafforzare e completare l'unione economica e monetaria, una riforma complessiva del Trattato istitutivo del Mes;
in particolare, nella riunione del 13 giugno 2019, l'Eurogruppo ha raggiunto un ampio consenso su una bozza di revisioni del Trattato, che è stata poi presentata al successivo Vertice Euro del 21 giugno 2019. Il 4 dicembre 2019 l'Eurogruppo ha raggiunto un accordo di massima, con riserva della conclusione delle procedure nazionali, sui punti principali dei documenti correlati alla riforma del Mes;
all'esito di questo percorso negoziale, il 27 gennaio 2021 e l'8 febbraio 2021 gli Stati membri del Mes hanno sottoscritto l'accordo di riforma del Trattato istitutivo;
gli strumenti di finanziamento del Mes, prestiti e linee di credito, a seguito della riforma rimarranno sostanzialmente inalterati, ma si semplificheranno le procedure di accesso all'assistenza finanziaria precauzionale semplice (Precautionary conditioned credit line, Pccl) per Paesi economicamente e finanziariamente solidi, ma alle prese con uno shock avverso e con un debito pubblico considerato sostenibile, consentendone l'erogazione previa sottoscrizione di una semplice «lettera di intenti» con la Commissione europea. Si instaureranno, inoltre, forme di cooperazione con la Commissione stessa più trasparenti e nel rispetto del quadro giuridico dell'Unione europea. Sarà prevista, infine, l'introduzione anticipata della funzione di backstop al Fondo di risoluzione unico, per rafforzare la tenuta e la stabilità del sistema bancario europeo;
accanto a questa riforma, gli Stati membri del Mes prevedono anche, in una logica di pacchetto, la definizione di uno Strumento europeo di bilancio per la convergenza e la competitività e il completamento dell'unione bancaria, in particolare con l'introduzione di uno schema europeo di garanzia sui depositi (Edis);
i negoziati per consentire il raggiungimento di un accordo sull'intero pacchetto definito nel 2019, strategico in un'ottica di condivisione dei rischi del sistema bancario e di stabilità del sistema finanziario, hanno visto un rallentamento – nonché un ulteriore momento di riflessione – con la pandemia COVID-19; sono poi ripresi nel corso del 2020 e vanno completati;
resta aperta la necessità di portare avanti il processo di riforma avviato rispetto al Patto di stabilità e crescita;
è opportuno completare l'attuale negoziato di modifica del Mes, inteso quale passo indispensabile per l'ulteriore trasformazione di tale organismo in un vero e proprio Fondo monetario europeo, all'interno del quadro giuridico di diritto dell'Unione europea, coordinato con le politiche di bilancio europee;
allo stato attuale, alla conclusione del processo di ratifica della riforma del Trattato istitutivo del Mes, risultano mancanti le ratifiche di Italia, che l'ha sottoscritto nel 2021, e Germania, dove si attende l'esito della pronuncia del Tribunale costituzionale federale,
impegna il Governo:
1) a procedere senza ulteriori indugi alla ratifica della riforma del Trattato istitutivo del Mes, presentando il relativo disegno di legge in tempi brevi, anche in modo da consentire l'avvio delle nuove funzioni e contribuire al rafforzamento del sistema finanziario dell'eurozona;
2) a farsi parte attiva affinché il processo di riforma avviato in relazione al Patto di stabilità e crescita permetta di coniugare sempre più in futuro il rispetto di traiettorie di riduzione del debito e stabilità economico-finanziaria degli Stati membri con esigenze di politiche di investimenti e sviluppo, in particolare nei settori sociali e della transizione ambientale e digitale.
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