Signor Presidente, colleghe e colleghi, la presente proposta di modifica al Regolamento è stata licenziata dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 23 novembre 2022 e contiene i primi necessari adeguamenti al Regolamento della Camera, conseguenti alla riduzione del numero di deputati disposta con la legge costituzionale n. 1 del 2020, approvata nella passata legislatura. Questa, quindi, rappresenta una prima tappa di un percorso che era già stato avviato nella XVIII Legislatura in seno alla Giunta e che, con la conclusione anticipata di questa, non era pervenuto a compimento.
La scelta che è stata compiuta dalla Giunta per il Regolamento è di individuare una sorta di doppio binario: una prima attività riguarda sostanzialmente gli adeguamenti correlati direttamente alla riduzione del numero dei deputati, con l'obiettivo di licenziare questo provvedimento in tempi strettissimi, e, poi, un secondo binario, da avviare anch'esso subito - ma inevitabilmente con tempi più lunghi per lo svolgimento di questa attività - avente l'obiettivo più generale dell'elaborazione di un progetto più ampio e articolato di riforma del Regolamento, che tocchi una pluralità di settori, al fine di favorire un migliore andamento dei lavori parlamenti, a vantaggio dell'istituzione e della qualità del lavoro di ciascun deputato. Anche con questo spirito, della Giunta per il Regolamento entreranno a far parte anche i colleghi di due gruppi che fino ad oggi non avevano ancora avuto rappresentanza.
All'esito del dibattito svoltosi nella riunione del 23 novembre, la Giunta ha quindi convenuto di proporre all'Assemblea il testo che è agli atti e che rappresenta un generale adeguamento di tutti i quorum, rideterminati con nuove soglie, lievemente incrementate rispetto al parametro strettamente proporzionale, applicabili a decorrere già dal 1° gennaio 2023, con un'unica eccezione, a questo adeguamento, che è rappresentata dall'articolo 44, comma 1, relativo alle soglie numeriche previste per chiedere la chiusura della discussione sia in Assemblea sia in Commissione; si tratta di una tipica prerogativa utilizzata dalla maggioranza che si è preferito non variare.
Nel contempo, la Giunta ha concordato sulla rideterminazione del numero minimo richiesto per la costituzione dei gruppi parlamentari, ridotto da 20 a 14, e delle componenti politiche del gruppo Misto, di cui al primo e all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 14, ridotto rispettivamente da 10 a 7 e da 3 a 2 e su quella del numero dei componenti della Giunta delle elezioni e di quella per le autorizzazioni richieste dall'articolo 68 della Costituzione, che passano rispettivamente da 30 a 20 deputati e da 21 a 15.
Per queste fattispecie, stante la già avvenuta costituzione, nella corrente legislatura, sia dei gruppi, sia delle componenti politiche del gruppo Misto, sia delle Giunte in questione, queste riduzioni entreranno in vigore dalla XX Legislatura.
È stato, invece, ritenuto opportuno non intervenire sulla composizione del Comitato per la legislazione, già oggi piuttosto ristretta, 10 membri, né si è ritenuto di intervenire per ridurre il numero dei segretari di Presidenza della Camera, come prefigurato nel testo base che era stato licenziato dalla Giunta per il Regolamento nella XVIII legislatura, sia in considerazione del fatto che tale riduzione rischierebbe di svuotarsi di significato sostanziale, in ragione della necessità prevista dal Regolamento di eleggere segretari di Presidenza suppletivi in rappresentanza di gruppi non presenti nella composizione originale dell'Ufficio di Presidenza, sia in quanto occorre - e questa è stata, poi, l'interpretazione prevalente - una valutazione sulla compatibilità di una riduzione rispetto alle effettive esigenze dei lavori parlamentari e al numero e durata delle sedute dell'Assemblea. Detto in altri termini, già nella XVIII Legislatura si è ritenuto di non modificare il numero dei Vicepresidenti e dei Questori; si era proposta la riduzione solo dei segretari, ma rimane l'elemento oggettivo che l'attività dell'Assemblea è esattamente quella di prima, cioè la riduzione da 630 a 400 non impatta ovviamente sull'attività.
Tale valutazione potrebbe eventualmente trovare posto anche all'interno del cosiddetto secondo binario del processo di riforma del Regolamento, nell'ambito del quale potrebbe altresì essere considerata l'esigenza, e su questo vorrei porre l'attenzione anche dei colleghi presenti, di una riforma complessiva della disciplina della costituzione dei gruppi, sia nell'ottica dell'adozione di misure anti-trasformistiche, più in generale anti-frammentazione, con un'eventuale rivalutazione anche del requisito numerico minimo per la costituzione dei gruppi. Cioè le argomentazioni che sono state espresse dalla Giunta per il Regolamento valgono per ridefinire tutta la materia dei gruppi, a cominciare dal numero minimo per la costituzione alla deroga, al tema del finanziamento dei gruppi, eccetera, in maniera organica e unitaria, seguendo e verificando, anche, ovviamente, che cosa è avvenuto al Senato.
L'auspicio, quindi, è che le proposte contenute nel presente documento, che hanno raccolto in tempi molto rapidi il consenso di tutti i gruppi presenti nella Giunta per il Regolamento, acclarato nella riunione del 23 novembre del 2022, possano ora conoscere una altrettanto rapida e unanime - questo è il nostro auspicio, sia mio sia del collega Iezzi - approvazione in Assemblea.