Presidente, anche il gruppo del Partito Democratico, come peraltro ha già fatto in Giunta per le autorizzazioni, voterà in maniera conforme alle conclusioni della relatrice, condividendo le considerazioni che sono state fatte in quella sede e che sono state riassunte oggi in Aula. In particolare, il nostro voto favorevole si fonda sulla convinzione che le dichiarazioni contenute nel video pubblicato su Facebook il 3 dicembre del 2018 costituiscano effettivamente opinioni espresse dall'onorevole Fidanza nell'esercizio della funzione parlamentare, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Anche volendo seguire l'indirizzo interpretativo più restrittivo della giurisprudenza costituzionale in materia, non può che giungersi alle stesse conclusioni.
Nel caso in esame, la prerogativa dell'insindacabilità opera pienamente in quanto sono soddisfatti ambedue i requisiti necessari. Da un lato, infatti, le esternazioni dell'onorevole Fidanza, oggetto della denuncia, sono pienamente rispondenti ai contenuti di un'interrogazione a risposta scritta, presentata dallo stesso il 5 dicembre; per giunta, poi, l'interesse al tema della tutela dei minori non è nuovo allo stesso deputato; al contrario, è provato dalla presentazione di diversi altri atti nel corso del suo mandato, tra cui numerose proposte di legge che si occupano della materia e che toccano finanche il tema centrale di questa disputa, il contrasto della pedopornografia. Dall'altro lato, ossia riguardo al requisito del nesso temporale, sebbene l'atto di sindacato ispettivo sia stato presentato successivamente alle dichiarazioni incriminate, è necessario rilevare altri elementi di interesse, cui si aggiungono i precedenti della giurisprudenza costituzionale che ha poc'anzi ricordato la relatrice. Infatti, malgrado trascorrano due giorni dalla pubblicazione del post, 3 dicembre 2018, e il deposito dell'interrogazione, 5 dicembre, va considerato che l'onorevole abbia voluto immediatamente dare notizia ai suoi elettori di un fatto che ha ritenuto importante e scandaloso, procedendo in seguito a mettere nero su bianco le sue preoccupazioni riguardo all'apertura della mostra in questione attraverso la presentazione, appunto, dell'atto ispettivo. Si tratta di una sequenza di azioni che non è solo logica, ma, credo sia incontestabile se valutata, appunto, nel contesto dell'attualità e direi che è anche inevitabile nel senso che sarebbe stato impossibile procedere all'inverso con la medesima efficacia, ossia prima con la presentazione di un'interrogazione e, poi, dandone notizia.
È del tutto ragionevole, quindi, che l'onorevole Fidanza abbia avvertito un'urgenza impellente di comunicare il suo intendimento all'elettorato di riferimento, una volta appresa l'iniziativa della Santeria Social Club. È opportuno anche considerare che i moderni mezzi di comunicazione consentono un confronto immediato e senza alcuna forma di intermediazione, mentre chi svolge la funzione parlamentare è perfettamente consapevole del fatto che la presentazione di un atto di sindacato ispettivo richieda una serie di passaggi e verifiche preliminari, giuste e necessarie, che rendono impossibile la pubblicazione dell'atto il giorno stesso del suo deposito.
Come ha ribadito più volte la relatrice, infine, il caso in esame ci invita ad innovare le coordinate interpretative fissate anni fa dalla Corte costituzionale, soprattutto a fronte della centralità che i social media, quale strumento quotidiano di dialogo tra eletti ed elettori, hanno assunto nel dibattito politico, che, con tutta evidenza, non si esaurisce nelle sedi parlamentari, come avveniva in passato.
Per tutte queste ragioni, sussistendo i requisiti richiesti dalla Corte costituzionale, dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico all'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Fidanza.