Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il Ministro della giustizia, nel corso delle sue comunicazioni del 19 gennaio 2023 alla Camera dei deputati, è tornato, nuovamente, sul tema delle intercettazioni, in particolare citando il caso della diffusione di quelle, definite irrilevanti, tra il presidente della regione Veneto Zaia e il professor Crisanti, in relazione alla gestione dell'emergenza COVID-19, quale esempio della necessità di intervenire «radicalmente sugli abusi e sugli errori di queste intercettazioni»;
la legge n. 103 del 2017 conteneva i criteri volti a garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in attuazione dei quali è stato emanato il decreto legislativo n. 216 del 2017, una riforma entrata stabilmente in vigore con la conversione in legge del decreto-legge n. 161 del 2019, e che ha cercato un punto di composizione tra le esigenze investigative e quelle relative al diritto alla riservatezza e al diritto di difesa;
le norme in vigore, infatti, prevedono che le intercettazioni ritenute dal giudice, anche in contraddittorio con le parti, «irrilevanti», siano conservate in un apposito archivio telematico, sotto la sorveglianza del pubblico ministero e che non possano, dunque, né essere trascritte né tanto meno essere inserite nel fascicolo, assicurando così, un controllo giurisdizionale sul materiale che entra nel fascicolo; inoltre, prima della loro distruzione, sono coperte da segreto e dunque non sono pubblicabili; ogni accesso all'archivio deve essere registrato; il pubblico ministero, inoltre, deve vigilare affinché nelle annotazioni non siano in ogni caso riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali ritenuti sensibili;
anche in caso di misure cautelari il pubblico ministero ha l'onere di depositare le conversazioni rilevanti su cui si fonda la misura, escludendo quelle non rilevanti, facendo salvo il diritto alla difesa;
per le violazioni e per gli eventuali abusi sono già previste sanzioni severe e proporzionate, che precludono del tutto l'utilizzo di intercettazioni penalmente irrilevanti, e questo anche a tutela di uno strumento che riteniamo fondamentale per accertare reati e per il contrasto alla criminalità, anche organizzata, e non per disvelare fenomeni di malcostume;
appare, dunque, urgente e necessario vigilare sulla corretta applicazione delle norme già approvate in materia ed evitare assolutamente di utilizzare questo tema come terreno di scontro ideologico, provocando guerre e delegittimazione tra poteri dello Stato –:
se il Ministro interrogato, in base alle sue proprie dichiarazioni rese al Parlamento, che riferiscono di violazioni della normativa in materia di intercettazioni nell'ambito dell'inchiesta della procura di Padova che ha visto coinvolto il presidente della regione Veneto, abbia già esercitato il potere ispettivo che gli assegna la legge 12 agosto 1962, n. 1311.