Presidente, onorevoli colleghi, partirei da una premessa nella valutazione di questa vicenda, innanzitutto ricordando, e non è mai superfluo farlo, che la Giunta è un organo tecnico, che deve esprimere valutazioni giuridiche, quindi non contaminato dall'appartenenza politica o partitica dei suoi componenti. Il secondo aspetto è che la Giunta non può entrare nel merito delle fattispecie in esame perché la valutazione delle stesse è rimandata all'unico che può occuparsene, che è il magistrato. Partendo da queste premesse, dichiaro immediatamente il voto contrario alla relazione, e quindi per la sindacabilità dei comportamenti e delle dichiarazioni rese dall'onorevole Morelli.
Il voto contrario è motivato da diverse ragioni; innanzitutto, una ragione fondamentale è che per quanto concerne i fatti occorsi il 18 marzo 2019 è evidente la forzatura che, nell'interpretazione che ha offerto l'onorevole Pittalis, si rileva relativamente alla natura delle espressioni rivolte dal Morelli all'indirizzo del sindaco Sala, cioè non possiamo derubricare a mero commento quella che riteniamo, al contrario, una chiara affermazione dalla valenza denigratoria. L'intento di espressioni quali: “Sala (…) chiedeva silenzio perché aveva le mani nella marmellata!” è evidentemente mirato a suggerire al potenziale lettore un nesso, ovviamente falso e strumentale, tra il mancato accordo fra la Fondazione del Teatro alla Scala e il Governo saudita e un presunto interesse personale e occulto di cui il sindaco Sala, in qualità di presidente della Fondazione stessa, sarebbe stato portatore. Tale interpretazione è confermata anche dalla circostanza che la procura di Milano ha ritenuto il fatto idoneo ad integrare un'ipotesi di diffamazione aggravata.
In secondo luogo, sempre relativamente ai fatti del 2019, occorre operare una verifica rispetto all'eventuale riconducibilità delle suddette opinioni all'ambito del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, anche facendo ricorso alle consolidate interpretazioni fornite dalla Corte costituzionale in passato; dapprima, quindi, considerando la fondatezza del necessario nesso di funzionalità tra il concreto esercizio dell'attività parlamentare dell'onorevole Morelli e le dichiarazioni rese extramoenia dallo stesso, in tal caso, è fin troppo semplice evincere l'inesistenza dei requisiti imposti dalla giurisprudenza della Corte, ossia l'anteriorità tra gli atti di sindacato ispettivo ricordati e le opinioni che si vorrebbero assumere con finalità divulgative rispetto ai primi. Secondariamente, la sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni rese all'esterno e gli atti espressi nell'esercizio delle funzioni. Quanto al primo requisito, possiamo serenamente escludere un qualsivoglia rilievo con riguardo all'interrogazione parlamentare del 21 marzo 2019, in quanto abbondantemente successiva ai fatti imputati a Morelli. Quanto all'interrogazione del 14 marzo, effettivamente precedente ai fatti del 18, non possiamo ritenere però che vi sia quella sostanziale corrispondenza di significato tra i contenuti dell'atto e le opinioni espresse, sia perché nell'interrogazione non viene mai fatta menzione di presunte responsabilità o interessi del sindaco Sala, sia perché l'atto ispettivo risulta chiaramente diretto a sollecitare il Governo a operare una mera valutazione di opportunità politica ed economica relativamente all'accordo con il Governo saudita.
È pacifico che si tratti di considerazioni ben diverse rispetto alle insinuazioni pubbliche e di stampo chiaramente diffamatorio avanzate dall'onorevole Morelli qualche giorno dopo, quando - occorre ripeterlo - ha evidentemente insinuato l'esistenza di un interesse privato del sindaco Sala nell'operazione di finanziamento saudita in favore della Fondazione della Scala di Milano.
Su tale episodio non possiamo, quindi, che attestare l'insussistenza dei presupposti per dichiarare l'insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Morelli.
Quanto al secondo episodio, quello che ha avuto luogo l'11 maggio 2021, alla vigilia dell'udienza preliminare relativa alla prima querela, le tesi del relatore sono ancor meno condivisibili, se possibile. In tale occasione, l'onorevole Morelli ha sottolineato l'esistenza di un rapporto di intima complicità tra Sala e il tribunale di Milano, uno scambio di “favorini” in forza dei quali lo stesso Sala avrebbe tentato di mettere il bavaglio all'onorevole Morelli. In questo caso, le affermazioni di Morelli sono ancora più gravi e gratuitamente calunniose verso Sala e l'operato della magistratura. Inoltre, per ciò che rileva in questa sede, tali affermazioni mancano del tutto del necessario requisito del nesso funzionale con l'attività parlamentare. Soprattutto rispetto a questa circostanza risulta, infatti, irricevibile la tesi del relatore, onorevole Pittalis: l'interrogazione citata, e segnatamente quella del 7 aprile 2021, pur essendo precedente e fedele nel contenuto all'episodio a cui si riferisce Morelli, manca di un attributo fondamentale, non è stata presentata dall'onorevole Morelli, ma da un altro parlamentare e a nulla rileva il fatto che l'onorevole Morelli fosse un membro di Governo e dunque impossibilitato a depositare interrogazioni. Questo semmai è un tema da porre in altra sede, ossia se un parlamentare che assume incarichi nell'Esecutivo conservi o meno tutte le prerogative previste per i deputati. In conclusione, signor Presidente, ribadendo la contrarietà del nostro voto, vorrei lanciare un monito all'Aula: dichiarare oggi l'insindacabilità delle dichiarazioni dell'onorevole Morelli vorrebbe dire estendere oltre modo i confini dettati dalla lettera costituzionale e ricalcati dalla giurisprudenza stessa del prezioso istituto dell'insindacabilità delle opinioni espresse nell'esercizio del mandato parlamentare. Il voto favorevole vorrebbe dire deprimere e depotenziare l'insindacabilità, svuotarla del significato datole dai Padri costituenti e rafforzatosi nel corso della storia repubblicana.