Relatore
Data: 
Lunedì, 17 Novembre, 2014
Nome: 
Anna Rossomando

A.C. 631-C

 

Signor Presidente, alcune brevi considerazioni: intanto, anche se ormai siamo in terza lettura alla Camera, è comunque opportuno ricordare lo scopo di questo intervento normativo (che è ovviamente ancora essenzialmente questo con il lavoro che è stato fatto alla Camera ed al Senato), ossia quello di restituire la funzione originaria all'istituto delle misure cautelari, cioè quello di essere una normativa cautelare collegata strettamente – come ha già sottolineato il collega che è relatore con me, onorevole Sarro – al concetto di pericolo. Il pericolo è un concetto anche eminentemente giuridico, ma, in quanto tale, ha ovviamente dei precisi connotati ed anche limiti e confini. 
E noi questo intervento lo facciamo, tra l'altro, anche confortati molto dal fatto che, contemporaneamente, stiamo mettendo in campo interventi strutturali sui tempi del processo, perché, naturalmente, il problema delle misure cautelari ed, in particolar modo, delle misure cautelari coercitive in carcere è strettamente collegato a quello dei tempi del processo, perché si inserisce nelle cause ed anche negli effetti di questa disfunzione, alla quale appunto vogliamo assolutamente porre rimedio. E tutto questo per dire che questo intervento poi interseca anche la tematica del sovraffollamento nelle carceri, ma non ne è la motivazione principale ed esaustiva; interseca sicuramente questo tema. Quali sono quindi i pilastri ? Prendo ancora due, tre minuti così rientro nei tempi. 
I pilastri, occorre ricordarlo, sono i criteri stringenti e ben delimitati, più di quanto non sia già oggi nella normativa vigente, per poter irrogare questa misura, collegati strettamente alla motivazione del provvedimento stesso, con riferimento sia alla motivazione del giudice per le indagini preliminari sia alla motivazione di chi interviene, se viene attivato un mezzo di impugnazione, cioè il tribunale del riesame, sia nelle sede del riesame, sia nella sede di appello; quindi, con riferimento all'autonomia della motivazione e ai tempi della motivazione. E su questo punto vorrei dire che ciò ha molto a che vedere con l'effettiva tutela del diritto di difesa inteso a tutto campo, se non vogliamo che sia un esercizio retorico, cioè la rivisitazione del nostro codice, dopo vari interventi normativi, per ribadire comunque e rendere effettivo questo diritto. Infatti, con riferimento, sia all'autonomia e all'effettività della motivazione, sia ai tempi del deposito della motivazione, questo punto rafforza la tutela e l'esercizio del diritto di difesa e, quindi, del contraddittorio. 
Infine, si è già detto dell'intervento sui cosiddetti automatismi, o meglio tecnicamente sulle presunzioni contenute nell'articolo 275, sulle quali presunzioni, occorre ricordare, era intervenuta più volte la Corte costituzionale. In particolar modo, soprattutto la Commissione alla Camera ha ritenuto di riscrivere l'articolo, rimanendo esattamente nel solco delle sentenze della Corte costituzionale, le quali sentenze motivano la presunzione, in particolar modo quella più pesante, che è doppia, cioè relativa sulle esigenze cautelari e assoluta sull'adeguatezza della misura. La Corte costituzionale giustifica questa doppia presunzione molto forte esclusivamente in presenza dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, proprio facendo riferimento al fatto di far parte di questa associazione e alla particolare pericolosità di quel tipo di vincolo. In questo senso, la Corte chiarisce molto bene che non è con riferimento alla gravità del reato, quanto alla natura del vincolo e, quindi, a questo tipo di concetto di pericolosità. Noi siamo stati strettamente in questo ambito e in questo solco e in questo senso abbiamo riscritto, in maniera più lineare e più coerente al dettato costituzionale, l'articolo, lasciando al secondo comma invece – e ho concluso, Presidente – le cosiddette presunzioni relative che fanno riferimento ad una pericolosità appunto di tipo diverso. Finalmente, speriamo in tempi brevi, verrà approvato questo provvedimento che fa giustizia anche di tante discussioni sui temi del garantismo, che non possono essere separati o in contrasto con quelli della sicurezza dei cittadini. Noi pensiamo di avere giustamente operato e anche motivatamente meditato in un lavoro molto approfondito, con la partecipazione veramente di tutti i gruppi in Commissione alla Camera, e speriamo che, presto, questo provvedimento possa essere approvato e, quindi, entrare in vigore.