A.C. 823
Grazie, Presidente. Prima di entrare nel merito della proposta di legge che intende ridefinire il quadro penalistico degli illeciti agro-alimentari, corre l'obbligo di denunciare l'iter approssimativo e incompleto che su un tema così importante è stato svolto in Commissione giustizia, alla quale il provvedimento era assegnato.
Dopo lo svolgimento delle audizioni, per diversi mesi, il provvedimento non è stato istruito né esaminato e, dopo rinvii su rinvii a causa di una querelle tra MoVimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, querelle evidentemente sulla primogenitura del provvedimento, ci troviamo oggi che ai rinvii è corrisposta un'improvvisa accelerazione per rispettare le scadenze del calendario d'Aula. Termini brevissimi per emendamenti che non sono stati nemmeno esaminati e votati in Commissione. Denunciamo che non ci è stato consentito, come gruppo Partito Democratico, di partecipare all'approfondimento su un tema così importante e delicato, che dovrebbe unire e non alimentare steccati, forzature e battaglie ideologiche e di parte. Tuttavia, poiché il provvedimento è ora in Aula, malgrado questo iter così approssimativo e deficitario e direi anche inusuale, non ci esimiamo dall'avanzare la nostra posizione sul tema.
E fin da subito diciamo che il contrasto alla contraffazione alimentare è una battaglia che nell'istituzione parlamentare e nel Governo è stata originata e voluta dal nostro partito, dal Partito Democratico, ne rivendichiamo - noi sì - la paternità. Infatti, per provarlo, basta citare le parole dell'allora Ministro della Giustizia Andrea Orlando, che, partecipando alla presentazione del 3° Rapporto sui crimini agro-alimentari in Italia, diceva: “La lotta alla contraffazione alimentare e agro-alimentare è un'azione necessaria ed imprescindibile per la tenuta dell'economia e per il rilancio del sistema Paese”.
Beni come l'ambiente, gli ecosistemi, la biodiversità e soprattutto la salute pubblica, nonostante fossero al centro dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, nell'impianto iniziale del codice penale non erano di fatto tutelati. Così, il Ministero della Giustizia, nel 2015, provò, dopo decenni, a colmare quelle lacune contenute nell'ambito della difesa penale dei valori legati all'ecologia. In quell'anno, infatti, è stata approvata la legge n. 68 del 2015, che introduceva i delitti contro l'ambiente nel nostro codice penale. La tappa legislativa logicamente susseguente a quella segnata con la legge sugli ecoreati sarebbe, in effetti, dovuta essere propedeutica all'approvazione di una riforma organica anche dei reati in materia agroalimentare. Nell'ottobre 2015, la commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, istituita presso il Ministero della Giustizia e presieduta da Giancarlo Caselli, concludeva i suoi lavori e consegnava al Ministro Andrea Orlando uno schema di disegno di legge recante “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”. Due le priorità della commissione: da un lato, una razionalizzazione di un sistema normativo complesso, se non intricato, come quello della materia agroalimentare, attraverso una ricostruzione delle fonti esistenti e una loro semplificazione; dall'altro, una modernizzazione e un adeguamento dell'uso della leva penale, calibrato su una nuova tavola di beni giuridici che richiedono strumenti di difesa diversificati e innovativi, con un occhio di particolare riguardo al fondamentale principio di prevenzione. Tali lavori furono, poi, raccolti durante l'esperienza del Governo Conte 2, che licenziò un disegno di legge governativo sul tema, esaminato nella Commissione giustizia della Camera. Tale provvedimento, però, non concluse il suo iter.
La presente proposta di legge raccoglie il lavoro del Ministro della Giustizia Orlando, della commissione presieduta da Caselli e del disegno di legge governativo del 2020, e nasce quindi dall'esigenza, particolarmente sentita dalle organizzazioni sociali e da quelle agricole, di contrastare il fenomeno delle agromafie.
Anche nella legge 2 marzo 2023, n. 22, che istituiva la Commissione parlamentare antimafia, è stato approvato, accogliendo una previsione contenuta nella PDL Provenzano-Serracchiani, tra i compiti della Commissione quello di verificare l'impatto negativo sotto i profili economico e sociale delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi della libertà dell'iniziativa privata, della libera concorrenza nel mercato, della libertà di accesso al sistema creditizio-finanziario e della trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni destinata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese, con particolare riferimento ai fenomeni del caporalato e delle cosiddette agromafie, anche in considerazione delle frodi nell'impiego dei Fondi europei per l'agricoltura.
L'intervento di riforma che stiamo esaminando va, in primo luogo, ad anticipare, nella definizione, i nuovi reati di pericolo contro la salute, la tutela e, quindi, l'incriminazione già alla soglia del mero rischio e la valorizzazione del principio di precauzione, in un'ottica di tutela della salute pubblica, da offese di medio e lungo termine. In secondo luogo, afferma il tema dell'affinamento del sistema sanzionatorio delle frodi alimentari, con la creazione dell'emblematica figura del disastro sanitario. Ancora, il provvedimento si occupa dell'allargamento della responsabilità del reato delle aziende anche a questo tipo di crimini, con la previsione di cause di non punibilità per i fatti più lievi, subordinata alla realizzazione di successive concrete condotte riparatorie da parte degli stessi autori. Inoltre, il provvedimento introduce il reato di agropirateria. Il profilo della definizione normativa della provenienza dell'alimento è, in tal caso, irrilevante. In merito ai criteri adottati sul piano sanzionatorio, la quantificazione delle pene edittali dei nuovi reati alimentari non costituisce solo il necessario completamento punitivo dei precetti penali ma è in grado di condizionare la stessa efficacia generalpreventiva e applicativa della riforma, oltre a comportare specifici effetti processuali, per esempio in materia di misure cautelari o di intercettazioni.
Nella consapevolezza della difficoltà di graduare le comminatorie edittali, vi è stato il ricorso alla selezione di criteri, quanto più possibile oggettivi, che orientino la definizione del trattamento sanzionatorio. In funzione del criterio di proporzione sono stati adottati tre criteri interdipendenti: la corrispondenza della pena con il tasso di offensività espresso dal reato; l'equilibrio ponderale, ossia la ragionevolezza intrinseca della risposta punitiva; la coerenza di sistema. Così come gli operatori del settore e la pubblica opinione convengono nel riconoscere il pericolo delle agromafie e le comunità scientifica e giuridica sono concordi nell'indicare le soluzioni normative necessarie, allo stesso modo auspichiamo che il Parlamento possa trovare unità nella lotta contro le mafie, particolarmente pericolose e spietate nel settore agricolo e alimentare. Auspichiamo che ogni gruppo parlamentare possa contribuire, come non è successo sino ad oggi, a valorizzare e anche a migliorare tale proposta di legge, una proposta che dev'essere vista come una sfida, come un sostegno dell'impresa sana, della salute e della legalità.