23/04/2024
Toni Ricciardi
3-01159

Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   il deposito di brevetti di invenzioni redatti dai ricercatori afferenti alle università è nota di merito e rappresenta la capacità di una ricerca di essere motore di innovazione e sviluppo. Ma spesso i ricercatori delle università rendono pubbliche le conclusioni delle proprie ricerche tramite articoli scientifici o comunicazioni nei convegni anziché provvedere a brevettare le stesse, sia per esigenze di tempo, sia per la mancanza di strutture di supporto alla presentazione delle domande di brevetto;

   la legge 24 luglio 2023, n. 102, recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, con l'articolo 3 ha interamente sostituito l'articolo 65 del medesimo codice, ribaltando l'approccio relativamente alla titolarità delle invenzioni;

   ai sensi della previgente formulazione dell'articolo 65, quando il rapporto di lavoro intercorreva con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore era titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore;

   il citato articolo 3 della legge n. 102 del 2023 stabilisce, invece, che i diritti nascenti dall'invenzione industriale, fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con una università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, spettino alla struttura di appartenenza dell'inventore, a meno che la stessa struttura non ne abbia interesse, facendo comunque salvo il diritto del ricercatore di essere riconosciuto autore;

   sul piano procedurale, il comma 2 del citato articolo 65 stabilisce che l'inventore è tenuto a comunicare tempestivamente alla struttura di appartenenza l'oggetto dell'invenzione, con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardarne la novità. Qualora l'inventore non effettui detta comunicazione non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, fermi restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 del Cpi e quanto previsto dagli obblighi contrattuali;

   ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 65, la struttura di appartenenza, entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione, deve depositare la domanda di brevetto o comunicare all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. I sei mesi sono prorogati, per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, se la proroga è necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza;

   ad opinione dell'interrogante, il termine di sei mesi intercorrente tra la comunicazione da parte dell'inventore ed il deposito della domanda di brevetto da parte della struttura di appartenenza risulta essere eccessivo in particolare per ricerche competitive;

   inoltre, qualora l'inventore non richieda il brevetto la struttura di appartenenza si priverebbe della possibilità di essere proprietaria del brevetto stesso –:

   se ad avviso del Ministro interrogato il termine di sei mesi che può intercorrere tra la richiesta di deposito di un brevetto da parte dell'inventore alla struttura di appartenenza ed il deposito del brevetto medesimo non debba considerarsi eccessivo e se, ai fini della semplificazione normativa, non ritenga utile adottare iniziative volte a modificare la citata legge prevedendo che sia sufficiente la comunicazione dell'invenzione da parte dell'inventore per depositare la domanda di brevetto senza attendere l'autorizzazione della struttura di appartenenza.