Discussione sulle linee generali - Relatore
Data: 
Martedì, 2 Dicembre, 2014
Nome: 
Vincenzo Amendola

A.C. 2276

Signor Presidente, l'accordo al nostro esame è inteso a rafforzare l'impegno dei due Paesi e a intensificare la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni, esperienze e prassi al fine di prevenire e combattere i reati gravi, la criminalità organizzata e il terrorismo. L'intesa si pone l'obiettivo di creare uno strumento giuridico per meglio regolamentare la collaborazione operativa, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi e ricalca nel contenuto altre intese della stessa natura, come quello siglato con gli Stati Uniti, la cui autorizzazione alla ratifica recentemente è intervenuta con la legge n. 99 del 2014. 

L'accordo fissa, in primo luogo, l'obbligo alla cooperazione bilaterale, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e ai trattati internazionali vigenti (articolo 1); individua poi i settori nei quali la cooperazione si renderà operativa, ossia nella prevenzione e nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale, compreso il riciclaggio del denaro, il cyber crime e il traffico di oggetti d'arte, produzione illecita e traffico di stupefacenti, sostanze psicotrope e di precursori chimici, tratta di esseri umani e traffico di migranti, terrorismo e relative attività di finanziamento. L'elencazione non ha il carattere dell'esaustività, ma costituisce solo una mera indicazione dei fenomeni attraverso i quali si manifesta generalmente l'agire della criminalità organizzata (articolo 2). 
L'intesa definisce inoltre le forme attraverso le quali verrà attuata la cooperazione bilaterale, quali lo scambio e l'analisi delle informazioni sulle organizzazioni criminali, sul modus operandi, sulle strutture e sui contatti, l'adozione delle misure necessarie a coordinare l'attuazione di operazioni congiunte di speciali tecniche investigative, le misure per prevenire e combattere la produzione illecita e il traffico di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di precursori chimici, lo scambio di informazioni di carattere operativo per l'identificazione e la localizzazione di persone, oggetti e denaro, riferibili ai reati previsti dall'intesa, l'esecuzione delle richieste di assistenza. 
L'articolo 6 individua quali sono le autorità preposte all'applicazione dell'accordo: per la parte italiana, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per la parte turca il Ministero dell'interno. 
Sono altresì disciplinate: l'effettuazione di riunioni e di consultazioni al fine di agevolare l'esecuzione e l'osservanza dell'Accordo (articolo 7), le modalità di composizioni delle eventuali controversie (articolo 8), le modalità di ripartizione tra i due Paesi degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo stesso (articolo 10). Per quanto riguarda tali oneri, come precisato all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, essi sono determinati in 72.482 euro per l'anno 2014, in 66.947 euro per l'anno 2015 e in 72.482 euro a decorrere dall'anno 2016. 
Sollecito una conclusione dell'iter di approvazione del provvedimento, già adottato dall'altro ramo del Parlamento, in considerazione della rilevanza delle nostre relazioni politiche, economiche e commerciali con la Turchia e, più in generale, del rilevantissimo ruolo di stabilizzazione degli equilibri strategico-militari svolto da Ankara nel quadrante del Mediterraneo e del Medio Oriente, in ragione della sua convinta adesione all'Alleanza atlantica. È un iter che già nell'altro ramo del Parlamento ha visto, anche attraverso l'approvazione di ordini del giorno, una discussione approfondita, anche sui processi interni al Paese in discussione per quanto riguarda la lotta al terrorismo. 
Sul testo in esame hanno già formulato pareri le Commissioni affari costituzionali, giustizia e bilancio.