A.C. 1987-A
Presidente, rappresentante del Governo, colleghi deputati, la proposta di legge di cui oggi discutiamo in quest'Aula si compone di un unico articolo e reca norme di interpretazione autentica finalizzate a risolvere il contrasto che si è generato nella giurisprudenza amministrativa e riguarda la corretta interpretazione dell'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge urbanistica, la n. 1150 del 1942, che individua i limiti di volumi e altezze delle costruzioni nell'ambito del territorio comunale.
Questa norma ha dato luogo nel tempo a contrasti interpretativi a livello giurisprudenziale e dottrinale. Da un lato, c'è l'orientamento restrittivo, che è quello più risalente, che implica il divieto di realizzazione di interventi eccedenti i citati limiti quantitativi in assenza del piano attuativo esteso all'intera zona anche nell'ipotesi di ricostruzione di fabbricati da eseguire in zone già urbanizzate. Questa è la sentenza n. 369 del 1977 del Consiglio di Stato. Dall'altro lato, c'è l'orientamento più recente, più espansivo, che interpreta la disposizione nel senso di prevedere l'approvazione del piano particolareggiato o di lottizzazione solo in presenza di aree non urbanizzate, che, quindi, richiedono una pianificazione attuativa finalizzata a un loro armonico e ordinato sviluppo. E questa è la sentenza del Consiglio di Stato del 2003.
Si tratta, in ogni caso, di norme vecchie di mezzo secolo, pensate per consentire nel dopoguerra le spinte dell'espansione edilizia. Oggi questa espansione si è consolidata, le città non si espandono più e gli investimenti immobiliari si confrontano con una realtà già densamente edificata. Da questo punto di partenza è nata la necessità di imboccare la direzione della rigenerazione urbana ovvero prevedere la sostituzione di immobili esistenti con altri più sostenibili. La norma di chiarimento si rende, quindi, fondamentale anche per non arrestare quelle politiche urbanistiche dirette a limitare il consumo di suolo non identificato e a promuovere il recupero degli edifici degradati esistenti, specie nei numerosi siti industriali inquinanti. Tali rigenerazioni urbane avvengono generalmente attraverso la demolizione degli edifici inutilizzati, il trattamento dei relativi rifiuti, la bonifica dei terreni e la ricostruzione di edifici ad alta efficienza energetica, con destinazione residenziale o terziaria.
Passando al merito dei dubbi circa la costituzionalità della norma di interpretazione autentica in esame, la Corte costituzionale rinviene il fondamento dell'adozione dello strumento legislativo interpretativo nella sussistenza di contrasti giurisprudenziali che diano luogo ad incertezza applicativa della norma ad oggetto oppure nel consolidamento di uno specifico orientamento giurisprudenziale, la cui cifra caratteristica sarebbe da rintracciarsi nella contrarietà a quanto disposto dal legislatore, costretto, al fine di imporre la propria interpretazione, ad un intervento correttivo. In particolare, con sentenza n. 15 del 2012, la Corte costituzionale chiarisce che il legislatore può emanare norme retroattive di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale. La Corte evidenzia la potenzialità retroattiva delle leggi di interpretazione autentica nella prospettiva di preservazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento dei cittadini, da considerarsi come principi di civiltà giuridica.
Presidente, tornando al testo in esame, voglio ricordare che si tratta, effettivamente, di una norma di interpretazione autentica priva di contenuto innovativo, anche in relazione agli immobili che superano i limiti di altezza, in quanto non fa altro che confermare un orientamento giurisprudenziale e dottrinale già formatosi antecedentemente.
Se ho concluso il mio tempo, Presidente, le chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo completo per completare le argomentazioni. Voglio soltanto, infine, rilevare che il testo non interviene in alcun modo sui procedimenti non più impugnabili ovvero confermati in via definitiva in sede giurisprudenziale, rispettando così pienamente il principio dell'intangibilità del giudicato. Per tutti questi motivi, Presidente, il Partito Democratico voterà contro le pregiudiziali di costituzionalità.