A.C. 1950-A
Grazie, Presidente, devo cambiare il microfono. Grazie, Presidente, di nuovo. Con il disegno di legge in materia di riforma della magistratura onoraria si segna un nuovo punto in relazione alla vicenda annosa, che ha sollevato molte questioni critiche, rispetto alle quali già in passato il Parlamento è intervenuto.
L'inquadramento della magistratura onoraria nel nostro ordinamento discende direttamente dalla Costituzione, dall'articolo 106 della Costituzione, laddove, però, veniva individuata come figura eccezionale, marginale rispetto al complessivo ordinamento giuridico. In realtà, invece, nella prassi essa ha trovato un utilizzo molto importante, andando per legge a occuparsi di molteplici materie e, dunque, controversie e competenze in ambito sia civilistico, che penalistico. Dunque, da ormai molti decenni vi è consapevolezza sul ruolo estremamente importante, assolutamente necessario, per l'esercizio della giurisdizione da parte della magistratura onoraria nel nostro ordinamento. Anche il legislatore decise di porsi questioni relative alla corretta e coerente disciplina di questa figura, che, nei decenni invece antecedenti, non aveva trovato nella risposta del Parlamento puntuale specificazione e definizione.
Un primo intervento normativo risale addirittura al 1998, con la legge Carotti con la quale il Parlamento si era impegnato ad effettuare un riordino complessivo nei successivi cinque anni. Tuttavia, trascorsi alcuni anni, era intervenuta una prima procedura di infrazione dell'Unione europea, che contestava al Paese, al nostro Paese, una disciplina grossolana, approssimativa, incoerente con i vincoli europei circa l'esercizio di quella attività.
Dunque, il legislatore con la riforma Orlando, il decreto legislativo n. 116 del 2017, era nuovamente intervenuto, disciplinando le modalità di reclutamento da parte dei consigli giudiziari, in base a una procedura per titoli, del personale afferente alla magistratura onoraria, disciplinando un incarico di quattro anni, prorogabile per una sola volta, per l'esercizio di quell'attività, le modalità di destinazione dei giudici onorari ai compiti che gli erano assegnati e la nuova definizione dei ruoli all'interno della magistratura onoraria, che, dai tradizionali tre (giudici di pace, viceprocuratori onorari e giudice onorario di tribunale), divenivano due (giudice di pace e viceprocuratore onorario). Quell'intervento, seppure importante, non aveva disciplinato tutti gli aspetti relativi alle compatibilità con il diritto dell'Unione europea e una seconda procedura di infrazione è stata attivata in sede europea.
Successivamente a quell'intervento del 2017, era, dunque, nuovamente intervenuto il Parlamento, con la legge di bilancio n. 234 del 2021, per stabilire una procedura valutativa per la conferma a tempo indeterminato dei magistrati onorari e, previa la rinuncia ai diritti pregressi, l'attribuzione di diritti lavorativi e previdenziali precedentemente non disciplinati. Tuttavia, anche questo secondo intervento, anch'esso molto importante, non si era rivelato idoneo a risolvere tutte le questioni che attengono alla magistratura onoraria. Con due ulteriori interventi, il decreto-legge n. 75 del 2023 e il decreto-legge n. 131 del 2024, si è provato a intervenire nuovamente per l'assimilazione dei compensi al reddito di lavoro e sul regime previdenziale, ma era necessario un ulteriore e nuovo intervento.
Il disegno di legge di oggi interviene in alcune materie. In particolare, disciplina il regime delle incompatibilità, introduce regole sul coordinamento e l'organizzazione dell'ufficio da parte del tribunale nell'utilizzo e nell'assegnazione dei magistrati onorari, disciplina il rapporto di lavoro, prevedendo l'incompatibilità degli esclusivisti con altre attività lavorative, l'applicazione del contratto collettivo nazionale del comparto delle funzioni centrali in materia di ferie, assenze e congedi, la possibilità di opzione per il regime esclusivista, la fissazione degli impegni che viene rivista: 36 ore per gli esclusivisti e 16 ore per i non esclusivisti, con un'organizzazione che viene, poi, stabilita dal presidente del tribunale e dal procuratore presso il tribunale, in linea con gli indirizzi decisi e stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura. Disciplina, inoltre, le competenze, le materie di competenza, le molte materie di competenza, le supplenze, i trasferimenti, tutte materie che meritavano una definizione. Viene prevista la valutazione professionale ogni quattro anni, vengono disciplinate le sanzioni disciplinari e viene definito il regime retributivo: 59.000 euro lordi per gli esclusivisti e 25.000 euro lordi per i non esclusivisti, così come modificato dal lavoro in Commissione.
Oltre a questi interventi, che servono a superare la conflittualità con il diritto dell'Unione e a porre una parola finale rispetto a questioni aperte da molto tempo, noi dobbiamo, però, rilevare che esistono ancora questioni aperte che questo provvedimento non disciplina o nel disciplinarle non riesce a chiudere. Ci impegniamo con l'attività emendativa in occasione della votazione finale a suggerire al Parlamento, sperando di raccogliere il consenso anche del Governo, modifiche che noi reputiamo, non solo, utili, ma anche, necessarie per giungere a una definizione complessiva di questa vicenda.
In particolare, per quanto attiene all'indennità stabilita per i non esclusivisti, i 25.000 euro lordi sono certamente meno dei 39.000 euro lordi ipotizzati con il lavoro della precedente legislatura e sono certamente meno di quanto percepiscono oggi i magistrati non esclusivisti, che divisi per fasce di anzianità percepiscono 33.000 euro lordi o 31.000 euro lordi o 30.000 euro lordi, circa. Dunque, con questo intervento si andrebbe a ridurre sensibilmente il sistema indennitario che li riguarda e ciò, sostanzialmente, dopo molti anni di situazione di incertezza che la stessa Unione europea con la procedura di infrazione aveva evidenziato. Se compariamo il valore stabilito per gli esclusivisti rispetto a quello per i non esclusivisti dentro il disegno di legge emerge un valore retributivo orario che è inferiore per i non esclusivisti rispetto agli esclusivisti. Allora, per tutte queste ragioni noi reputiamo che sia assolutamente necessario un ulteriore sforzo, che è possibile fare nei prossimi giorni quando procederemo alle votazioni, con l'innalzamento dell'indennità per i non esclusivisti.
Aggiungiamo, come ulteriore elemento di preoccupazione e criticità, il tema previdenziale, innanzitutto, per la previsione dell'obbligo di gestione separata INPS per i non esclusivisti. In passato, si era valutata la possibilità di mantenere l'iscrizione presso la cassa forense per coloro che lì già fossero iscritti. Suggeriamo, dunque, l'inopportunità di prevedere un obbligo alla gestione separata INPS, suggerendo invece di lasciare alla figura interessata la facoltà di scelta. Un ulteriore elemento problematico è il costo che potrà determinare il ricongiungimento pensionistico. Noi suggeriamo che con il lavoro dei prossimi giorni si provveda a prevedere la gratuità del ricongiungimento. Sarebbe una beffa se dopo decenni di incertezza normativa per porre fine a questa questione in termini previdenziali il magistrato onorario fosse costretto a pagare somme anche molto elevate per ottenere la continuità previdenziale. Inoltre, riteniamo che, se esiste una procedura di infrazione per la mancanza di compatibilità con il diritto dell'Unione, in occasione di un intervento normativo di chiusura, sia necessario prevedere anche un indennizzo per il mancato rispetto dei diritti del lavoro avvenuto nel periodo precedente e per il mancato rispetto dei diritti previdenziali, anch'esso verificatosi nel periodo precedente.
Con l'indennizzo è possibile anche chiedere una rinuncia ai diritti pregressi; altrimenti, la previsione contenuta nel disegno di legge - che impone la rinuncia ai diritti pregressi per continuare l'attività, ma al contempo non prevede indennizzo per la rinuncia ai diritti pregressi - rischia di essere un peso insopportabile nei confronti dei magistrati onorari.
Magistrati onorari che certamente non hanno responsabilità alcuna se dal sistema complessivo del nostro ordinamento sono emerse incompatibilità con i diritti dell'Unione.
Inoltre, noi suggeriamo di prevedere una progressione economica nel caso in cui avvengano giudizi di idoneità positivi: è prevista nel sistema della valutazione la possibilità di prevedere giudizi positivi di professionalità; riteniamo, quindi, che sia ragionevole il principio generale dell'ordinamento che, all'ottenimento di giudizi e di valutazione sulla professionalità positiva, consegua anche una progressione economica. Inoltre, esprimiamo dubbi che pensiamo possano essere risolti, sempre in occasione del lavoro che ci attende nei prossimi giorni, sulla compatibilità che esiste tra il principio di stabilizzazione, che era previsto già nel precedente intervento e confermato in questo, con il giudizio professionale sulla prosecuzione dell'attività. Se il giudizio professionale è sulla prosecuzione dell'attività si potrebbe dedurre implicitamente che non vi è una stabilizzazione a tempo indeterminato, perché in realtà la stabilizzazione è a tempo parziale e permane fintanto che si ottiene un giudizio positivo sulla prosecuzione dell'attività. Noi pensiamo sia opportuno distinguere il giudizio sulla prosecuzione dell'attività dal giudizio disciplinare sulla valutazione dei comportamenti, per non mettere a repentaglio il principio di stabilizzazione, invece, condiviso - io credo - in quest'Aula. Così come si possono sollevare dubbi sull'obbligo del nuovo nullaosta per la prosecuzione dell'attività, in relazione a coloro che già lo hanno ottenuto a seguito dei precedenti interventi normativi: crediamo che anche su questo punto sia opportuna una riflessione, che l'occasione nei prossimi giorni può servirci ad affrontare.
Noi pensiamo che sia necessario, in relazione ai rapporti con l'Unione, e opportuno, per le incertezze che ancora esistono, porre una definizione certa sui diritti lavorativi assistenziali e previdenziali dei magistrati onorari e per questo abbiamo - come ha riconosciuto la relatrice, onorevole collega Varchi - lavorato in Commissione per contribuire a portare in Aula questo provvedimento, colmando però alcune lacune, che sono quelle che ho cercato di evidenziare in questo intervento e che ancora confido possano trovare accoglimento da parte della maggioranza e del Governo nell'occasione delle votazioni sugli emendamenti e del voto finale.