Per sapere – premesso che:
la legge 27 dicembre 2013, n. 147, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2014) prevede una serie di misure finalizzate all'impiantistica sportiva;
i riferimenti normativi, sono rinvenibili all'articolo 1, commi 303 (Risorse per il Fondo di garanzia per i mutui per impianti sportivi), 304 e 305 che introducono, invece, una nuova procedura per la realizzazione e l'ammodernamento di impianti sportivi (non necessariamente stadi di calcio);
il Fondo di cui al comma 303 è stato integrato di 10 milioni per il 2014, di 15 milioni per l'anno 2015, di 20 milioni per l'anno 2016:
si ricorda che il Fondo di garanzia è stato istituito con la legge n. 289 del 2002 (articolo 90, comma 12) e riguarda tutti i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive, nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua anche indirettamente finalità sportive;
la novità introdotta dalla legge di stabilità 2014 è nella gestione del Fondo, in quanto si prevede che i nuovi criteri saranno adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri dell'interno e delle infrastrutture previo parere della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-città ma senza coinvolgimento del Coni;
il comma 305, inoltre, precisa che gli interventi, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente con l'obiettivo del recupero di impianti esistenti o relativamente ad impianti localizzati in aree già edificate (viene esclusa la realizzazione di nuovi complessi residenziali, niente cementificazione selvaggia per evitare azioni speculative);
la nuova procedura prevede: a) studio di fattibilità; b) conferenza di servizi preliminare; c) progetto definitivo (in caso di esito positivo della fase preliminare); d) conferenza di servizi decisoria; e) eventuali interventi sostitutivi per rispetto termini; f) eventuale gara;
nel caso di impianti da 500 posti coperti, al massimo di 2.000 scoperti, è possibile, nel caso di mancato rispetto dei termini una volta approvato il progetto, che il presidente della regione interessata possa procedere alla nomina di un commissario;
nel caso di impianti con posti pari o superiori a 4.000 coperti e 20 mila scoperti e il Consiglio dei ministri (al quale è invitato il presidente della regione interessata) ad intervenire adottando i provvedimenti necessari nel caso di mancato rispetto dei termini, una volta concessa ulteriore proroga di trenta giorni;
si tratta di misure importanti che possono consentire l'ammodernamento o la realizzazione di impianti sportivi con innegabili conseguenze positive sia per l'occupazione sia per la promozione sportiva;
diventa quindi di prioritaria importanza la emanazione del citato decreto per la individuazione dei nuovi criteri che consentirebbe l'immediato sblocco delle risorse messe a disposizione dalla legge di stabilità 2014 –:
entro quanto tempo il Governo intenda adottare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri dell'interno e delle infrastrutture, previo parere della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-città, per definire i nuovi criteri e la conseguente possibilità di procedere nell'ammodernamento o nella realizzazione di nuovi impianti sportivi che consentirebbe ai territori di procedere ad azioni di riqualificazione, anche urbanistica, e al potenziamento dell'offerta per l'attività sportiva in particolare per i giovani.
15/05/2014
Marco Carra
3-00831