Relatore per la V Commissione
Data: 
Martedì, 17 Febbraio, 2015
Nome: 
Maino Marchi

A.C. 2803 

Nella mia relazione, mi soffermerò sugli articoli di prevalente competenza della Commissione bilancio, ossia sugli articoli 3, 3-bis, 4, 7, 8, 10, 10-bis, 11 e 12. 
  Con riferimento all'articolo 3, recante proroga di termini in materia di sviluppo economico, il comma 1, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, proroga al 1o luglio 2016 il termine a decorrere dal quale le imprese produttrici saranno tenute a vendere, ai distributori al dettaglio, apparecchi televisivi con il nuovo standard di trasmissione televisiva digitale terrestre «di seconda generazione», destinato a sostituire la tecnologia attualmente in uso, consentendo altresì di utilizzare tutti gli standard tecnologici per la codifica dell'audio e del video digitale approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle comunicazioni (ITU) e non solo quelli di codifica MPEG-4 prevista dalla normativa vigente. Allo stesso tempo, viene prorogato al 1o gennaio 2017 il termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio dovranno vendere apparecchi televisivi con la medesima tecnologia, mentre per le successive evoluzioni tecnologiche delle codifiche, queste risulteranno obbligatorie solo dopo 18 o 24 mesi dall'approvazione ITU, per la vendita rispettivamente ai distributori e ai consumatori. Si rimette infine ad un regolamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l'indicazione delle codifiche da considerarsi tecnologicamente superate. 
  Il comma 2 proroga le procedure per l'accesso al credito d'imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ultralarga previsto dall'articolo 6 del decreto-legge «Sblocca-Italia» (decreto-legge n. 133 del 2014). In particolare si proroga dal 31 gennaio 2015 al 31 marzo 2015 il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse da parte degli operatori attraverso la prenotazione per l'effettuazione di un intervento in una delle aree geografiche suscettibili di intervento indicate nel sito web del Ministero dello sviluppo economico. Si prevede che il relativo progetto esecutivo debba essere trasmesso al Ministero entro il 31 maggio 2015 anziché entro tre mesi dalla prenotazione e, infine, si proroga dal 30 aprile al 15 giugno 2015 il termine per la pubblicazione sul sito del Ministero delle aree oggetto di intervento e di quelle ancora «disponibili» per l'intervento. 
  Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8 per cento del SIC (sistema integrato delle comunicazioni), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. 
  Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, proroga al 30 settembre 2015 il termine entro cui devono entrare in esercizio, per essere ammessi alle tariffe incentivanti, gli impianti fotovoltaici iscritti nel registro del Gse in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili ai fini degli incentivi del quinto Conto energia, da realizzarsi in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013. La finalità della proroga è di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014. 
  I commi 3-ter e 3-quater, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, intervengono in materia di gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale. In particolare, il comma 3-ter proroga al 31 dicembre 2015 il termine oltre il quale si applica il prelievo del 20 per cento delle somme spettanti agli enti locali a seguito della gara d'ambito, nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini per la scelta della stazione appaltante relativamente ad alcuni ambiti territoriali (primo e secondo raggruppamento). Il comma 3-quater proroga fino all'11 luglio 2015 il termine, già più volte prorogato, per l'intervento sostitutivo della Regione in caso di mancata pubblicazione del bando di gara da parte dei Comuni, per gli ambiti territoriali del primo raggruppamento. Dalla proroga sono esclusi gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. 
  I commi 3-quinquies e 3-sexies, introdotti nel corso dell'esame, intervengono in materia di determinazione del periodo di riferimento per gli obblighi in capo ai soggetti che immettono gas naturale nella rete nazionale. In particolare, il comma 3-quinquiesposticipa dal 1o aprile al 1 o ottobre 2014 la data di inizio dell'anno convenzionale (e dunque proroga la fine di tale anno dal 31 marzo 2015 al 30 settembre 2015), quale periodo di riferimento ai fini dell'attestazione della quota di mercato all'ingrosso del gas naturale da parte di ciascun soggetto che immette lo stesso nella rete nazionale. Il comma 3-sexies modifica direttamente la disposizione del decreto legislativo n. 130/2010 (cosiddetto «decreto stoccaggi») che fissa le date dell'anno convenzionale per l'obbligo di attestazione della quota di mercato all'ingrosso del gas naturale, facendo coincidere lo stesso con l'anno termico, che decorre dal 1o ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Il comma 3-septies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, conferma il finanziamento per il 2015 per la proroga di 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per cessazione di attività al fine di consentire il completamento dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi al 2014 e incrementa di 55 milioni di euro il relativo limite massimo di spesa già previsto (pari a 60 milioni di euro). 
  L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, sospende fino al 31 dicembre 2015 l'efficacia della norma della legge di stabilità 2015 che ha esteso alle imprese fino a 499 dipendenti la platea dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. 
  Relativamente all'articolo 4, recante proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno, il comma 1 proroga all'anno 2015 l'applicazione delle procedure previste per lo scioglimento dei consigli degli enti locali nei casi di mancata approvazione del bilancio nei termini previsti, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera c), del TUEL, e per l'attribuzione al prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
  Il comma 2, come modificato in sede referente, proroga di dieci mesi, vale a dire fino al 31 ottobre 2015, il termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto ministeriale 16 marzo 2012. 
  I commi 2-bis e 2-ter, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, differiscono di 2 anni, vale a dire al 7 ottobre 2016, il termine per l'assolvimento degli adempimenti relativi alla prevenzione degli incendi prescritti dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività (vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alle disciplina di prevenzione incendi prima del decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 medesimo) che risultavano già esistenti alla data di pubblicazione del decreto. L'applicazione del differimento di termini è limitata ai soggetti che provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 151 entro 8 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 
  Il comma 3 proroga di un anno, al 31 dicembre 2015, il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse nonché di agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese. 
  Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine entro il quale è ammesso l'impiego di guardie giurate nel contrasto alla pirateria a bordo delle navi mercantili italiane in acque internazionali, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge. 
  Il comma 5 dispone che le province che, alla data del 31 dicembre 2014 non abbiano ancora approvato il bilancio di previsione 2014, debbano provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015. 
  I commi 5-bis e 5-ter, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, recano ulteriori disposizioni relative alle province per l'anno 2015. In particolare, il comma 5-bis conferma anche per tale anno l'applicazione dei criteri per il riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le province già adottati negli anni precedenti con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012. Sono altresì confermati i criteri adottati nel 2014 per la determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati per l'anno 2015 da corrispondere alle province appartenenti alla regione Sicilia e alla regione Sardegna. Il comma 5-ter interviene in materia di riparto tra gli enti delle riduzioni di spesa corrente richieste al comparto delle province e delle città metropolitane dalla legge di stabilità per il 2015, prevedendo che il 90 per cento delle riduzioni di spesa sono a carico degli enti appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e il restante 10 per cento è a carico degli enti delle Regioni Sicilia e Sardegna. 
  Il comma 5-quater, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla disciplina prevista dalla legge di stabilità 2014 per gli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto. In particolare, viene modificato il comma 573 della legge n. 147 del 2013, relativo alla possibilità nell'anno 2014, per gli enti che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario e che non abbiano, tuttavia, ancora dichiarato il dissesto finanziario, di riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della norma. Il comma 5-bis prevede che i soggetti interessati dalla norma siano, anziché gli enti locali il cui piano di riequilibrio non sia stato approvato dal consiglio comunale, «gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non abbiano ancora presentato il piano di riequilibrio» entro il termine di 90 giorni previsto dalla normativa e che, inoltre, tali enti possano riproporre tale piano entro il 30 giugno 2015 (anziché entro il termine di 120 giorni sopradetto). Viene inoltre modificato il comma 573-bis della medesima legge n. 147 del 2013, nella parte in cui questo consente, per l'anno 2014, la facoltà di riproporre entro il termine di 120 giorni un nuovo piano per quegli enti locali che hanno avuto il diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato; tale termine viene prorogato al 30 giugno 2015. 
  Il comma 6, al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, proroga, limitatamente al primo trimestre 2015, l'operatività del piano di impiego operativo di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, concernente l'utilizzo di un contingente massimo di tremila unità di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il richiamato contingente è altresì posto a disposizione dei prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale. Per quanto concerne la copertura finanziaria della disposizione, il comma in esame quantifica in 10 milioni di euro il costo della norma relativamente al periodo 1o gennaio – 31 marzo 2015; a tale spesa si provvede mediante ricorso alle risorse finanziarie che la legge di stabilità per l'anno 2015 ha stanziato per la prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nelle province della Campania per l'anno 2015. 
  Il comma 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, differisce al 31 dicembre 2015 i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni. 
  Il comma 6-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in sede referente, proroga dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 il termine di entrata in vigore delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. 
  Con riferimento all'articolo 7, che reca proroga di termini in materia sanitaria, il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine entro cui i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti devono completare le procedure di autorizzazione e accreditamento richieste. 
  Il comma 2 reca numerose proroghe incidenti sul decreto legislativo n. 178 del 2012 di riorganizzazione della Croce Rossa. In particolare, la trasformazione della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) in persona giuridica di diritto privato è prorogata di un anno, dal 1o gennaio 2015 al 1o gennaio 2016. Conseguentemente, dal 1o gennaio 2016, fino alla data della sua liquidazione, la CRI assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana», mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione. È inoltre posticipato di un anno, dal 1o gennaio 2015 al 1o gennaio 2016, il subentro dell'Associazione di diritto privato in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla data del 1o gennaio 2016. Conseguentemente, slittano di un anno anche tutti i termini fissati dal decreto legislativo n. 178 del 2012 in materia di patrimonio e di personale della CRI. Nel corso dell'esame in sede referente, si è intervenuti sulla disposizione che proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, il termine entro il quale un contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo, stabilito in trecento unità, transita nel ruolo civile della CRI e quindi dell'Ente; è stato in particolare previsto che metà del suddetto contingente deve essere costituito da personale appartenente al Corpo militare in servizio alla data del 31 dicembre 2014 che, per effetto di richiami ai sensi dell'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, è senza soluzione di continuità in servizio almeno a far data dal 1o gennaio 2007. Ai sensi del comma 2-bis, introdotto in sede referente, trovano applicazione nei confronti del personale della Croce Rossa Italiana le disposizioni della legge di stabilità per il 2015 2015 sul collocamento e l'inquadramento del personale delle province a seguito della soppressione delle stesse. 
  Il comma 3 proroga di un anno, dal 1o gennaio 2015 al 1o gennaio 2016, il termine entro cui effettuare la ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (azienda farmaceutica, grossista, farmacista). 
  Il comma 4 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, la validità delle tariffe massime di riferimento, fissate dal decreto ministeriale 18 ottobre 2012, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione, di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale. 
  Il comma 4-bis, introdotto in sede referente, proroga dal 2015 al 2016 il termine entro il quale le regioni devono provvedere, nella percentuale del 90 per cento, alla sostituzione del formato cartaceo delle prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale con equivalenti in formato elettronico. 
  Il comma 4-ter, introdotto in sede referente, proroga al 31 dicembre 2015 la concessione del contributo per il sostegno al progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale aggiudicato al Dipartimento di pediatria e Neuropsichiatria infantile dell'università «La Sapienza», per il Servizio di Assistenza, Cura e Ricerca sull'Abuso per l'infanzia. Al conseguente onere, pari a 100 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015. 
  Il comma 4-quater, anch'esso introdotto in sede referente, dispone il differimento dell'efficacia, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2016, delle disposizioni che disciplinano i requisiti per il trasferimento della titolarità di farmacia di cui all'articolo 12 della legge n. 475 del 1968, attualmente in vigore. Si stabilisce, in particolare, che fino alla predetta data, per acquisire la titolarità di una farmacia, il solo requisito richiesto è l'iscrizione all'albo dei farmacisti. Vengono escluse dall'applicazione della norma le sedi oggetto del concorso straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012. 
  Relativamente all'articolo 8, che reca proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti, il comma 1 prevede la proroga sino al 31 dicembre 2015 del termine per l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata, adotta disposizioni attuative tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente. 
  Il comma 2 proroga di uno o due mesi le scadenze contemplate dal decreto-legge «Sblocca Italia» (decreto-legge n. 133 del 2014) per la cantierabilità e l'appaltabilità delle opere (elencate nelle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014) cui sono destinati i finanziamenti autorizzati dall'articolo 3 del medesimo decreto-legge a valere sul Fondo cosiddetto «sblocca-cantieri». Il termine di cui alla lettera a), che richiede la cantierabilità degli interventi entro il 31 dicembre 2014, è prorogato al 28 febbraio 2015. I termini fissati dalla successiva lettera b), che richiede l'appaltabilità degli interventi entro il 31 dicembre 2014 e la loro cantierabilità entro il 30 giugno 2015, sono prorogati rispettivamente al 28 febbraio 2015 e, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, al 31 agosto 2015. 
  Il comma 3, come modificato in sede referente, proroga di due anni, ossia fino al 31 dicembre 2016, la disciplina (di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge n. 69 del 2013, cd. «decreto del fare») che prevede la corresponsione in favore dell'appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un'anticipazione pari ad una percentuale dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo. Il comma 3-bis, introdotto in sede referente, aumenta la predetta percentuale, fino al 31 dicembre 2015, dal 10 per cento al 20 per cento dell'importo contrattuale; la disposizione si applica con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. 
  Il comma 3-ter, introdotto in sede referente, prevede che la nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione, si applichi dal 1o settembre 2015. Ai sensi del comma 3-quater, la norma non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. 
  Il comma 4 proroga di tre mesi, ossia fino al 31 marzo 2015, il termine per l'adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto che dovrà stabilire i criteri e le modalità per la determinazione della somma da corrispondere all'ANAS S.p.A. ai fini dell'autorizzazione all'apertura di nuovi accessi su strade affidate alla gestione della medesima società. 
  Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti chiamato a disciplinare la revisione delle macchine agricole. Conseguentemente, è prorogato dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 il termine a decorrere dal quale il decreto ministeriale dovrà prevedere la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione in ragione della loro vetustà con precedenza per quelle immatricolate prima del 1o gennaio 2009. 
  Il comma 5-bis, introdotto in sede referente, proroga al 31 dicembre 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53. 
  Il comma 6 proroga al 30 giugno 2015 il termine, già fissato al 31 dicembre 2014, per l'applicazione della disposizione in base alla quale alle autoscuole è consentito, secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di demandare la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate. 
  Il comma 7 prevede che i contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuale siano approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto decreto «Sblocca Italia») e non entro sessanta giorni come in precedenza previsto. 
  Il comma 8, come modificato in sede referente, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2015, la disciplina transitoria prevista dall'articolo 189, comma 5, del codice dei contratti pubblici, in base alla quale, ai fini della qualificazione come contraente generale, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa può essere sostituito dal solo possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA) per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni. 
  Il comma 9 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità, per i contraenti generali, di documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute. 
  Il comma 10 proroga i termini – stabiliti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014 (decreto «sblocca Italia») – per l'aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. In base ai nuovi termini, entro il 30 giugno 2015 (in luogo del 31 dicembre 2014) i concessionari devono sottoporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio e il nuovo piano economico-finanziario, mentre entro il 31 dicembre 2015 (anziché il 31 agosto 2015) deve essere stipulato un atto aggiuntivo o una nuova convenzione unitaria. 
  Il comma 10-bis, introdotto in sede referente, interviene in materia di sospensione dell'esecuzione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione. In particolare, la disposizione consente al giudice – nelle more del riparto delle risorse relative al 2015 del «Fondo nazionale locazioni» e della loro effettiva attribuzione alle regioni, e comunque fino al 120o giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – di disporre, su richiesta della parte interessata e al fine di consentire il passaggio da casa a casa, la sospensione dell'esecuzione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 150/2013. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto IRPEF dovuto per l'anno 2016, non si tiene conto dei benefici fiscali derivanti dalle citate sospensioni. Ai relativi oneri, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituito con le risorse derivanti dalla procedura di riaccertamento dei residui passivi del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 66 del 2014. 
  Con riferimento all'articolo 10, che reca proroga di termini in materia economica e finanziaria, il comma 1 proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, il termine ultimo per lo svolgimento delle attività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006. 
  Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2015 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore). 
  Il comma 3 proroga di un anno, al 31 dicembre 2015, in relazione a finanziamenti forniti dalla Banca d'Italia alle banche, la speciale disciplina derogatoria – disposta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011 – concernente il regime di opponibilità della garanzia, prestata mediante cessione o pegno di credito, al debitore e al terzo. In tali ipotesi si deroga infatti ai requisiti di opponibilità della garanzia richiesti dal codice civile e dalla legge speciale, ritenendo sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia. 
  Il comma 4 posticipa dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 i termini previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono e/o commercializzano FIA nell'Unione europea, per consentire l'emanazione del regolamento necessario affinché le società di gestione del risparmio che gestiscono FIA italiani o che abbiano istituito Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), nonché i depositari dei relativi beni, possano effettuare gli adempimenti richiesti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE e darne comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob. 
  Il comma 4-bis, introdotto in sede referente, proroga di due anni, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018, lo svolgimento dell'attività delle casse peota, ai sensi dell'articolo 112, comma 7, del Testo unico bancario. 
  Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il limite massimo – pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di qualsiasi indennità corrisposta dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. 
  Il comma 6 proroga sino a tutto il 2015 le misure di contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche, delle autorità indipendenti e della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Tale spesa non può essere superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011, salvo che l'acquisto di tali beni per un importo superiore sia funzionale alla riduzione delle altre spese connesse alla conduzione degli immobili. È prevista una deroga qualora l'acquisto di mobili e arredi sia destinato all'uso scolastico o ai servizi all'infanzia. 
  Il comma 7 proroga anche per il 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali. 
  Il comma 7-bis, introdotto in sede referente, interviene sulla destinazione del contributo assegnato nel 2015 alle regioni, nell'ambito della disciplina del cosiddetto patto verticale incentivato. In particolare, viene modificato il comma 484 della legge di stabilità 2015, con il quale alle regioni a statuto ordinano, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è stato attribuito un contributo, destinato, nel limite complessivo di 1 miliardo di euro, a coprire l'83,33 per cento degli spazi finanziari che ciascuna regione cede agli enti locali del proprio territorio. Il contributo, che il comma 484 prevede sia destinato dalle regioni «all'estinzione anticipata del debito», viene invece ora destinato, precisa il comma 5-bis in esame, «alla riduzione del debito». 
  Il comma 8 differisce dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 la sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. 
  Il comma 8-bis, introdotto in sede referente, posticipa dal 2015 al 2016 la decorrenza dell'eliminazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA unificata e della comunicazione dei dati IVA. 
  Il comma 9 sterilizza gli aumenti di accisa sui carburanti per il 2015 e il 2016 disposti in attuazione della clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 2013. Gli aumenti di accisa sono sostituiti da parte delle risorse derivanti dall'introduzione delle norme in materia di collaborazione volontaria fiscale (voluntary disclosure), disciplinata dalla legge n. 186 del 2014. Ove l'andamento di tali entrate non consenta la copertura degli oneri citati, si prevede la riattivazione di una clausola di salvaguardia per gli anni 2015 e 2016, con aumento degli acconti IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2015 e un aumento delle accise a decorrere dal 2016. 
  I commi 10 e 11 prorogano la possibilità per le amministrazioni statali di esercitare alcune misure di flessibilità nella gestione degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato. In particolare, il comma 10: estende agli esercizi finanziari 2015 e 2016 l'applicazione della norma prevista dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, che consente – con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti – di effettuare variazioni compensative di sola cassa tra i capitoli di ciascuno stato di previsione della spesa, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per eseguire i pagamenti; estende all'anno 2016, e relativo bilancio pluriennale, l'applicazione della disposizione prevista – in via sperimentale per il triennio 2013-2015 – dall'articolo 6, comma 16, del decreto-legge n. 95 del 2012, che consente di rimodulare, con legge di bilancio, gli stanziamenti di competenza delle autorizzazioni di spesa pluriennale negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, assicurandone apposita evidenza, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa, determinate in relazione al piano finanziario dei pagamenti programmati. Il comma 11 estende fino all'esercizio finanziario 2016 la facoltà prevista per le amministrazioni centrali di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di spesa di ciascuno stato di previsione del bilancio dello Stato, già prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 per il triennio 2011-2013 e poi estesa al 2014 dall'articolo 9 del decreto-legge n. 150 del 2013. 
  Il comma 11-bis, introdotto in sede referente, posticipa dall'anno 2015 all'anno 2016 l'operatività della disciplina dell'imposta municipale secondaria, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale. Di conseguenza, viene prorogata di un anno l'operatività dei vigenti tributi comunali (TOSAP, COSAP imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari e addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza), che verranno sostituiti dall'IMU secondaria a decorrere dal 2016. 
  I commi 11-ter e 11-quater, introdotti in sede referente, dispongono per i soggetti che hanno contratto i finanziamenti agevolati per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi dovuti dal 1o dicembre 2012 al 15 novembre 2013 (a causa del sisma in Emilia del 2012) la sospensione automatica del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale per un periodo non superiore a 12 mesi. Agli oneri per gli interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati si provvede per il 2015 a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 ovvero sulle risorse disponibili nella contabilità speciale istituita per la ricostruzione del sisma 2012 ed intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna. Il comma 11-quater, in relazione alla riapertura dei termini in esame, dispone che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana devono adeguare la convenzione che definisce i contratti tipo di finanziamento in oggetto. Tali finanziamenti sono assistiti dalla garanzia dello Stato, disposta dai decreti ministeriali già emanati, senza ulteriori formalità e con gli stessi criteri e modalità operative già stabilite. 
  Il comma 12 integra con specifiche previsioni per il gruppo Ferrovie dello Stato Spa la disposizione di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 2014, che prevede, per le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015. In particolare, si prevede che le società controllate da Ferrovie dello Stato Spa concorrano, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per il 2014 e 60 milioni di euro per il 2015. Il termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato è fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015. 
  Il comma 12-bis, introdotto in sede referente, dispone l'utilizzo anche nell'anno 2015 di una quota delle entrate – nel medesimo limite di 5 milioni di euro fissato per il 2014 – derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali negli anni 2012 e 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge finanziaria 2008; l'utilizzo di tali risorse è concesso per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria per il finanziamento delle attività svolte da CONSIP nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni. 
  I commi 12-ter e 12-quater, introdotti in sede referente, apportano modifiche alla disciplina dei requisiti dei centri di assistenza fiscale – CAF, introdotta dal decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali (decreto legislativo n. 175 del 2014). Il comma 12-bis interviene, in particolare, sull'articolo 35, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 175 del 2014, posticipando al 30 settembre 2015, in luogo del 31 gennaio 2015, il termine entro il quale i centri che richiedono l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale devono presentare una relazione tecnica, dalla quale emerga il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro, la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati, i sistemi di controllo interno nonché il piano di formazione del personale. Il comma 12-quater interviene sull'articolo 35, comma 3, del predetto decreto, che reca la disciplina dei centri autorizzati successivamente al 13 dicembre 2014. Per tali soggetti, il richiamato comma 3 precisa che il requisito del numero minimo di dichiarazioni trasmesse neì primi tre anni di attività (necessario allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale) si considera soddisfatto se è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato. Con le modifiche apportate, si posticipa di un anno l'applicazione dei predetti requisiti minimi: si prescrive dunque che le condizioni relative al numero di dichiarazioni trasmesse trovi applicazione anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 175 del 2015), ma con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2016, 2017 e 2018, in luogo delle annualità 2015, 2016 e 2017. 
  Il comma 12-quinquies, introdotto in sede referente, estende la concessione di un nuovo piano di rateazione dei debiti fiscali ai contribuenti decaduti dal beneficio fino al 31 dicembre 2014 che presentino richiesta entro il 31 luglio 2015. A seguito della presentazione della richiesta, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata da una pubblica amministrazione prima di eseguire un pagamento (ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto. 
  Il comma 12-sexies, introdotto in sede referente, dispone la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare anche per gli anni 2015 e 2016, secondo quanto stabilito dalle leggi n. 44 del 2006 e n. 184 del 2009. Il comma 12-septiesreca la relativa copertura finanziaria, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, ai quali si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria del fondo da ripartire iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge n. 244 del 2007. 
  Il comma 12-octies, introdotto in sede referente, proroga al 2017 gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, introdotto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238. Per tali soggetti, i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura pari al 20 per cento per le lavoratrici e al 30 per cento per i lavoratori. 
  Il comma 12-novies, introdotto in sede referente, proroga dal 15 maggio 2015 al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale è possibile utilizzare in compensazione il credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011). 
  Il comma 12-decies, introdotto in sede referente, estende all'esercizio finanziarlo 2014 la disposizione che esclude per il comune de L'Aquila l'applicazione delle sanzioni previste nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno. 
  Il comma 12-novies, aggiunto in sede referente, è finalizzato a prorogare dal 15 maggio 2015 al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale è possibile utilizzare in compensazione il credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (articolo2 del decreto-legge n. 70 del 2011). Tale termine, fissato originariamente in tre anni dall'assunzione del lavoratore, era stato anticipato a due anni dall'assunzione dal decreto-legge 5 del 2012 (articolo 59) e successivamente era stato prorogato al 15 maggio 2015 dal decreto-legge 76 del 2013 (articolo 2). 
  Con il nuovo comma 12-decies, anch'esso introdotto in sede referente, è estesa all'esercizio finanziario 2014 la disposizione che esclude per il comune de L'Aquila l'applicazione delle sanzioni previste nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine è novellato l'articolo 20 del decreto-legge n. 16 del 2014, che aveva introdotto tale previsione con riferimento al solo esercizio finanziario 2013. 
  In base al comma 12-undecies, aggiunto in sede referente, in deroga a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2015, è consentito ai soggetti in possesso dei requisiti di avvalersi per l'anno 2015 dei previgenti regimi agevolati per i contribuenti «minimi». Si tratta dei seguenti regimi agevolati del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, che prevede un limite dei ricavi di 30 mila euro e l'aliquota sostitutiva del 5 per cento; tale regime interessa coloro che intraprendono una nuova attività ovvero che l'abbiano iniziata a partire dal 31 dicembre 2007, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno d'età (articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011). In particolare sono richiesti i seguenti requisiti: il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa (anche in forma associata o familiare) nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività; l'attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni; nel caso di prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente svolta da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve aver superato i 30.000 euro; del previgente regime dei minimi che prevede un limite dei ricavi di 30 mila euro e l'aliquota sostitutiva del 20 per cento (articolo 1, commi da 96 a 115 e comma 117 della legge n. 244 del 2007). Rientrano nel regime dei «minimi» le imprese individuali e i professionisti che nell'anno precedente: hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro; non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto); non hanno effettuato cessioni all'esportazione; non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro; nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15 mila euro (per quelli utilizzati soltanto in parte nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo si considera un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi); iniziano l'attività e presumono di possedere i primi due requisiti sopra descritti. 
  Per la relativa copertura finanziaria si prevede che agli oneri derivanti (pari a 9,6 milioni di euro per il 2015, 71,4 milioni per il 2016, 46,7 milioni per gli anni 2017, 2018 e 2019, 37,1 milioni per il 2020) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Sono altresì previste maggiori entrate (24,7 milioni per l'anno 2012) che affluiscono al medesimo Fondo. 
  Il nuovo comma 12-duodecies, aggiunto in sede referente, è volto a prorogare al 2017 l'aumento al 100 per cento della quota riconosciuta ai comuni a valere sulle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni all'azione di contrasto all'evasione fiscale. Il comma 702 della legge di stabilità 2014 ha elevato tale quota al 55 per centro per il triennio 2015-2017. 
  Il successivo comma 12-terdecies, anch'esso aggiunto in sede referente, è volto a posticipare dal 30 marzo al 30 aprile il termine entro il quale l'ANCI deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi del patto per i comuni che gestiscono in forma associata funzioni e servizi, al fine di stabilizzare gli effetti negativi che tale gestione determina, sul patto di stabilità interno, per i comuni capofila. A tal fine, è modificato l'articolo 31, comma 6-bis della legge n. 183/2011. 
  Il nuovo comma 12-quaterdecies, a sua volta, è finalizzato ad eliminare il «raddoppio» dei termini per emettere l'atto di contestazione per le violazioni da monitoraggio fiscale nella procedura di voluntary discolure prevista dalla legge n. 186 del 2014, con riferimento ai Paesi cosiddetti black list che stipulano accordi con l'Italia al fine di consentire un effettivo scambio di informazioni. 
  Nel corso dell'esame in sede referente sono stati aggiunti i nuovi commi da 12-sexiesdecies a 12-undevicies con i quali si interviene sulle sanzioni previste dal comma 462 della legge di stabilità 2013 per alcuni casi di inosservanza del patto di stabilità interno da parte delle regioni, in relazione all'anno 2014. 
  In particolare, il comma 12-sexiesdecies stabilisce che la disapplicazione della sanzione prevista per il 2013 (sanzione consistente nel versamento all'erario da parte della regione, nell'anno successivo all'inadempienza, dell'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico) – disapplicazione prevista in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno dovuto alla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 – operi anche per il 2014. Il comma medesimo prevede, inoltre, al secondo periodo, che tale disapplicazione opera anche nei confronti di quelle regioni che, pur non avendo rispettato il patto nel 2014, abbiano tuttavia destinato al pagamento dei debiti pregressi risultanti alla data del 31 dicembre 2012, diversi da quelli finanziari e sanitari (debiti delle regioni, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013). Per queste regioni, viene precisato, la disapplicazione opera però limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate tributarie, escluse quelle destinate alla sanità, nonché delle entrate per accensione di prestiti, come registrate nell'ultimo consuntivo disponibile. 
  Il comma 12-vicies, introdotto in sede referente, posticipa al 31 dicembre 2017 il recupero dell'accisa nei confronti del soggetto obbligato al pagamento, ove detto soggetto non risulti penalmente responsabile, all'esito di un procedimento penale definito con sentenza anteriore al 1o aprile 2010 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 48 del 2010 che ha recepito nell'ordinamento la direttiva sul regime generale delle accise). Rimane ferma l'eventuale rivalsa sul responsabile del reato. 
  Il comma 12-vicies semel, introdotto in sede referente, proroga al 2015 la limitazione all'applicazione di talune sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2014 per i comuni di Venezia e Chioggia, prevista per il solo 2014 dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2014. In particolare, il comma è volto a ridurre l'applicazione della sanzione relativa alla riduzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, imitandola ad un importo massimo corrispondente al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo (anziché commisurarla all'effettivo scostamento tra risultato ed obiettivo) e a disapplicare la sanzione che prevede il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo. 
  Il comma 12-vicies bis, introdotto in sede referente, posticipa dal 31 gennaio 2015 al 30 giugno 2015 il termine per la presentazione all'INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l'esposizione all'amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall'azienda per cessazione dell'attività lavorativa, che avevano presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003 (data dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 269 del 2003), a condizione di avere ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità maggiori dei limiti di legge. Il comma 12-vicies ter reca la copertura finanziaria degli oneri, indicati in 0,3 milioni per il 2015, 0,5 milioni per il 2016 e in 0,6 milioni a decorrere dal 2017, a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. 
  L'articolo 10-bis, introdotto in sede referente, ridetermina l'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati nelle seguenti misure: 27 per cento per gli anni 2014 e 2015 (in luogo, rispettivamente, del 28 e del 30 per cento previsti dalla normativa vigente); 28 per cento per l'anno 2016 (in luogo del 31 per cento previsto dalla normativa vigente); 29 per cento per l'anno 2017 (in luogo del 32 per cento previsto dalla normativa vigente). Agli oneri finanziari derivanti, pari a 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede per 120 milioni per il 2016 e per 85 milioni per il 2017 mediante la riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e per 60 milioni per il 2015 e per 35 milioni per il 2017 mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente. 
  Relativamente all'articolo 11, che reca proroga di termini relativi a interventi emergenziali, il comma 1 è volto a consentire l'utilizzo delle somme iscritte nei bilanci regionali, provenienti dalle economie accertate a seguito della completa attuazione dei piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, anche per l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni economici per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2015, venga disposto il rientro nella gestione ordinaria. Viene pertanto prorogata anche per il 2015 la possibilità di utilizzo dei predetti fondi regionali, che consente di integrare le risorse del Fondo per le emergenze nazionali. 
  Il comma 1-bis, introdotto in sede referente, proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale devono essere entrati in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili – realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili – per accedere alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nonché il termine entro il quale devono essere entrati in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, per accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012. 
  Il comma 1-ter, introdotto in sede referente, differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine disposto, in via sperimentale, per l'applicazione della disciplina delle zone a burocrazia zero, prevista dal decreto-legge n. 78 del 2010, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.  Il comma 2 prevede che l'incarico del Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali del novembre 2013 verificatisi in Sardegna, prosegua fino al completamento degli interventi di ripristino e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015. 
  Con riferimento all'articolo 12, che reca proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali, il comma 1 posticipa all'anno 2016 la decorrenza iniziale della disciplina in materia di determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole. Conseguentemente, anche per il 2015 continua ad applicarsi una disciplina transitoria che, in sostanza, differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione. Al fine di coprire le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.500.000 euro nell'anno 2016, il comma 2 prevede una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  Il comma 2-bis, introdotto in sede referente, differisce al 31 dicembre 2015 il termine, scaduto il 25 dicembre 2014, per l'espletamento degli adempimenti (previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, cosiddetto Codice dell'ambiente) relativi all'integrazione del libretto di centrale degli impianti termici civili.