A.C. 2844-A
Signor Presidente, è mio compito dar conto delle principali modifiche di competenza della Commissione attività produttive introdotte nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento. Ma prima conto di assolvere a questo compito, e anche per cercare di dar conto della solida coerenza finalistica complessivamente recata dalle disposizioni del provvedimento, vorrei osservare la convergenza, certamente non casuale e felicissima, tra il tempo di questa discussione e il tempo del debutto del quantitative easing da un lato, e dall'altra parte dei primi segnali flebili ma significativi di una accelerazione della dinamica del ritorno alla crescita.
Se non ora quando ? Si potrebbe dire a generale introduzione e commento di questo provvedimento, perché se non vi è dubbio, da una parte, che le politiche di quantitative easing, come oggi osserva un autorevole commentatore, costituiscono un'ottima benzina per una ripresa ancora in fasce, dall'altra tanto l'atteso ritorno del prodotto interno lordo del nostro Paese in territorio positivo per il primo trimestre di quest'anno, quanto le previsioni della Commissione europea e le considerazioni delcountry report che ha testè ricordato il collega Causi, confermano ancora una volta che è anzitutto il pieno dispiegamento di un compiuto impegno riformatore la condizione necessaria per il consolidamento di questi segnali, e soprattutto per mettere in campo un processo di progressivo riassorbimento di una disoccupazione che intanto ha oltrepassato la quota di 3 milioni di unità.
E dunque questa è, a mio avviso, la ratio profonda di un provvedimento che se da una parte – e ne ha già riferito il collega Causi – cerca di mettere in campo una regolamentazione del sistema bancario con particolare riferimento al sistema delle banche popolari, che ne promuova una governance più efficace e che sia in grado di confrontarsi competitivamente anche nel quadro del processo di costruzione dell'unione bancaria europea, dall'altra parte le misure in materia di investimenti significativamente si concentrano intorno al tema dell'impulso all'impegno sul versante dell'innovazione, al riconoscimento del fatto che questa è la strada attraverso la quale il sistema economico italiano in tutte le sue componenti può rafforzare la dinamica della produttività, e in questo modo può rafforzare la dinamica complessiva della crescita e dell'occupazione. Vengo dunque a dar conto analiticamente delle disposizioni e delle modifiche introdotte in corso di esame referente. L'articolo 4 del provvedimento introduce la definizione di piccole e medie imprese innovative. Sono imprese che potranno accedere ad alcune semplificazioni ed agevolazioni. L'intervento si misura sull'ambito di applicazione della normativa, estendendo la disciplina riguardante le start-up innovative alla nuova categoria delle piccole e medie imprese innovative. Nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate significative modifiche tra cui meritano di essere segnalate: con riferimento alla definizione, viene ora richiesto alle PMI innovative che esse siano società di capitali costituite anche in forma cooperativa. Si richiede, inoltre, a dette imprese che le proprie azioni non siano quotate su un mercato regolamentato.
Con riguardo al requisito del volume di spesa in ricerca e sviluppo – ed è questo un punto di particolare rilevanza – si inserisce anche la dimensione dell'innovazione, si esclude dal calcolo del requisito del volume di spesa le spese concernenti acquisto e locazione di beni immobili ma vengono invece incluse – questo è il punto – le spese per acquisto di tecnologia ad alto contenuto innovativo.
Viene, inoltre, modificato l'elenco delle informazioni da inserire nella domanda in formato elettronico per l'iscrizione delle piccole e medie imprese innovative nella prevista sezione speciale del registro delle imprese. Con riguardo alle agevolazioni e con riferimento all'esonero per le piccole e medie imprese innovative dall'obbligo del versamento di alcuni diritti di bollo e di segreteria, viene comunque precisato che è fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del pagamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio.
Quanto alle agevolazioni fiscali per le PMI innovative, si specifica che esse si applicano alle imprese operanti sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale e si demanda ad un decreto del MEF di concerto con il Mise l'individuazione delle modalità di attuazione di tali agevolazioni. Per le piccole e medie imprese innovative operanti sul mercato da più di sette anni dalla prima vendita commerciale, detti incentivi fiscali saranno applicati qualora le PMI presentino un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato. Questo piano andrà valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico.
Una modifica significativa tra quelle approvate dalle Commissioni in sede referente è inoltre il sistema delle disposizioni concernenti la raccolta di capitali mediante offerte condotte su portali online. Viene istituita una modalità alternativa, rispetto all'ordinaria disciplina civilistica e finanziaria, per la sottoscrizione e la circolazione di quote di start-up innovative e PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata. Inoltre, si interviene sul testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria modificando la definizione di «portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative», integrandola con le piccole e medie imprese innovative. Il portale è ora definito come piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative e/o in piccole e medie imprese innovative.
Nel corso dell'esame in sede referente sono state inoltre inserite disposizioni che estendono la definizione e le agevolazioni previste per le start-up innovative. Di particolare rilievo è l'ampliamento del requisito relativo alla costituzione dellastart-up innovativa, poiché mentre prima l'impresa doveva essere costituita da non più di 48 mesi, adesso da non più di 60 mesi. Si estende fino al quinto anno (prima era il quarto) dopo l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. Sono inoltre introdotti requisiti di forma per l'atto costitutivo delle start-up innovative e degli incubatori certificati.
Relativamente all'articolo 5 e alle modifiche concernenti il regime del «patent box», ha appena dato informativa il collega Causi. Compete a me invece ricordare le modifiche intervenute, sempre nel corso dell'esame in sede referente, ai commi 2 e 3.
Questi commi affidavano alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia compiti di servizio in favore del sistema nazionale della ricerca, tra cui la commercializzazione dei brevetti registrati da soggetti pubblici. Essi sono stati integralmente sostituiti. Il nuovo comma 2 contiene infatti una significativa novità che consiste nella possibilità per l'Istituto italiano di tecnologia di costituire o partecipare a start-up innovative. Il nuovo comma 3 specifica che, nel caso in cui le predette finalità siano realizzate con i contributi pubblici, la Fondazione può destinare alla realizzazione delle stesse una quota fino ad un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Merita particolare commento l'articolo 7, che dispone che il Governo promuova l'istituzione di una società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese, avente sede in Italia, il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. L'obiettivo è la ristrutturazione, il sostegno e il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese che siano comunque caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato.
Nel corso dell'esame in sede referente, sono state apportate alcune modifiche concernenti l'ambito di operatività, le finalità, i sottoscrittori e le modalità operative della società. In particolare, si è ampliato l'ambito operativo della società, eliminando l'esclusivo riferimento alle imprese industriali, tra quelle per il rilancio delle quali la stessa società potrà intraprendere iniziative; si specifica che la società dovrà favorire processi di consolidamento industriale, ma tener conto anche della dimensione del consolidamento occupazionale; nell'individuazione dei possibili sottoscrittori del capitale della società, si specifica che tra gli investitori istituzionali e professionali sono ricompresi gli enti previdenziali in quota minoritaria.
Dunque siamo di fronte a uno strumento necessario ed urgente, ove si riconosca che la lezione del tempo della grande crisi e della lunga recessione ci dice, tra l'altro, del ruolo imprescindibile di politiche industriali attive fondate sulla cooperazione tra pubblico e privato, i cui strumenti agiscano – come appunto si annota all'articolo 7 – «secondo i principi di economicità e convenienza propri degli operatori privati di mercato».
Viene, altresì, ampliato l'oggetto del decreto-legge che deve essere adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione delle caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa e gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia, inserendo il riferimento ai diritti dei soggetti che non si avvalgono di detta garanzia.
Con riguardo alle modalità operative, si prevede che le operazioni promosse dalla società avvengano anche attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e di investimento che consentano il raggiungimento delle prospettive industriali e di mercato e si specifica ancora che il termine per la cessione delle partecipate, ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento avvenga entro il termine più breve possibile, dopo il superamento della situazione di squilibrio temporaneo e, comunque, entro il termine stabilito dallo statuto.
L'articolo 8 modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo (si tratta del regime della cosiddetta nuova legge Sabatini o Sabatini-bis). La modifica consiste nel ricorso facoltativo e non più obbligatorio all'apposito plafondcostituito presso Cassa depositi e prestiti.
Inoltre, nel corso dell'esame in sede referente sono state approvate alcune disposizioni concernenti il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Con l'inserimento del nuovo comma 2-bis, si è infatti estesa l'operatività del Fondo alle imprese di assicurazione per le attività di finanziamento diverse dal rilascio di garanzia, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio.
Ulteriori modifiche alla disciplina del Fondo di garanzia sono contenute nel corso dell'articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente. In particolare: è stata circoscritta alla sola garanzia diretta la limitazione del rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione; sono state ancora introdotte norme in materia di flessibilizzazione dell'utilizzo delle risorse del Fondo e di diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzia delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo medesimo.
Infine, l'articolo 8-ter è volto a riconoscere priorità di istruttoria e delibera alle richieste di accesso al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese effettuate da quelle imprese che siano fornitrici di beni o servizi, ovvero creditrici per le medesime causali, connesse al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società, che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria, tra le quali, come è noto, rientra l'Ilva SpA. Per semplificare ulteriormente l'accesso al Fondo per le predette imprese, si specifica che il consiglio di gestione del Fondo deve pronunziarsi entro 30 giorni dalla richiesta e che decorso tale termine la richiesta si intende accolta.
In breve, signor Presidente, dalla rapida rassegna delle disposizioni del provvedimento e delle principali modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, mi sembra che venga confermata la coerenza complessiva del provvedimento e che venga soprattutto confermata la sua capacità di incidere positivamente in una fase nella quale si aprono importanti opportunità per la ripresa del sistema economico del nostro Paese.