Relatrice
Data: 
Lunedì, 16 Marzo, 2015
Nome: 
Eleonora Cimbro

A.C. 2674

Signor Presidente, colleghi deputati, la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006, trae origine da una forte richiesta delle associazioni latinoamericane di famiglie di desaparecidos e poi sostenute da ONG operanti in tutti i continenti, che furono largamente coinvolte nel lungo iter di elaborazione del testo. 
Ricordo che la sparizione forzata è una pratica criminale che generalmente identifichiamo con le dittature latinoamericane, ma che ha origini marcatamente europee: basti pensare alle migliaia di persone scomparse durante la dittatura nazista e, più di recente, a tutte le vicende legate alle «extraordinary renditions», pratica fortemente condannata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani che l'ha definita «una gravissima violazione degli articoli 3 e 5 della Convenzione di Roma». 
In America Latina, il metodo è stato, però, utilizzato come strumento politico e repressivo all'interno della cosiddetta guerra contro-insurrezionale, volta all'eliminazione fisica degli oppositori militanti e delle persone critiche dei regimi dittatoriali e prosegue oggi anche in numerosi altri contesti, a partire da quello siriano: solo nel 2013, il Working Group on enforced or involuntary disappearances ha ricevuto 208 denunce di nuovi casi provenienti da ventuno Paesi. 
Le sparizioni forzate rientrano tra le violazioni più gravi dei diritti umani, poiché ledono il diritto della persona alla sicurezza e alla tutela da parte della legge, il diritto a non essere arbitrariamente privata della libertà personale e il diritto a non essere oggetto di tortura e di altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In alcune circostanze, le sparizioni forzate possono portare anche a violazioni del diritto alla vita, della libertà di espressione, religione e associazione e del divieto di non discriminazione. 
Per lungo tempo, l'assenza di un meccanismo specifico a livello internazionale, volto a proteggere le vittime e a punire i colpevoli di sparizioni ha rappresentato una lacuna nel diritto internazionale. Le norme internazionali, infatti, prendevano in considerazione il fenomeno sotto un'ottica parziale. 
Dopo un primo intervento, a carattere non vincolante, dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1992, soltanto nel 2006 si è arrivati a questo testo convenzionale, che rappresenta uno strumento giuridico efficace per affrontare in maniera organica il fenomeno delle sparizioni, saldando così gli aspetti di diritto internazionale dei diritti umani con quelli di diritto umanitario e di diritto penale internazionale. 
La Convenzione si caratterizza, pertanto, per un approccio globale al fenomeno delle sparizioni forzate, proponendosi di combatterlo in ogni sua forma e non solo al ricorrere di determinati presupposti, quali, per esempio, l'esistenza di un conflitto armato o la configurabilità di un attacco generalizzato e sistematico nei confronti della popolazione civile. 
Il nostro Paese ha attivamente partecipato al Gruppo di lavoro che ha elaborato la Convenzione, fornendo un contributo di rilievo, riconosciuto ed apprezzato dalle altre delegazioni, grazie anche a un efficace concerto con le altre amministrazioni interessate, in particolare, i Ministeri della giustizia, della difesa e dell'interno. Coerentemente con il percorso delineato, l'Italia ha cosponsorizzato la risoluzione dell'Assemblea generale, che ha adottato il testo che è stato sottoscritto dal nostro Paese il 3 luglio 2007. 
Negli ultimi anni, l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato – anche per impulso dell'Italia – numerose risoluzioni per sollecitare la ratifica da parte di tutti gli Stati della Convenzione, l'ultima delle quali è stata approvata per consensus il 24 novembre 2014. Nel 2010, l'Assemblea generale ha inoltre istituito, il 30 agosto, la giornata internazionale per ricordare le vittime delle sparizioni forzate. 
La Convenzione è stata aperta alla firma il 6 febbraio 2007 a Parigi ed è entrata in vigore il 23 dicembre 2010, trenta giorni dopo il deposito del ventesimo atto di ratifica o adesione. Attualmente, è stata ratificata – o vi hanno aderito – quaranta Stati, di cui sette sono membri dell'Unione europea (Austria, Belgio, Francia, Germania, Lituania, Paesi Bassi e Spagna). 
La Convenzione configura quale reato l'arresto, la detenzione, il rapimento od ogni altra forma di privazione della libertà posta in essere da agenti dello Stato o da persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato, seguiti dal rifiuto di riconoscere la privazione della libertà o dall'occultamento della sorte riservata alla persona scomparsa e del luogo in cui questa si trova, ponendola al di fuori della protezione della legge. 
Il principale obbligo per gli Stati parti della Convenzione è dunque quello di prevedere, all'interno della legislazione nazionale, una norma che condanni come reato la pratica delle sparizioni forzate. 
Per quanto attiene al nostro ordinamento, ricordo che, benché il reato di sparizione forzata non sia codificato con tale nomen iuris nella legislazione italiana, esiste una serie di disposizioni normative sanzionatorie delle condotte integranti gli estremi della suddetta fattispecie criminosa, come accade, d'altronde, per molti dei crimini contro l'umanità previsti dall'articolo 7 dello Statuto di Roma: si pensi, ad esempio, agli articoli 605 (sequestro di persona), 606 (arresto illegale), 607 (indebita limitazione di libertà personale) e 608 (abuso di autorità contro arrestati o detenuti) del codice penale. Ovviamente con tali reati possono concorrerne altri, quali le percosse, ex articolo 581 del codice penale, e le lesioni personali, di cui agli articoli 582 e 590 sempre del codice penale, a seconda che la condotta posta in essere dal soggetto agente sia connotata da dolo o da colpa. 
Le spese relative all'attuazione della Convenzione sono poste a carico del bilancio delle Nazioni Unite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dello Stato. Le risorse per farvi fronte sono, infatti, già contenute nel bilancio ordinario biennale dell'ONU 2014-2015. 
Concludo, dunque, Presidente, raccomandando una rapida conclusione dell'iter di approvazione del disegno di legge, sul quale si sono espresse positivamente le Commissioni affari costituzionali, giustizia, difesa, bilancio e affari sociali. Consentitemi, inoltre, di esprimere il mio vivo apprezzamento alla collega Marietta Tidei che, con la presentazione di un'analoga proposta di legge (A.C.1374) abbinata al disegno di legge governativo e con la presentazione di un'interrogazione a risposta immediata, svolta nella seduta del 13 novembre 2013, ha efficacemente sollecitato nei mesi scorsi un impegno diretto dell'Esecutivo e dello stesso Parlamento in questa direzione. La ratifica di questa importante Convenzione, oltre a porci in linea con i principali partner europei, conferma pienamente l'impegno del Governo e del Parlamento italiani in questa materia, particolarmente importante anche alla luce dell'avvio in questi giorni, a Ginevra, presso il Consiglio per i diritti umani dell'ONU, della Revisione periodica universale riguardante il nostro Paese.