Data: 
Lunedì, 16 Marzo, 2015
Nome: 
Marco Fedi

A.C.2674 e dell'abbinata proposta di legge: Tidei e Porta A.C. 1374

La convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata è un altro elemento della cultura giuridica internazionale, un ulteriore tassello dell'impianto di protezione dei diritti umani e di tutela delle persone, a cui l'Italia dà il proprio sostegno. Il primo elemento è la sua entrata in vigore. 
Il 23 dicembre 2010, trascorsi 30 giorni dal deposito della ventesima ratifica, è entrata in vigore la Convenzione internazionale contro le sparizioni forzate. 
Secondo la definizione contenuta nel preambolo della Dichiarazione delle NU sulla protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (adottata dall'Assemblea Generale il 18 dicembre 1992), le sparizioni forzate si verificano nel momento in cui delle persone vengono arrestate, detenute o rapite coattivamente, o private in qualsiasi altro modo della loro libertà da parte di agenti dello Stato, di servizi, gruppi organizzati o soggetti privati che agiscono in nome dello Stato o con il suo appoggio diretto o indiretto, e che si rifiutano di rivelare la sorte delle persone rapite, il luogo in cui esse sono custodite o di ammetterne la privazione di libertà, con la conseguente sottrazione di queste persone alla tutela della legge. 
Il fenomeno delle sparizioni forzate costituisce una delle più odiose violazioni dei diritti umani, poiché ad essere negata è la dignità stessa della persona. La vittima, privata di tutti i propri diritti e per questo sottratta alla protezione della legge, è relegata ad una situazione di totale vulnerabilità nelle mani dei perpetratori di tale crimine. 
Questa pratica, inoltre, infligge gravi sofferenze ai familiari ed ai conoscenti della persona scomparsa, a causa di un'attesa senza fine e della totale incertezza circa la sorte, il luogo di detenzione e le possibilità di ritorno della persona scomparsa. 
L'Italia ha firmato la convenzione il 3 luglio 2007 e ci accingiamo ora a ratificarla. 
La Commissione affari esteri, anche su stimolo dei colleghi Marietta Tidei e Fabio Porta che hanno presentato un apposito disegno di legge di ratifica di iniziativa parlamentare, ha avviato il rapido esame di questo provvedimento di cui auspichiamo un itersollecito anche alla luce della recrudescenza del fenomeno in molte aree del mondo. 
Nella precedente legislatura in molte audizioni, con le madri di Plaza de Majo, era stata ribadita l'urgenza della ratifica. 
Oggi, con la ratifica della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, facciamo onore al nostro Paese e siamo un passo più vicini a garantire quel quadro di legalità internazionale che ci vede protagonisti nella storia delle Nazioni Unite. 
L'articolo 1 della Convenzione dispone che «Nessuna circostanza, di alcun tipo, si tratti di stato di guerra o minaccia di guerra, instabilità politica interna o qualunque altra emergenza pubblica, potrà essere invocata per giustificare la sparizione forza». 
Gli stati parti si impegnano a giudicare le persone accusate di aver attuato o partecipato a sparizioni forzate, oppure a estradare tali sospetti verso paesi che possano esercitare la loro giurisdizione. 
La Convenzione riconosce il diritto delle vittime (la persona scomparsa e qualsiasi individuo che ha ricevuto danno e sofferenza come risultato diretto della sparizione) a conoscere la verità in relazione alla circostanza della sparizione forzata e al destino della persona scomparsa. Gli stati parte si impegnano ad adottare tutte le misure per contrastare il fenomeno delle sparizioni forzate e per garantire alle vittime il diritto alla giustizia e alla riparazione. Le persone vittime di questi comportamenti hanno diritto di ricevere un risarcimento per quanto da loro sofferto, anche nella forma della riabilitazione della loro onorabilità o della loro memoria. I figli dei desaparecidos non possono essere separati dalle loro famiglie e conservano il diritto alla loro identità. 

La Convenzione, entrata in vigore al deposito del trentesimo strumento di ratifica, costituisce il primo strumento ad hoc giuridicamente vincolante di portata universale ed è il risultato di quattro anni di negoziati svoltisi all'interno di uno specifico gruppo di lavoro istituito dalla Commissione diritti umani. 
La Convenzione stabilisce innanzitutto un diritto assoluto a non diventare vittima di sparizioni forzate (articolo 1), definite un crimine contro l'umanità (articolo 5). Vengono quindi individuati una serie di obblighi in capo agli Stati al fine di prevenire le sparizioni forzate, tra cui: proibizione della detenzione segreta; impegno a detenere le persone in strutture ufficialmente riconosciute e controllate, e che conservino un registro di tutti i detenuti; rispetto dei principi dell'habeas corpus; diritto ad ottenere informazioni sui detenuti. La Convenzione riafferma, inoltre, il diritto delle vittime al riconoscimento della verità e ad un'equa riparazione per sé e per i propri parenti, così come il diritto a formare delle associazioni ed organizzazioni per contrastare il fenomeno delle sparizioni forzate. La Convenzione tratta anche il problema del rapimento dei bambini i cui genitori sono vittime di sparizione forzata, la falsificazione della loro identità e la conseguente adozione. 
Gli strumenti internazionali di cui disponiamo sono: 
la Dichiarazione delle NU sulla protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (adottata dall'Assemblea Generale il 18 dicembre 1992); 
lo Statuto della Corte penale internazionale, che all'articolo 7(1)(i) definisce le sparizioni forzate un crimine contro l'umanità «se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco».

I meccanismi di controllo sono affidati al Comitato sulle sparizioni forzate previsto dall'articolo 26 della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate che prevede l'istituzione di un Comitato sulle sparizioni forzate, con il compito di monitorare l'implementazione degli obblighi assunti dagli Stati, ricevere ricorsi interstatali e individuali, e la possibilità di avviare una procedura umanitaria d'urgenza per effettuare ispezioni sul campo e sottoporre all'attenzione dell'Assemblea Generale quelle situazioni in cui il ricorso alle sparizioni forzate è diffuso e sistematico. 
Oltre ai meccanismi previsti dalla Convenzione, abbiamo il Gruppo di Lavoro delle NU sulle sparizioni forzate e involontarie (WGEID), istituito nel 1980 dalla Commissione diritti umani con il mandato di assistere le famiglie delle persone scomparse al fine di determinare in maniera definitiva la sorte dei loro parenti (qualunque essa sia), stabilendo innanzitutto un canale di comunicazione con il Governo interessato, quest'ultimo chiamato ad investigare in maniera obiettiva su ciascun caso individuale.