Relatore per la maggioranza
Data: 
Lunedì, 27 Aprile, 2015
Nome: 
Alfredo Bazoli

A.C. 342-B ed abbinate

 

Signor Presidente, giunge oggi in Aula per la terza lettura questo provvedimento che introduce nell'ordinamento nuovi reati ambientali, un provvedimento credo largamente atteso dall'opinione pubblica in un Paese nel quale la criminalità ambientale in questi ultimi anni ha fatto passi da gigante. Noi abbiamo reportannuali di associazioni ed enti che si occupano di questo argomento – e in particolare voglio citare quelli di Legambiente che sono estremamente documentati e argomentati – che ci danno dei numeri che sono credo più significativi di tante parole, per spiegare cosa rappresenta oggi la criminalità ambientale nel nostro Paese, cioè numeri che ci dicono che oggi, ogni anno in Italia si consumano circa trenta mila illeciti ambientali per un giro d'affari stimato in circa 15 miliardi di euro, tra illeciti che si riferiscono al mercato illegale e illeciti che si riferiscono ad investimenti pubblici a rischio. Di questi illeciti, la gran parte insiste nelle zone, nelle regioni del nostro Paese a più alta densità di criminalità organizzata, a testimonianza del fatto che su questo settore specifico della criminalità, in particolare, la criminalità organizzata ha messo le mani proprio perché il giro d'affari economico legato a questo tipo di illeciti è estremamente significativo. 
Ma noi sappiamo che questi illeciti si consumano, non solo in queste regioni nelle quali la presenza di criminalità organizzata è molto significativa, ma vi sono molti illeciti che si consumano anche nelle altre regioni, in particolare dove c’è un tessuto economico diffuso, perché sappiamo bene che, attraverso gli illeciti ambientali, cioè attraverso le violazioni delle norme poste a tutela dell'ambiente, spesso si può anche inquinare la libera concorrenza attraverso un illecito, indebito abbattimento dei costi nell'attività di impresa, che rischia di inquinare il libero mercato. 
Per cui, si tratta di illeciti molto significativi e molto presenti nella realtà italiana, in ordine ai quali riteniamo assolutamente opportuno e necessario che il nostro ordinamento completi il proprio sistema a tutela dell'ambiente e della salute correlativamente, dando così seguito anche alle raccomandazioni che da molti anni per gli organismi europei fanno ai Paesi membri. Ricordo in particolare l'ultima direttiva del 2008, che ha suggerito da ultimo ai Paesi membri di introdurre nel proprio ordinamento nuove fattispecie di delitto per proteggere adeguatamente l'ambiente. Noi arriviamo un po’ in ritardo, dopo che tanti altri Paesi hanno già provveduto a introdurre questi delitti, in particolari Francia, Spagna, Austria e Germania. 
Quindi, è un provvedimento che noi riteniamo vada nella direzione di completare adeguatamente un sistema di protezione ambientale che oggi presenta lacune e difetti e arriviamo oggi in terza lettura, dopo che alla Camera abbiamo fatto un grande lavoro tecnicamente complicato e difficile perché si tratta di una materia complessa. 
È un grande lavoro con il quale eravamo riusciti a unificare i tre testi di leggi che erano stati proposti da tre diverse forze politiche, il Partito Democratico, il MoVimento 5 Stelle e SEL, e avevamo raggiunto, credo, un risultato molto positivo, testimoniato anche dal fatto che quando venne approvato alla Camera nel febbraio dell'anno scorso, se non ricordo male, furono molto pochi i voti contrari sul provvedimento. Quindi, avevamo lavorato, credo, piuttosto bene. 
Che questo lavoro fosse stato un lavoro, secondo me, significativo è testimoniato anche dal fatto che, pur rimanendo questo testo al Senato per tanti, forse troppi mesi prima che ci venisse restituito, l'impianto complessivo della norma, del testo di legge che ci è stato consegnato, sostanzialmente ricalca quello che avevamo approvato noi in prima lettura e, quindi, i capisaldi della proposta di legge, del testo di legge che noi avevamo approvato sono rimasti sostanzialmente inalterati. 
Voglio ricordarli brevemente, perché credo che siano importanti e significativi, anche se, appunto, li illustrerò in maniera sommaria. Ovviamente, la parte principale del testo consiste nell'inserimento, dentro l'ordinamento giuridico, di nuove fattispecie delittuose, cioè di nuovi delitti. Noi abbiamo oggi un sistema sanzionatorio che è contenuto principalmente nel testo unico dell'ambiente, che è formato, sostanzialmente e prevalentemente, da ipotesi contravvenzionali, cioè ipotesi di reato che puniscono la mera messa in pericolo, in astratto, del bene protetto, dell'ambiente, ma sanzionano le condotte con sanzioni piuttosto lievi, trattandosi di contravvenzioni. 
Noi, con questo testo di legge, ci proponiamo di introdurre delle figure nuove di delitti, quindi figure delittuose che non erano previste precedentemente, in particolare individuando fattispecie di reato tra le quali ricordo l'inquinamento ambientale e il disastro ambientale. In particolare, il disastro ambientale, secondo me, è uno dei grandi obiettivi di questo provvedimento, perché noi sappiamo che anche recentemente la magistratura si è dovuta occupare di casi, appunto, di disastro ambientale senza avere una norma che consentisse di punire adeguatamente comportamenti e condotte che avevano causato il disastro e, anzi, dovendo utilizzare norme presenti nel codice penale, ma scritte e finalizzate ad altro, che non, in particolare, alla protezione dell'ambiente. 
Noi oggi, introducendo le due fattispecie di inquinamento e di disastro ambientale, due fattispecie delittuose punite con pene severe, ma io credo anche congrue e ragionevoli, credo che completiamo, in modo assolutamente ragionevole e credo tempestivo, il sistema sanzionatorio legato agli illeciti ambientali. 
Accanto a queste vi sono altre ipotesi delittuose, che sono state introdotte e che verranno introdotte, che sono, in particolare, il traffico illecito di materiale radioattivo, i reati di impedimento al controllo e omessa bonifica. Ma, insieme all'inserimento di queste ipotesi delittuose, questo testo di legge introduce anche sanzioni accessorie, che io credo siano molto efficaci nella prevenzione e nella repressione degli illeciti. Cito, in particolare, le sanzioni relative alla responsabilità amministrativa da reato degli enti, quindi il decreto legislativo n. 231 del 2001, con la previsione di multe a carico degli enti che si siano macchiati di questi delitti e l'introduzione dell'istituto della confisca anche per equivalente dei beni che hanno costituito il prodotto o il profitto del reato. Si tratta di sanzioni accessorie che, però, completano, secondo me in modo molto efficace, il nuovo apparato sanzionatorio che viene introdotto attraverso questo provvedimento. 
E accanto a ciò ovviamente è prevista anche una speciale aggravante legata ai reati che vengono commessi dalla criminalità organizzata, quindi andando a punire in maniera efficace e puntuale proprio le cosiddette ecomafie, cioè quelle condotte poste in essere dalla criminalità organizzata che incidono, in particolare, sulla violazione delle norme a protezione dell'ambiente. 
Quindi, mi pare che da questo punto di vista ci sia un completamento efficace del sistema giuridico a protezione dell'ambiente. 
Accanto a questo, voglio mettere in evidenza un altro caposaldo di questa legge, che è in linea con l'idea di un diritto penale di natura premiale, con l'idea di una giustizia riparativa, che è rappresentato dal ravvedimento operoso e dal procedimento oblativo per le contravvenzioni meno gravi, con l'idea, che noi abbiamo, che non è semplicemente e solo la punizione della condotta che noi abbiamo a cuore, ma, più di tutto, abbiamo a cuore la protezione del bene giuridico che noi puntiamo a tutelare, cioè l'ambiente e, di riflesso, la salute. 
Con il ravvedimento operoso noi prevediamo congrui sconti di pena per colui che si è macchiato del delitto, ma coopera per evitare che le conseguenze della condotta vengano portate a effetti ulteriori, o che, in particolare, agisce per cercare di bonificare e mettere in sicurezza le aree e gli ambienti che sono stati inquinati. Quindi, congrui sconti di pena, che vogliono agevolare e incentivare l'effettiva protezione del bene giuridico, nella logica di una giustizia riparativa. 
E, dicevo, anche un procedimento oblativo, che riguarda, in particolare, le contravvenzioni meno impattanti, quelle che non hanno causato un effettivo pericolo concreto, anche qui con l'adempimento di obblighi che sono indicati dentro un procedimento amministrativo, al termine dei quali si può anche arrivare alla non punibilità, ma, ripeto, dentro questa logica che è finalizzata all'effettiva protezione dell'ambiente. 
Tutti questi punti, che sono, secondo me, i grandi capisaldi della legge che noi puntiamo a introdurre nell'ordinamento, sono stati mantenuti nell'impianto che esce dal Senato, che ha introdotto e modificato alcuni aspetti che ritengo siano aspetti residuali e di dettaglio rispetto a questi che, invece, sono i grandi obiettivi della legge e i grandi contenuti che noi abbiamo individuato e riteniamo importanti per avere una protezione adeguata dell'ambiente. 
Sappiamo e abbiamo dovuto registrare che, su alcune di queste modifiche, vi sono state critiche e preoccupazioni da parte di alcuni ambienti. Su questo voglio essere molto chiaro, e lo dico da relatore, ma, credo, interpretando anche un po’ l'orientamento del nostro partito, del Partito Democratico: il nostro obiettivo, oggi, è quello di approvare, nel più breve tempo possibile, questa legge, che noi consideriamo importante per le ragioni che ho detto in esordio. 
Una legge per la quale abbiamo lavorato intensamente, raggiungendo, secondo me, obiettivi importanti, anche di condivisione trasversale, e, ripeto, voglio ricordare che in quest'Aula è stata approvata, sostanzialmente, senza voti contrari, salvo alcuni isolati. Abbiamo lavorato con grande abnegazione e il nostro obiettivo, chiaro e limpido, che voglio qui ribadire, è quello dell'entrata in vigore nei tempi più rapidi possibili. 
Sulle questioni sulle quali abbiamo registrato rilievi critici e preoccupazioni credo che la risposta migliore che possiamo dare sia quella di un'attenzione particolare che, nel momento in cui questa legge troverà applicazione, noi dobbiamo dedicare agli effetti sul campo nell'applicazione pratica. È una legge complessa, articolata, una legge molto complicata anche dal punto di vista tecnico. Non abbiamo la velleità e la presunzione di avere fatto una legge perfetta, sappiamo che possono esserci singole questioni sulle quali può essere possibile un miglioramento. 
Credo che la cosa migliore che possiamo fare, secondo un modello che credo andrebbe applicato sempre, cioè un modello riformista, ma anche pragmatico, sia approvare la legge, verificarne sul campo il funzionamento e, laddove si dovesse registrare che quelle criticità e preoccupazioni, che da alcuni sono venute e che noi riteniamo ragionevoli, che certamente non derubrichiamo a pura contestazione fine a se stessa, dovessero trovare un effettivo fondamento, allora credo che ci siano gli spazi e i modi per migliorare una legge che, comunque, nel suo complesso, credo rappresenti un grande risultato e un grande obiettivo per il nostro Paese.