La Camera,
premesso che:
nel nostro Paese è necessaria l'approvazione di una disciplina legislativa organica delle unioni civili, che sia in grado di superare l'attuale fase di incertezza e di penalizzazione in cui versano – rispettivamente – le coppie omosessuali che chiedono la registrazione in Italia del matrimonio che hanno contratto all'estero e quelle che non hanno i mezzi per fruire di questa possibilità;
con ordinanza del 9 aprile 2014 il Tribunale di Grosseto ha ritenuto che il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero può essere trascritto nei registri dello stato civile;
a partire da tale importante precedente, sono ad oggi numerose le città italiane che hanno provveduto alla trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso stipulati all'estero;
tali atti hanno valore di pubblicità certificativa e, pertanto, non producono effetti nella sfera legale dei registranti né alterano lo stato civile degli stessi;
la sentenza Schalk e Kopf c. Austria della Corte Europea dei Diritti Umani (ric. n. 30141/04) ha spazzato via qualsiasi dubbio di contrarietà all'ordine pubblico dei matrimoni egualitari per gli ordinamenti dei Paesi Membri, come chiariti anche dalla Corte di cassazione con sentenza 4184 del 2012;
è caduta pertanto l'ipotesi di intrascrivibilità, sia pure i soli fini di evidenziazione pubblica, prevista dall'articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 per gli atti firmati all'estero contrari all'ordine pubblico;
il Ministro dell'interno, con circolare diramata il 7 ottobre 2014, ha invitato i prefetti a «rivolgere ai sindaci formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla cancellazione delle conseguenti trascrizioni» procedendo «all'annullamento d'ufficio degli atti illegittimamente adottati»;
il TAR del Lazio, in seguito al ricorso nei confronti del decreto del prefetto di Roma del 31 ottobre 2014 che ha annullato le trascrizioni nei registri dello stato civile capitolini, ha ritenuto che le disposizioni stabilite per i suddetti annullamenti non sono valide, in quanto l'annullamento delle trascrizioni di matrimoni contratti all'estero da persone dello stesso sesso può essere disposto solo dall'autorità giudiziaria ordinaria e non da Ministro e Prefetto;
la Procura della Repubblica di Udine successivamente ad un esposto contro i provvedimenti dei Prefetti che hanno annullato la trascrizione effettuata dal Comune del capoluogo friulano di un matrimonio tra due donne stipulato in Belgio – ha affermato che la legge conferisce al Prefetto precisi poteri sui registri dello Stato civile «ma non legittima né ammette un ruolo così autoritario e di simile ”prevaricazione” del Prefetto, quale quello nel caso di specie» e che «Il dominus dello stato civile è e resta il Sindaco [...] le cui prerogative possono essere corrette solo attraverso un procedimento giurisdizionale ad opera del giudice»;
in seguito a tali vicende e ad un dibattito apertosi nel Paese alcuni sindaci hanno deciso di trascrivere in maniera del tutto simbolica, ma esprimendo un orientamento politico in contrasto alla circolare del Ministero dell'interno. Così il 25 marzo 2015 il comune di Reggio Emilia, nella persona del Sindaco Luca Vecchi, ha trascritto il matrimonio portoghese tra due donne ed il 29 aprile 2015 il Prefetto di Reggio Emilia, Raffaele Ruberto, ha annullato l'atto sopracitato così come dalle direttive della circolare del Ministero dell'Interno in materia,
impegna il Governo:
alla luce dell'evoluzione del quadro giurisprudenziale e della disomogenea interpretazione della normativa vigente in materia di registro dello stato civile, ad adottare le misure necessarie per garantire un eguale trattamento delle medesime situazioni su tutto il territorio nazionale;
ad intervenire, nell'ambito delle proprie prerogative, per favorire l'approvazione di una legge sulle unioni civili, con particolare riguardo alla condizione delle persone dello stesso sesso.
Seduta del 10 giugno 2015
Dichiarazione di voto di Micaela Campana