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Tutelare i cittadini colpiti da errori giudiziari
Verifica del procedimento giudiziario
Evitate sanzioni dall’Unione Europea
Tutti ricordiamo il caso Tortora: sette mesi di carcere, accuse infamanti – associazione camorristica e traffico di droga – e poi l’assoluzione completa. Una vita distrutta da pesanti errori giudiziari. Fino ad oggi, di fatto, la vittima restava sola, senza strumenti, né reale possibilità di essere – ove possibile – risarcita.
Le nuove norme sulla responsabilità civile dei magistrati tutelano il diritto a una giustizia giusta. Una riforma non contro i giudici, ma nell’interesse dei cittadini. La scarsa tutela offerta dalla precedente normativa, la cosiddetta legge Vassalli, era del resto nei dati: in 27 anni (dal 1988 al 2015) su 410 cause civili contro un giudice solo 35 quelle ammesse al vaglio di un tribunale. Un diritto applicato 8 volte su 100, quasi inesistente.
UNA LEGGE IN LINEA CON LE INDICAZIONI UE
Ora la legge adegua l’ordinamento italiano alle
indicazioni della Corte di giustizia dell’Unione
europea, garantendo i magistrati attraverso la
responsabilità indiretta: è lo Stato che risarcisce
direttamente la vittima potendo solo in seconda
battuta rifarsi sul magistrato.
COME FUNZIONA LA RIFORMA
Il cittadino può presentare entro 3 anni domanda di
risarcimento. Se viene accertata una responsabilità
diretta, lo Stato si rivale sul magistrato. L’azione di
rivalsa è obbligatoria, va esercitata entro due anni e
non può eccedere la metà di un anno di stipendio.
In caso di dolo, l’azione risarcitoria è però totale.
IL NUOVO PERIMETRO DELLA COLPA GRAVE
La riforma ridefinisce le ipotesi di “colpa grave”.
Oltre che per l’affermazione di un fatto inesistente
o la negazione di un fatto esistente, si ha colpa
grave in caso di violazione manifesta della legge
e del diritto comunitario e in caso di evidente
travisamento del fatto o delle prove. Colpa grave è
anche l’emissione di un provvedimento cautelare
personale o reale al di fuori dei casi consentiti dalla
legge o senza motivazione.
LA SOPPRESSIONE DEL FILTRO
DI AMMISSIBILITÀ
La domanda di risarcimento verso lo Stato non
è più sottoposta ad alcun controllo preliminare
(verifica dei presupposti, rispetto dei termini e
valutazione di manifesta infondatezza) da parte del
tribunale. La Consulta ha respinto le questioni di
legittimità costituzionale ritenendo infondati i timori
che l’eliminazione del filtro possa pregiudicare la
‘serenità del giudice’.