Ambiente
Il decreto approvato alla Camera introduce regole più snelle e aiuti per i cittadini e le imprese delle zone colpite dal terremoto di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con l’obiettivo di semplificare e accelerare le varie fasi della ricostruzione.
Sono stati affrontati alcuni nodi emersi nel corso della gestione dell'emergenza e dell'avvio della ricostruzione di questi mesi:
- il tema del personale,
- il sostegno agli enti locali impegnati nella ricostruzione,
- l'accelerazione delle procedure per la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per le casette, per le stalle e per le scuole.
Sono poi state potenziate le misure a sostegno dell'economia dei territori colpiti dal sisma, in particolare con la norma sul danno indiretto che vuole sostenere soprattutto il settore del turismo e del commercio, strategici per le regioni del centro Italia. Anche altre norme vanno in questa direzione: le agevolazioni per gli investimenti, la moratoria su mutui di imprese e privati, la priorità dei contratti di sviluppo per le regioni del sisma.
Sono stati inoltre chiariti alcuni aspetti per rendere le norme meglio applicabili e per arrivare ad una ricostruzione più veloce, trasparente e puntuale, anche per i tanti gioielli architettonici e culturali di cui sono ricche le regioni colpite: con l’approvazione di un emendamento Realacci tutta la quota dello Stato dell'8x1000 sarà destinata, per 10 anni, alla ricostruzione e al restauro dei beni culturali distrutti o danneggiati dal sisma.
Si tratta di circa 150/200 milioni l'anno che garantiranno una fonte certa e sicura di finanziamenti, due miliardi in dieci anni. Inoltre il nuovo Allegato 2-bis inserisce ulteriori 9 comuni dell’Abruzzo tra quelli a cui si applicano tutte le misure messe in campo finora per le aree colpite dal sisma. I nuovi Comuni sono stati individuati sulla base degli stessi criteri utilizzati dalla Regione Abruzzo per l’elaborazione dei precedenti allegati 1 e 2, garantendo l’adeguata copertura finanziaria derivante dall’aumento della platea dei soggetti beneficiari.