Giustizia
PUNIRE PIÙ SEVERAMENTE LE FRODI A DANNO DEI SOGGETTI VULNERABILI
Approvate alla Camera le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace.
Un crimine odioso, che non si limita solo a colpire l'aspetto patrimoniale di persone deboli, ma le ferisce profondamente nell'animo, a volte con gravi conseguenze di carattere psicologico e sociale.
Il provvedimento nasce dall’'esigenza di arginare il sempre più dilagante ed allarmante fenomeno criminale delle frodi in danno di persone che sono vulnerabili in ragione dell'età avanzata.
Una norma che riguarda le persone anziane che hanno una difesa certamente più fragile, e che sono vittime di questi reati odiosi: si è voluta creare una norma specifica, senza bisogno di introdurre grandi riforme e grandi mutamenti, a tutela di queste persone che troppo spesso subiscono questo tipo di reati, che vedono spesso coloro che li commettono rimanere impuniti.
LA NUOVA NORMA
Chiunque, con mezzi fraudolenti, induce una persona che versi in situazioni di vulnerabilità psicofisica, in ragione dell'età avanzata, a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità, commettendo il fatto nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora, all'interno o in prossimità di uffici postali o di sedi di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di riposo ovvero simulando un'offerta commerciale di beni o servizi, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 400 a euro 3.000.
- Il reato si caratterizza per le qualità personali della persona offesa, che deve versare in una situazione di vulnerabilità psicofisica in ragione dell'età avanzata (non ricorre il reato in presenza di qualsiasi vulnerabilità, ma solo quella causata in ragione dell'età avanzata, che la Commissione ha scelto di non collegare a priori al superamento di una specifica età: spetterà al giudice valutare il ricorrere di entrambi i presupposti);
- pena - reclusione da 2 a 6 anni, e con la multa da 400 a 3.000 euro.
- Innalzamento delle pena per il delitto di circonvenzione di incapaci (Si ricorda che il reato di truffa, nell'ipotesi aggravata, articolo 61, numero 5, relativa anche all'età delle persone offese, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 309 a 1.032 euro.9 e limitazione nell’applicazione della sospensione condizionale della pena ai condannati per circonvenzione di incapace e frode in danno di soggetti vulnerabili. La disposizione stabilisce, infatti, che la concessione del beneficio debba essere subordinata: all'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento o provvisoriamente assegnata; all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
- Aggravante - se il fatto è commesso, alternativamente “ovvero”: con strumenti telefonici, informatici o telematici; avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa, acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso;
- Confisca – prevista in caso di condanna la confisca, anche per equivalente, dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo.
- Custodia cautelare in carcere – si può applicare anche se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a 3 anni. L'articolo 4, modificando l'articolo 380 del codice procedura penale, prevede l'arresto obbligatorio in flagranza dei delitti di circonvenzione di incapace e di frode in danno di soggetti vulnerabili.