“Il Ministero dell’Economia, Dipartimento delle Finanze, ha risposto alla mia lettera con la quale, prima della pausa estiva, chiedevo chiarimenti sulla tassazione in Italia delle prestazioni della previdenza professionale svizzera”. Lo rende noto il deputato del Pd Alessio Tacconi, che ricorda come le modifiche introdotte al Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (la cosiddetta “manovrina”) prevedevano la tassazione forfettaria del 5% anche delle rendite derivanti dalla previdenza professionale svizzera (LPP).
“Nella mia lettera – prosegue Tacconi – facevo notare che il trattamento fiscale su tali prestazioni, secondo logica e secondo equità, doveva essere esteso a tutti i beneficiari e non solo ai pensionati ex transfrontalieri, nonostante l’emendamento in parola fosse stato inserito proprio sotto la rubrica “Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri”. Facevo notare, inoltre, che, la LPP, introdotta nel 1985 dopo cioè gli accordi di sicurezza sociale del 1974, non viene erogata, come l’AVS, attraverso istituti intermediari che trattengono una ritenuta unica del 5%, ma direttamente ai beneficiari sui loro conti correnti accesi in Italia o, come pretendono alcune Casse Pensioni, su un conto corrente presso istituti finanziari svizzeri. Chiedevo perciò che il Ministero e l’Agenzia delle Entrate fornissero chiarimenti sulle modalità operative relative all’applicazione su tali prestazioni dell’imposizione fiscale nella misura unica del 5% nel caso di assenza di un intermediario finanziario che agisca in qualità di sostituto d’imposta”.
“Mentre su quest’ultimo punto il Ministero si rimette alle valutazioni dell’Agenzia delle Entrate, a cui è stata inviata la stessa lettera di risposta ai miei quesiti, il Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, dando un’interpretazione autentica dell’emendamento introdotto nel Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, chiarisce che “nonostante la rubrica dell’art. 55-quinquies faccia riferimento ai lavoratori transfrontalieri, la formulazione dell’articolo lascia chiaramente intendere che il nuovo regime fiscale coinvolgerà la totalità delle prestazioni erogate, indipendentemente dalla circostanza che il percettore sia stato frontaliere o meno”. Richiamando inoltre la Circolare n. 30 dell’11 agosto 2015 dell’Agenzia delle Entrate, la stessa Direzione ribadisce che “al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento connessa alle sole modalità di incasso della rendita, si ritiene che quando tali pensioni siano accreditate su conti elvetici senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, l’imponibile debba essere comunque assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5 per cento. Ciò in quanto l’assoggettamento ad imposizione ordinaria costituirebbe un trattamento discriminatorio, fondato sul mero luogo di incasso del reddito e non su una differenza di capacità contributiva”.
“Solleciterò l’Agenzia delle Entrate – conclude il deputato – perché emani quanto prima le pertinenti modalità operative che, si presume, non potranno differire da quanto disposto con la circolare n. 30 dell’11 agosto 2015 che già fornisce indicazioni per la dichiarazione dei redditi per i beneficiari che non hanno “canalizzato” in Italia le rendite AVS”.