Roma, 9 settembre 2024 - “E’ l’ennesima forzatura inaccettabile quella che porta avanti il centrodestra in Sicilia sulla rappresentanza delle donne siciliane nelle giunte. Perchè rispetto alla normativa nazionale, In Sicilia utilizzando strumentalmente la prerogativa dello Statuto, che prevede l’autonomia per l’ordinamento degli Enti locali, il Centrodestra vuole abbattere del 50% la rappresentanza di genere. Di fatto vogliono dimezzare ancora la presenza delle donne in giunta, dal 40 per cento (come nel resto d’Italia) al 20. Il PD ha proposto diversi emendamenti per recepire la quota nazionale e spero che all’Ars nessuno chieda il voto segreto ma che su un argomento del genere si proceda con voto palese. In ogni caso, il testo arriverà in aula il 15 di ottobre e per quella data il PD Sicilia ha organizzato una grande mobilitazione nelle piazze e nelle aule parlamentare denunciando questa grave situazione”. Così il segretario regionale del PD Sicilia e deputato Anthony Barbagallo, intervenendo oggi in conferenza stampa alla Camera, convocata per accendere i riflettori nazionali sul caso della discriminazione delle donne in politica in Sicilia. I numeri d’altronde parlano chiaro.
Eccone alcuni:
- 6 sindaci donne nei primi 50 comuni della Sicilia;
- 8 donne sindaco elette su 128 comuni al voto all’ultima tornata elettorale;
- 19 sindaci donne su 391 comuni siciliani;
- Nessuna donna sindaco nei comuni delle 3 province di Enna, Caltanissetta e Siracusa
Barbagallo nel corso delle sue 3 legislature all’Ars è stato primo firmatario del testo sul ddl sulla doppia preferenza di genere da applicare in Sicilia, testo tuttavia mai calendarizzato per la discussione a Sala d’Ercole.
Alla conferenza stampa erano presenti anche Roberta Mori, portavoce della conferenza nazionale delle Democratica, la capogruppo del PD alla Camera, Chiara Braga, le deputate Giovanna Iacono e Stefania Marino, la senatrice Annamaria Furlan.
“In questo momento in Sicilia la situazione è - prosegue- ulteriormente grave per altri due aspetti: la mancanza della doppia preferenza di genere per le elezioni dell’assemblea regionale siciliana per cui abbiamo, già chiesto fin dalla scorsa legislatura il commissariamento dell’Ars e della Regione. Stessa cosa, ed è il colmo, avverrà il 15 dicembre per le elezioni provinciali dopo 10 anni di commissariamento: anche in questo caso non è prevista la doppia preferenza regionale per i consigli provinciali e metropolitani. Queste sono forzature inaccettabili in palese violazione delle norme costituzionali”.
“Oggi denunciamo un’ingiustizia che si sta consumando sempre a danno di noi donne. In Sicilia si studia come aumentare le discriminazioni sotto ogni profilo: politico, sociale ed economico. L’Assemblea regionale (Ars) sta per discutere il ddl n,105 dove, all’art. 2, si riduce l’obbligo di alternanza di genere al 20 per cento nelle giunte dei comuni al di sopra dei tre mila abitanti. Già con l’Autonomia differenziata il Paese è stato abbondantemente scisso in due, ora questa ulteriore legge discriminatoria acuisce ancora di più le disuguaglianze e accentua la distanza dei comuni siciliani sul campo della rappresentanza di genere dal resto del Paese. Noi diciamo ‘no’ con un emendamento già presentato all'Ars”. Così la deputata siciliana del Pd, Stefania Marino, durante una conferenza stampa presso la Sala Berlinguer del gruppo dem alla Camera, insieme alla presidente del Gruppo Pd a Montecitorio Chiara Braga, i deputati siciliani Anthony Barbagallo e Giovanna Iacono, le senatrici Anna Maria Furlan, Vincenza Rando, il senatore Antonio Nicita e Roberta Mori, portavoce delle democratiche.
"Chiediamo a tutte e tutti – ha concluso Marino - uno scatto d’orgoglio e una legislazione nel rispetto dell’uguaglianza e della democrazia paritaria per gli enti locali e un’accelerazione anche per il processo di aggiornamento del sistema elettorale regionale con la previsione della doppia preferenza di genere. Dobbiamo fare sentire la nostra voce. Questa è una battaglia che riguarda tutte e tutti noi e il futuro delle prossime generazioni. Chiediamo che ci sia da parte di tutte le istituzioni, le organizzazioni e la società civile, anche a livello trasversale, un coinvolgimento per difendere la presenza di genere nelle giunte comunali siciliane. Ci vediamo il 15 ottobre davanti l’Ars per manifestare contro questa legge ingiusta e discriminatoria".
“Nella prossima legge di bilancio il PD proporrà emendamenti al governo per invertire la rotta e ricominciare a mettere più risorse in sanità ed investire in salute. Il rischio che la salute non sia più un diritto garantito è enorme soprattutto se non verrà fermata l'autonomia differenziata che favorisce la qualità della vita di pochi a scapito di molti”. Così il deputato dem Gian Antonio Girelli a seguito del settimo rapporto Gimbe presentato oggi al Senato.
“Come emerge dal report Gimbe – continua il parlamentare - il SNN rischia l'implosione in termini di capacità di garantire il diritto universale alla cura consegnando al mercato privato l’offerta sanitaria”. “È inaccettabile che 4,5 milioni di persone rinuncino alle cure così come è inaccettabile il calo dell'investimento in prevenzione”, conclude Girelli.
"L'indicazione di Francesco Saverio Marini è irricevibile nel metodo e nel merito. Si tratta, infatti, di una forzatura inaccettabile con un colpo di mano della maggioranza su una figura che è di garanzia. Ma è una scelta che palesa anche un evidente conflitto di interessi: non era mai stata indicata una figura che non avesse distacco e terzietà rispetto alle contingenze politiche del momento. Marini, invece, è stato l'estensore in particolare delle riforme sul Premierato e sull'Autonomia che dovrà essere giudicata a breve dalla Consulta. La destra sta tentando chiaramente di politicizzare la Corte delegittimandola in modo molto pericoloso per la tenuta del nostro sistema istituzionale. Un fatto inaudito che non possiamo accettare". Lo ha detto Piero De Luca, capogruppo Pd della commissione politiche UE.
“Dopo 3 mesi dall'approvazione dell'Autonomia differenziata non c'è stata alcuna semplificazione ma con le richieste delle regioni targate Lega si registra una moltiplicazione e un surplus delle procedure burocratiche delle intese. In particolar modo assistiamo a un vero spacchettamento della voce politica estera-export. Alla faccia della razionalizzazione della spesa e della costituzione del ministero del Made in Italy!”. Così il deputato dem Toni Ricciardi, vicepresidente del Gruppo Pd, intervenendo in Aula nella discussione generale sulla definizione dei LEP.
“Cosa sta facendo Cassese – continua il parlamentare - sull'Autonomia differenziata? Da analista che ha recuperato il principio dei cento uomini d'acciaio di Guido Dorso lo ha trasformato nel recupero dei cento uomini di plastica del governo Meloni. Sta rispolverando la teoria di Montesquieu sui climi per definire i LEP! Allora perché non provare con l'eugenetica, Darwin, o il fardello dell'uomo delle vallate del Nord che colonizza e si fa carico dell'arretratezza del Sud?” “Sugli aspetti socio-demografici è chiaro che il governo vuole tornare alle gabbie salariali, alla giungla retributiva e far saltare i sindacati” conclude Ricciardi.
“Oggi la Commissione presieduta da Sabino Cassese ha annunciato che per l’autonomia differenziata i LEP saranno definiti a dicembre. Il governo dovrebbe chiarire dove pensa di trovare i soldi per garantirli in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Mentre sulla manovra stanno già litigando, con un Giorgetti smentito dalla stessa Meloni sulle nuove fantasiose coperture, ci troviamo di fronte a una politica economica confusa e a una maggioranza che naviga a vista. Le promesse sull’autonomia differenziata rischiano di crollare sotto il peso di nuove tasse a carico dei soliti noti, mentre agli evasori continuano a concedere condoni, o con tagli ai servizi essenziali. Come sempre, saranno i cittadini a pagarne le conseguenze”.
Così la deputata Silvia Roggiani, segretaria regionale Pd Lombardia.
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
La Commissione VIII,
premesso che:
a distanza di poco più di un anno dall’acquisto di efficacia del nuovo Codice Appalti è possibile tracciare un primo bilancio relativo alle questioni critiche che permangono, o che sono emerse in fase di applicazione, e che impongono la necessità di una modifica;
l’articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78 della legge “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” fornisce lo strumento per intervenire, prevedendo che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi della delega;
si ricorda che l'approvazione del nuovo codice dei contratti pubblici costituisce uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che prevede, tra le riforme abilitanti – semplificazione e concorrenza – la semplificazione in materia di contratti pubblici;
il nuovo Codice dei contratti pubblici dovrebbe quindi essere uno strumento che, da un lato serve ad assicurare maggiore efficienza della spesa pubblica, dall’altro deve garantire un quadro regolatorio funzionale allo sviluppo e alla crescita del Paese;
per assicurare ciò occorre intervenire su più fronti per far sì che i principali ostacoli al raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e di maggiore concorrenza, annoverati tra la scarsa partecipazione delle PMI alle gare, la complessità delle procedure di appalto e il predominio dell’offerta più bassa tra i criteri di aggiudicazione, vengano rimossi;
in particolare, nel nuovo Codice appalti permangono, per quanto attiene i seguenti specifici aspetti - tra gli altri -, le seguenti criticità:
- l’articolo 8 “Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito” prevede il divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito e di applicazione del principio dell'equo compenso. Tuttavia, si rileva l'ampiezza delle possibili deroghe al divieto di prestazioni gratuite e all'applicazione del principio dell'equo compenso. Non sono infatti indicati, nello schema di decreto, i casi eccezionali che giustificherebbero l'affidamento di prestazioni gratuite, né tantomeno i casi in cui si possa derogare all'equo compenso e si ritiene che l'obbligo di un'adeguata motivazione costituisca un presidio troppo debole a fronte dell'ampiezza dei «casi eccezionali» che potrebbero giustificare la deroga;
- in merito al principio dell’“equivalenza di tutele per i lavoratori” occorre garantire che i CCLN applicati siano quelli sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e associazioni imprenditoriali più rappresentative, così da assicurare diritti e retribuzioni adeguate;
- occorre circoscrivere l’utilizzo dell’appalto integrato di cui all’articolo 44 alle sole ipotesi di effettiva necessità e utilità, in quanto è uno strumento che fornisce meno garanzie sulla qualità della progettazione e sulla prevenzione dei fallimenti e dell'eccessivo ricorso alle varianti;
- in maniera del tutto anticoncorrenziale, l'articolo 50 del nuovo codice appalti – confermando le misure introdotte dalla normativa emergenziale – prevede due sole modalità di affidamento sotto soglia: affidamento diretto e procedura negoziata senza bando. In aggiunta alle evidenti ricadute negative in tema di trasparenza, la maggiore criticità connessa a questa impostazione è rappresentata dal fatto che negli affidamenti diretti la valutazione è effettuata, di fatto, secondo un criterio del minor prezzo e che, nelle restanti e residuali ipotesi di ricorso a procedure negoziate senza bando, la norma consente alle stazioni appaltanti di ricorrere alternativamente o al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o a quello del prezzo più basso, senza alcun obbligo di motivazione circa la scelta. Questo determina un forte utilizzo del criterio del prezzo più basso che non consente di valorizzare aspetti quali la qualità del prodotto, dell'innovazione e della sostenibilità ambientale dello stesso;
- l’articolo 58 del Codice, per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, agli appalti, prevede che questi debbano essere suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Nella prassi, il ricorso a tale istituto è scarsamente praticato e l’obbligo di motivare la scelta di accorpare più appalti in un’unica procedura a evidenza pubblica (dimostrando, peraltro, i benefici derivanti da detta scelta rispetto alle altre soluzioni possibili), non è sempre osservato o conforme alle dettagliate prescrizioni normative, soprattutto in termini di pubblicità e conoscibilità. In questo contesto la stazione appaltante può e deve svolgere un ruolo importante procedendo alla suddivisioni in lotti per consentire la partecipazione delle PMI e, contestualmente, arginare il subappalto a cascata;
- in relazione in particolare all'istituto del subappalto ex articolo 119 del nuovo codice appalti, previsto dall'ordinamento europeo e nazionale per favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese e per consentire in specifiche circostanze una più efficiente organizzazione del lavoro in relazione all'esecuzione di parti di lavorazioni e servizi ben individuati già dichiarati dall'appaltatore in fase di gara, si ritiene opportuno intervenire sul rischio concreto che il già previsto divieto di ribasso sui costi della manodopera e della sicurezza venga di fatto aggirato, come spesso avviene, ricorrendo a ribassi su altre componenti di prezzo. Occorre pertanto prevedere che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Inoltre, in considerazione del numero di addetti impiegati nei servizi, sarebbe opportuno integrare l’attuale previsione dell’art. 119 comma 14 al fine di prevedere la verifica dell’adeguatezza del costo del lavoro sostenuto nella esecuzione dei servizi, allo stato attuale previsto solo per i lavori pubblici; in generale, ferma restando l’esigenza di agire nelle sedi competenti nell’ambito del ciclo di revisione delle Direttive per sollecitare interventi volti ad arginare alcuni eccessi, il nuovo articolo 119 del codice non garantisce un adeguato governo e gestione dell’istituto del subappalto, stante l’ampia discrezionalità che residua in capo alla stazione appaltante nell’individuazione delle prestazioni escluse;
- all’articolo 60, “revisione dei prezzi”, invece degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie occorre recepire il riferimento, espressamente contenuto nella legge delega (articolo 1, comma 2, lettera g)), alla variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente in quanto potrebbe accadere che un determinato contratto sia interessato da aumenti significativi che non verrebbero adeguatamente considerati se il riferimento è l’indice riferito alla totalità dei contratti vigenti a livello nazionale. Si dovrebbe prevedere espressamente un riferimento a tutte le categorie di affidamento, ossia lavori, servizi e forniture e disciplinare l'attuazione delle clausole di revisione; occorre inoltre chiarire i dubbi interpretativi riguardanti la soglia di attivazione delle clausole e la percentuale da liquidare;
- articoli 62 e 63 concernenti la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Gli obiettivi di riduzione del loro numero e di maggiore qualificazione delle stesse appaiono depotenziati in ragione della mancata previsione di disposizioni finalizzate a garantirne un dimensionamento ottimale sia dal punto di vista territoriale di riferimento, sia dal punto di vista degli organici, con particolare riguardo al personale di elevata professionalità tecnica, giuridica ed economica, nonché alla mancata previsione della possibilità di ricorrere, in via temporanea, anche all'utilizzo di professionalità esterne; inoltre, il codice individua la soglia degli affidamenti diretti per servizi e forniture nonché prevede l'innalzamento fino a 500.000 euro (rispetto ai 150mila previgenti) dell'obbligo della qualificazione delle stazioni appaltanti per l'affidamento di contratti di lavori pubblici: le procedure di affidamento di importo inferiore possono invece essere gestite da tutte le stazioni appaltanti;
- articolo 67 in materia di “consorzi non necessari” rispetto al codice precedente, prevede, al comma 4, soltanto per i consorzi stabili l’indicazione in sede di gara della consorziata per la quale il consorzio concorre. Seppur sia scontato che anche i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane concorrano di norma per conto delle proprie consorziate, che eseguiranno le prestazioni, manca un’analoga previsione di indicazione in sede di gara della consorziata esecutrice per tali soggetti. Se la mancanza di tale previsione venisse interpretata nel senso di consentire che il consorzio possa concorrere senza indicare in sede di gara la consorziata esecutrice, ciò renderebbe impossibile sia la verifica dei requisiti di ordine generale della consorziata, sia la verifica sul rispetto del divieto di contemporanea partecipazione alla gara da parte del consorzio e della consorziata esecutrice. ANAC, con il Bando Tipo n. 1/2023 ha confermato che, pur in assenza di espressa previsione normativa, anche i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane debbano indicare in sede di gara la consorziata esecutrice. In sede di correttivo al codice, si ritiene opportuno specificare tale obbligo, al fine della massima chiarezza. Ugualmente, andrebbe chiarito che, nel caso in cui la consorziata designata sia a sua volta un consorzio di cooperative o un consorzio artigiano, questo sia a sua volta tenuto a indicare per quale consorziata concorre (c.d. “designazione a cascata”);
- articolo 108 “offerta economicamente più vantaggiosa”, è da giudicare negativamente l'eliminazione del tetto massimo al 30 per cento per il punteggio economico, che potrebbe comportare un'applicazione surrettizia del criterio del massimo ribasso invece dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per tale motivo, occorrere ripristinare tale tetto, dedicando la quota restante alla componente qualitativa;
IMPEGNA IL GOVERNO
ad adottare, ai sensi del comma 4, articolo 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78, un decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, valutando la possibilità di inserirvi le seguenti modificazioni:
- in materia di equo compenso (art. 8), confermare espressamente il principio dell’equo compenso delle prestazioni professionali nell’applicazione del codice degli appalti prevedendo, conseguentemente, l’applicabilità di ribassi solo sulle spese accessorie;
- all’art. 11 prevedere, in relazione al principio dell’ “equivalenza di tutele per i lavoratori”, che il CCNL sia individuato attraverso il codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL in sede di acquisizione del contratto nell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, e prevedere, in luogo della dichiarazione di equivalenza, un altro contratto di cui il CNEL abbia riconosciuto l'equivalenza; prevedere l'estensione della previsione che impegna le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ad assicurare, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto, anche al contraente principale. In ogni caso, per quanto riguarda gli appalti di lavori edili (allegato X D.LGS 81/2008) prevedere che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indichino nei bandi e negli inviti come contratti collettivi applicabili i contratti collettivi di cui ai codici CNEL F012, F015, F018;
- in materia di “appalto integrato” (art. 44) circoscrivere la possibilità di ricorrere all’appalto integrato prevedendo che la stazione appaltante o l'ente concedente motivi la scelta di ricorrervi con riferimento sia in relazione agli importi complessivi dell'opera, sia in relazione alle esigenze tecniche, ai casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori;
- in materia di “affidamenti sottosoglia” (art. 50), nelle procedure di affidamento sia garantita adeguata pubblicità preventiva e successiva per scongiurare eventuali abusi nell’utilizzo dell’affidamento diretto e della procedura negoziata senza bando per acquisizioni per importi “sottosoglia”, prevedendo, al contempo, la riduzione della soglia a 2.5 milioni entro la quale si può fare ricorso alla procedura negoziata senza bando nel «sottosoglia» e della soglia per gli affidamenti diretti degli appalti di servizi e forniture da 140mila euro a 100 mila euro e da 140mila a 75mila euro per i servizi di ingegneria e architettura, al fine di garantire una maggiore tutela della concorrenza e della trasparenza negli affidamenti;
- con riguardo alla suddivisione in lotti (art. 58) rafforzare tale l’obbligo, anche al fine di garantire il massimo controllo da parte delle stazioni appaltanti sugli appalti da realizzare e limitare il fenomeno della catena lunga dei subappalti, prevedendo altresì l’obbligo per le stazioni appaltanti di invio all’ANAC della motivazione della mancata suddivisione in lotti, così da darne evidenza pubblica e permettere una valutazione di tale scelta;
- in merito alle clausole di revisione dei prezzi (art. 60), in luogo degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, occorre recepire il riferimento, espressamente contenuto nella legge delega (articolo 1, comma 2, lettera g)), alla variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente e prevedere espressamente un riferimento a tutte le categorie di affidamento, ossia lavori, servizi e forniture. Chiarire l’ambito applicativo della clausola di revisione dei prezzi prevedendo, con riferimento ai contratti ad esecuzione istantanea ed ai contratti di durata pluriennale ad esecuzione continuativa e periodica, l’obbligo di avviare una apposita istruttoria da parte della stazione appaltante volta a verificare, in contraddittorio, la presenza delle circostanze necessarie alla sua attivazione. Chiarire, inoltre, che la soglia di variazione dei prezzi del 5% costituisca unicamente la soglia di attivazione del meccanismo revisionale, mentre l’80% da liquidare sia calcolato rispetto all’intera variazione intervenuta, e non solo alla parte eccedente il 5%. Con specifico riferimento ai settori speciali, prevedere l’integrazione degli indici ISTAT di revisione dei prezzi con indici idonei a rappresentare il comparto dei settori speciali legati all’energia;
- in materia di “qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza” (art. 62 e 63), per i lavori, sia valutata una revisione al ribasso della soglia di 500mila euro per l'obbligo di qualificazione della staziona appaltante, prevedere interventi maggiormente incisivi finalizzati alla riduzione delle stazioni appaltanti e, in parallelo, ad una loro qualificazione e specializzazione, mediante un’adeguata dotazione di organico e prevedendo un sistema di formazione permanente degli addetti, con particolare riferimento alla materia ambientale e del lavoro, con particolare riferimento a quelli chiamati a svolgere la funzione di RUP, implementando compiutamente la digitalizzazione delle procedure e interoperabilità tra i vari istituti ed enti;
- in materia di consorzi non necessari” (Art. 67) prevedere che qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), sia tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;
- in materia di “requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti” (art. 100 e 109) prevedere, con particolare riferimento alle attività nel settore dell’edilizia, tra i requisiti di ordine speciale richiesti il possesso di una qualificazione dell’operatore economico basato su criteri di salute e sicurezza e includere, nella presentazione delle offerte, oltre alla presentazione dei documenti che comprovano la corretta situazione dei versamenti contributivi e retributivi da parte dell’operatore economico che risponde al bando, anche un certificato degli infortuni occorsi nell’impresa partecipante per carenze di sicurezza, emesso dall’INAIL, e prevedere che, qualora tale comportamento sia reiterato nel tempo, lo stesso sia causa di esclusione automatica dell’operatore economico. Prevedere che i dati relativi agli infortuni occorsi nell’impresa partecipante per carenze di sicurezza siano un elemento di valutazione dei requisiti reputazionali dell’impresa nell’ambito della gestione del sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni da parte dell’Anac;
- per quanto riguarda le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee (art. 108), prevedere che le stazioni appaltanti procedano all'aggiudicazione dei relativi appalti esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nell'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, prevedere che il criterio del minor prezzo possa essere utilizzato «esclusivamente» per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera, introducendo altresì l'obbligo di motivazione in capo alla stazione appaltante in caso di utilizzo del criterio del minor prezzo; prevedere, in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dall'importo assoggettato al ribasso;
- in materia di subappalto (art. 119): 1) a tutela delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano in regime di subappalto e dei lavoratori delle stesse, l'affidatario sia obbligato a dichiarare già al momento dell'offerta quali lavorazioni o servizi intenda appaltare, nonché i relativi valori economici, e a corrispondere al subappaltatore l'intero importo relativo alla lavorazione o servizio, così come aggiudicato dalla stazione appaltante senza alcun ribasso su alcuna componente di prezzo e indicandone il relativo importo economico, ribadendo la priorità sui costi della manodopera e della sicurezza, ma impedendo che ulteriori ribassi possano indirettamente incidere sull'organizzazione delle prestazioni o sulla tenuta economica della impresa subappaltatrice; 2) sia in ogni caso limitato il ricorso al subappalto a un solo livello aggiuntivo; 3) integrare l’attuale previsione dell’art. 119 comma 14 al fine di prevedere la verifica della congruità della incidenza della mano d'opera anche nella esecuzione dei servizi, da verificare mediante la Piattaforma Mocoa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”; 4) chiarire che, in caso di affidamento del contratto di appalto a un consorzio, la titolarità a stipulare eventuali contratti di subappalto sia in capo all'impresa indicata dal consorzio come esecutrice;
- in materia di offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108) sia previsto che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzi gli elementi qualitativi dell'offerta e individui criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine, sia previsto che la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. Per i settori speciali, tenuto conto che le stazioni appaltanti sono tecnicamente più qualificate, si preveda che il punteggio riconosciuto alla componente tecnica e qualitativa dell’offerta sia preponderante rispetto a quello previsto per la componente economica, considerato, peraltro, che, nel caso di appalti tecnicamente complessi, l’eccessiva attenzione al ribasso proposto in sede di offerta si trasforma spesso in rincari in fase di esecuzione o nella successiva manutenzione dell’opera o del prodotto;
- riguardo la composizione cabina di regia (allegato v.3), sia integrata la composizione della Cabina di Regia con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dal Ministero del lavoro.
BRAGA, SIMIANI, CURTI, EVI, FERRARI
“Hanno chiamato questo DDL "Lavoro", ma questo nome è un ossimoro se guardiamo al contenuto. La domanda è: questo decreto migliora la vita di un giovane precario o di un lavoratore che da 30 anni fa lavori faticosi, rischiosi, usuranti? La risposta è no. Questo decreto non aggiunge nulla nemmeno per i lavoratori dei porti italiani per i quali stralcia sia lo sblocco del fondo di anticipo pensionistico, sia il riconoscimento di lavoro usurante per chi lavora in quota, di notte, con ogni tempo atmosferico, con ritmi pressanti fino a 66, 67 anni - così la deputata e vice presidente PD Valentina Ghio nella discussione del suo emendamento al DL Lavoro in aula alla Camera. “Ma il Governo non si occupa di loro – conclude Ghio - si ricorda dei porti per annunciare improbabili privatizzazioni per fare cassa e spezzettamenti con l'autonomia differenziata che indebolirà gli scali e ad ogni occasione concreta disattendono la tutela del lavoro”.
“Mi pare che Fedriga sia nervoso e preoccupato e ne ha valido motivo. Forza Italia ormai esprime sia pur tardivamente il proprio palese dissenso rispetto a una riforma secessionista che Spacca il Paese, aumenta la burocrazia e peggiora la competitività dell'Italia intera. Peraltro, la raccolta firme sul referendum ha registrato una straordinaria mobilitazione popolare che il governo e la destra farebbero bene a non sottovalutare. I cittadini hanno compreso il pericolo legato all’attuazione di questa riforma disastrosa si sono attivati. Del resto, in seguito al successo delle mobilitazioni referendarie, qualche esponente della destra, collega di partito proprio di Fedriga- addirittura sta pensando a come depotenziare questo strumento. Una proposta sconcertante con i populisti sedicenti patrioti che hanno paura delle decisioni del popolo. Si domandassero perché in tanti si sono espressi contro questa legge o chiedono di modificare la normativa sulla cittadinanza, invece di fare proposte volte a ridurre gli spazi democratici e partecipativi. Credo che la riforma sarà un boomerang per la destra, come dimostrano le tensioni nella maggioranza delle ultime ore. Non potrebbe essere diversamente. Con l’autonomia leghista mancheranno risorse per i servizi essenziali al Sud, si aggraveranno le disuguaglianze e si renderà meno forte e dinamico il Paese. È la ragione per la quale sono contrari tutti, penso a Bankitalia, CEI, Confindustria, pediatri o sindacati”. Lo scrive Piero De Luca, capogruppo Pd della commissione bicamerale questioni regionali.
Il Ddl Lavoro non è solo un’occasione mancata. E’ un intervento senza capo, né coda, che serve solo ad allargare le maglie della precarietà e a fare qualche favore agli amichetti di questa destra soprattutto sul piano fiscale. Si tratta di un’operazione pericolosissima i cui effetti ricadranno soprattutto sulle giovani generazioni, alle quali ormai non viene offerto altro che contratti senza tutele e salari da fame rispetto agli altri coetanei europei. Pensavano di approvarselo calpestando il diritto dell’opposizione a presentare emendamenti e condurre una battaglia sul merito. Grazie all’iniziativa del Pd si sono riaperti i termini per gli emendamenti e domani in Aula torneremo a discutere di salario minimo, opzione donna e contratti a termine. Ci batteremo per abrogare gli articoli che liberalizzano i contratti di somministrazione e che eliminano il divieto di dimissioni in bianco. Un colpo all’autonomia delle donne. Consiglio alla destra di mettersi comoda: non rimarremo zitti davanti a questa ennesima deregulation del mercato del lavoro”.
Lo dichiara il capogruppo del Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.
“Ribadiamo che quando si approccia allo Statuto del Friuli Venezia Giulia va seguito il principio di autonomia e specialità di quella regione. La modifica di tale statuto attraverso legge costituzionale è da considerare solo come extrema ratio perché c'è il rischio di rendere ordinarie anche le regioni a statuto speciale con un vulnus dell'assetto istituzionale. Non servono petizioni di principio ma disegni riformatori. La riforma sembra molto più un favore nei confronti dell'attuale governatore Fedriga verso il suo terzo mandato”. Lo dichiara il deputato Andrea Casu, Segretario d'Aula a Montecitorio intervenendo sulle modifiche alla legge costituzionale sullo Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.
“Quindi – continua Casu - nessuna nuova cassetta degli attrezzi senza sapere quale sia l'esito compiuto, atteso e perseguito. Siamo favorevoli a enti sovracomunali non elettivi e alla stabilizzazione del numero dei consiglieri regionali in Fvg ma non pensiamo che sia necessaria una riforma costituzionale”.
Il Comitato referendario per l'abrogazione della riforma sulla Autonomia differenziata ha consegnato in Corte di Cassazione oltre 1milione e 300mila firme.
Un segnale chiarissimo: il Paese non vuole essere diviso e per questo si è mobilitato in massa contro una legge secessionista, iniqua e pericolosa, una legge che indebolisce l'Italia intera e produrrà effetti devastanti soprattutto al Sud.
Il primo passo è compiuto, ma non ci fermeremo. Continueremo con tutte le nostre forze a difendere l'unità e la coesione nazionale.
Così in una nota il capogruppo democratico in commissione affari europei della camera, Piero De Luca.
"Da lombardo e da appartenente ad una cultura politica che ha una grande considerazione dell'autonomia penso che uno dei motivi per cui il giudizio del Pd e non solo è fortemente negativo è che questo provvedimento è la negazione della vera autonomia. Autonomia a mio giudizio è il riconoscimento del ruolo dei territori, dei comuni, nella capacità di avere degli obiettivi nazionali ed europei che vengono costruiti attraverso la lettura e la responsabilizzazione dei territori. Autonomia significa mettere assieme e non dividere. Non è creare dei piccoli potentati come le Regioni ma ci deve essere unità soprattutto su alcuni argomenti, penso all'energia, mercato internazionale, ambiente, sanità. Il covid non ci ha insegnato niente rispetto ad una frammentazione regionale insostenibile". Lo ha detto il deputato del Pd, Gian Antonio Girelli, intervistato a Montecitorio.
Sarracino: Cassese riferisca subito al Parlamento
“Il comitato del Clep continua ad andare avanti come se nulla fosse nonostante le richieste venute dalle opposizioni. Alla luce di alcune anticipazioni di stampa abbastanza inquietanti sui criteri per la definizione dei Lep, riteniamo assolutamente urgente l’audizione del professor Cassese. Troviamo infatti incredibile il continuo accanimento nei confronti del sud e delle aree interne da parte della destra e per questo continueremo a batterci in difesa della coesione e dell’unità nazionale” così in una nota il responsabile nazionale mezzogiorno del Pd, il deputato Marco Sarracino.
Calcolo Lep ha effetti politici e sociali, parlamento non può essere scavalcato
Anche i componenti democratici della commissione bicamerale per le questioni regionali hanno chiesto l’audizione del presidente del Comitato per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, il prof. Sabino Cassese. “Non accetteremo che un organismo tecnico definisca in modo asettico al di fuori del parlamento i criteri di calcolo dei Lep, i cui effetti politici e sociali sono sotto gli occhi di tutti, peraltro con modalità che potrebbero penalizzare le aree più fragili del Paese. Camera e Senato non possono essere scavalcati ma devono essere pienamente coinvolti”, hanno dichiarato i commissari dem Piero De Luca, Claudio Stefanazzi, Daniele Manca, Nicola Irto, Andrea Martella, Emiliano Fossi, Andrea Gnassi.