Istituzioni

La nuova legge elettorale

12/10/2017

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE

Candidati indicati con chiarezza sulle schede, sia nei collegi uninominali che per quelli plurinominali con liste cortissime; rapporto più stretto tra eletto ed elettore; sistema elettorale misto identico per le due Camere; possibilità di dare vita a coalizioni nazionali. Questi gli aspetti principali della nuova legge elettorale, approvata alla Camera con il consenso della maggior parte delle forze presenti in Parlamento, di maggioranza e di opposizione.

 

232 deputati alla Camera e 116 senatori sono eletti in collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui vince il candidato più votato, mentre l'assegnazione dei restanti seggi avviene con metodo proporzionale, nell'ambito di collegi plurinominali. 

Le soglie di sbarramento nazionali sono del 10% per le coalizioni e del 3% per le liste.

I partiti possono presentarsi da soli o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale e i partiti coalizzati presentano candidati unitari nei collegi uninominali.

L’elettore esprime un unico voto che vale per una lista proporzionale bloccata corta ( da due al massimo 4 nomi di candidati sulla scheda e, quindi, conoscibili) in una circoscrizione plurinominale e per il candidato nel collegio uninominale. 

 

CAMERA

Come si eleggono i 630 deputati

232 con sistema maggioritario dove vince chi ottiene più voti nei collegi uninominali (231 collegi uninominali - che comprendono 6 del Trentino Alto Adige/Sud Tirolo, 2 del Molise – cui si aggiunge 1 collegio uninominale in Valle D’Aosta).

386 con sistema proporzionale tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento .

12 eletti nella circoscrizione estera.

 

SENATO

Come si eleggono i 315 senatori

116 con sistema maggioritario dove vince chi ottiene più voti nei collegi uninominali (che comprendono 6 collegi uninominali  del Trentino Alto Adige/Sud Tirolo, 1 collegio uninominale in Valle D’Aosta).

193 con sistema proporzionale tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento.

6 eletti nella circoscrizione estera

 

EQUILIBRIO DI GENERE

Specifiche disposizioni sono dettate ai fini del rispetto del principio dell’equilibrio di genere.

Innanzitutto, sia alla Camera, sia al Senato, a pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere.

Alla Camera:

- nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all’unità più prossima;

- nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, nella posizione di capolista;

Al Senato

Le stesse previsioni sono stabilite a livello regionale ed è compito dell’ufficio elettorale regionale assicurarne il rispetto

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