26/04/2023
Luciano D'Alfonso
Laus, Malavasi, Forattini, Vaccari, Ubaldo Pagano, Ghio, Marino, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Girelli, Berruto, Carè, Ciani, Lai, Bonafè.
3-00345

Al Ministro per le disabilità, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:

   l'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successivamente integrato con l'articolo 24 comma 9, della legge n. 104 del 1992 ha introdotto il P.e.b.a., Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, uno strumento necessario per monitorare e superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio;

   il P.e.b.a., di cui ogni ente locale dovrebbe dotarsi, è teso a rilevare e classificare tutte le barriere architettoniche presenti in un'area circoscritta e può riguardare edifici pubblici o porzioni di spazi pubblici urbani;

   dalla sopra indicata legge del 1986 ad oggi le finalità e i contenuti del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche si sono, di fatto, arricchiti delle progressive stratificazioni normative, internazionali – Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata nel 2006 – e nazionali – decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 4 ottobre 2013;

   è opinione degli interroganti che governare l'insieme delle caratteristiche spaziali e organizzative dell'ambiente che ci circonda, possa incidere sulle capacità di fruizione da parte di chiunque, anche in relazione all'età, in situazione temporanea o permanente di ridotta attività motoria, psicosensoriale e cognitiva;

   l'adozione del P.e.b.a. rende percepibile nei territori il principio di eguaglianza sostanziale, per cui situazioni diverse comportano differenti trattamenti e, altresì, implicano un ruolo maggiormente attivo da parte delle persone disabili nel costruire la propria vita, se non altro nel senso di vederle come persone che hanno sì necessità di ricevere, ma sono capaci anche di dare, svolgendo un ruolo attivo nella società;

   risulta agli interroganti che ad oggi, alcune regioni, come l'Abruzzo non abbiano ancora approvato il P.e.b.a., e che quindi siano sprovviste di un registro regionale telematico dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche, necessario per monitorarne e promuoverne l'adozione del piano da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane –:

   se i Ministri siano al corrente della situazione esposta in premessa e, per quanto di loro competenza, non ravvisino l'urgenza di promuovere iniziative di competenza al fine di rendere certa l'adozione nelle regioni del nostro Paese del registro telematico regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (P.e.b.a.);

   quali siano i dati aggiornati, aggregati e distinti per regione, relativi all'adozione del P.e.b.a.