Giustizia

La riforma del processo penale

30/09/2015
DDL PENALE. COME CAMBIA IL PROCESSO, LA RIFORMA IN PILLOLE
 
Semplificazione delle impugnazioni e giustizia riparatoria, tempi certi per l’esercizio dell’azione penale e interventi sull’udienza preliminare e sui riti alternativi, più garanzie per gli imputati e le vittime. E poi stretta sui ‘reati di strada’, limiti alla pubblicabilità delle intercettazioni e riordino dell’ordinamento penitenziario. Sono numerose e rilevanti le misure approvate dalla Camera nell’ambito della riforma del processo penale. In vista del voto finale che si terrà domattina, ecco le principali novità.

Estinzione reato per condotte riparatorie. Nei reati procedibili a querela il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ripara interamente il danno mediante restituzione o risarcimento ed elimina le conseguenze del reato. La regola è che il danno sia riparato prima che abbia inizio il dibattimento. Una delega, infine, affida al governo il compito di estendere la procedibilità a querela anche ai reati che arrecano offese di modesta entità salvo che la persona offesa sia incapace (per età o infermità).

Ampliamento diritti parte offesa. A 6 mesi dalla denuncia la persona offesa ha diritto di conoscere lo stato del procedimento, attribuendole così un potere di controllo e stimolo all’attività del pm. Alla persona offesa inoltre si dà anche più tempo per opporsi alla richiesta d’archiviazione, che nel caso di furto in abitazione dovrà in ogni caso esserle comunicata.

Furti e rapine. Aumenta la pena minima per furto in abitazione (ora sarà da 3 a 6 anni), per furto aggravato (da 2 a 6 anni) e rapina semplice (da 4 a 10 anni) e aggravata.

Voto scambio politico-mafioso. Pene in aumento anche per il voto di scambio politico-mafioso, che dagli attuali 4-10 anni passerà a 6-12.

Tempi certi indagine. Il rinvio a giudizio o l’archiviazione dovranno essere chiesti dal pm entro 3 mesi, prorogabili di altri 3 dal pg presso la corte d’appello se si tratta di casi complessi, dalla scadenza di tutti gli avvisi e notifiche di conclusa indagine. Per i delitti di mafia e terrorismo il termine però sale automaticamente a 12 mesi. In caso di inerzia del pm c’è l’avocazione d’ufficio del fascicolo disposta dal pg. E’ poi previsto uno specifico potere di vigilanza del pg sulla tempestiva e regolare iscrizione nel registro degli indagati. Una norma transitoria riserva comunque i nuovi termini alle notizie di reato iscritte dopo l’entrata in vigore della riforma.

Limiti a poteri gup/gip. Nell’udienza preliminare è soppresso il potere del giudice di esercitare la supplenza dei poteri-doveri di indagine del pm. Rimane invece salva la facoltà del giudice di disporre l’acquisizione di prove decisive ai fini del proscioglimento dell’imputato. Se dopo le ulteriori indagini ordinate dal gip (a seguito di una prima richiesta di archiviazione), il pm richiede nuovamente l’archiviazione e non vi è opposizione della persona offesa, il gip non può ordinare l’‘imputazione coatta’.

Colloqui con difensore. Nel corso delle indagini preliminari per i reati di mafia e terrorismo il giudice può differire il colloquio dell’arrestato con il proprio avvocato per un massimo di 5 giorni.

Inammissibilità decisa da giudice a quo. In presenza di specifici vizi formali, come ad esempio il difetto di legittimazione o la violazione dei termini, spetterà allo stesso giudice che ha emanato l’atto dichiarare anche l’inammissibilità dell’impugnazione. Superato questo primo filtro, il giudice dell’impugnazione può comunque dichiarare inammissibile il gravame.

Concordato sui motivi d’appello. Le parti potranno accordarsi su alcuni motivi d’appello condivisi, sempre con il vaglio del giudice. E’ prevista l’emanazione di linee guida da parte del pg presso la Corte di appello per i pm di udienza.

Appello contro proscioglimento. Nel caso di appello del pm contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione di una prova dichiarativa (ad esempio una testimonianza) il giudice di appello dovrà rinnovare l’istruttoria.

Motivi appello più rigorosi. Si rendono più rigorosi e specifici a pena di inammissibilità i motivi di appello, così come sono scanditi con maggiore puntualità i requisiti della sentenza in modo da rendere più agevole e al tempo stesso semplificare le impugnazioni.

Deflazione ricorsi cassazione. Il ricorso per cassazione subisce un incisivo restyling. Da un lato aumentano le sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità dei ricorsi, dall’altro si introduce una disciplina semplificata per l’inammissibilità per vizi formali nei casi in cui non sia già stata dichiarata dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. E’ poi previsto che in caso di ‘doppia conforme’ di assoluzione il ricorso per cassazione possa essere proposto solo per violazione di legge. Si allargano inoltre le ipotesi di annullamento senza rinvio.

Stretta su ricorsi cassazione dopo patteggiamento. Il ricorso, deciso dalla Corte in forma semplificata, è limitata ai vizi della espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza o all’illegalità della pena o delle misure di sicurezza. Il potere di correggere l’errore materiale è attribuito allo stesso giudice che ha emesso la sentenza.

Decreto penale di condanna. Per incentivarne l’utilizzo si consente al giudice, nel determinare la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, di tener conto anche della condizione economica dell’imputato e si abbassa da 250 a 75 euro il valore di conversione di un giorno di reclusione.

Abbreviato. Una volta che il giudizio abbreviato è stato chiesto e accettato dal giudice non potranno più essere riproposte questioni di competenza territoriale e le nullità, se non assolute, saranno sanate. Quando l’imputato fa richiesta di abbreviato condizionato a una integrazione probatoria contestualmente può fare domande subordinate di ‘abbreviato secco’ o patteggiamento. E’ stato introdotto uno sconto di pena maggiorato (della metà) per le contravvenzioni.

Intercettazioni. Il governo dovrà predisporre norme per evitare la pubblicazione di conversazioni irrilevanti ai fini dell’indagine e comunque riguardanti persone completamente estranee attraverso una selezione del materiale relativo alle intercettazioni. Nessuna restrizione dunque quanto ai reati intercettabili, ma anzi si semplifica il ricorso alle intercettazioni per i reati contro la pubblica amministrazione. Nella delega non c’è alcuna previsione di pene carcerarie a carico dei giornalisti.

Registrazioni fraudolente. E’ prevista la delega per punire (fino a 4 anni) la diffusione di captazioni fraudolente di conversazioni tra privati diffuse al solo fine di recare a taluno danno alla reputazione e all’immagine. La punibilità è esclusa quando le riprese o registrazioni costituiscono prova di un processo o sono utilizzate per l’esercizio del diritto di difesa e del diritto di cronaca.

Processi a distanza. Viene ampliato il ricorso ai collegamenti in video nei processi di mafia e terrorismo precisando che la partecipazione al dibattimento a distanza diviene la regola per chi si trova in carcere (anche in caso di udienze civili) e per i ‘pentiti’ sotto protezione. L’eccezione (ossia la presenza fisica in aula) può essere prevista dal giudice con decreto motivato ma non vale mai per i detenuti sottoposti al 41 bis.

Riforma ordinamento penitenziario. Il governo, sulla base di precise linee guida, è delegato a risistemare l’ordinamento penitenziario facilitando tra l’altro il ricorso alle misure alternative, eliminando automatismi e preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari, valorizzando il lavoro e riconoscendo il diritto all’affettività. Dai benefici restano comunque esclusi i condannati all’ergastolo per mafia e terrorismo e i casi di eccezionale gravità e pericolosità.

 

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