Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
la legge n. 214 del 2023, legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, ha ridefinito il quadro regolatorio in materia di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche stabilendo che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di 10 anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 in sede di Conferenza unificata;
la legge n. 214 del 2023 ha disposto la salvaguardia dell'efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo delle concessioni già assegnate ex decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
la richiamata legge n. 214 del 2023, articolo 11, comma 6, ha altresì previsto che, al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non già rinnovate ai sensi della previgente disciplina conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025;
il confronto tecnico in Conferenza unificata per l'emanazione delle linee guida recanti i criteri per l'assegnazione delle nuove concessioni, protratto per svariati mesi, non ha condotto alla definizione dell'intesa, per una sostanziale distanza tra la proposta formulata dal Ministero a tutela dei principi di concorrenza e le richieste avanzate dalle regioni;
ad oggi manca la disciplina di riferimento, a tutela dei principi di parità di accesso, parità di trattamento e concorrenzialità, per effettuare le procedure selettive, tenuto conto del fatto che la previgente disciplina nazionale e regionale in materia è stata ritenuta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla magistratura amministrativa contrastante con il diritto comunitario e pertanto da disapplicare;
al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 della legge n. 214 del 2023, scadono i titoli in essere non rinnovati ai sensi della previgente disciplina –:
se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative normative volte ad estendere l'ambito temporale di applicazione della norma di validità dei titoli e ogni opportuna iniziativa per definire, nel rispetto dei principi comunitari, le linee guida per l'assegnazione dei posteggi, onde consentire ai comuni di procedere alle assegnazioni e dando certezze agli operatori economici.