Diritti

Approvata la legge sul testamento biologico

20/04/2017

Con umiltà e con rispetto, oggi 14 dicembre 2017, possiamo dire che il testamento biologico è legge. Dopo che a marzo la Camera aveva detto sì, è arrivato anche il via libera del Senato.

Una legge che in alcun modo vuole introdurre l’eutanasia ma semplicemente evitare l’accanimento terapeutico. Accettare di non poter impedire la morte, accettare i limiti della condizione umana.

Questa legge rispetta la vita, con l’obiettivo di tutelare i pazienti, le loro famiglie, i medici e il personale sanitario.

La nostra guida è stato l’art 32 della Costituzione, che al secondo comma stabilisce che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Per i diritti civili questa è stata una legislatura straordinaria.

 

Principi base:

  1. Consenso informato. Ela base di legittimità del trattamento sanitario (art. 32 Cost. “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”) fino alle estreme conseguenza cioè alla possibilità di chiedere l’interruzione delle cure. Non si porta questa libertà fino a legittimare l’eutanasia come atto che porta rapidamente alla morte né si prevede il suicidio assistito. Il testo, quindi, si basa sulla distinzione che rifiutare le cure non è eutanasia, “il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale” … (Cassazione sent.21748 del 2007 Englaro)
  2.  Relazione di cura tra medico e paziente. Relazione (non alleanza che è un obiettivo da raggiungere) come processo dinamico in costruzione progressiva nella quale anche altri attori, familiari, amici, equipe sanitaria intervengono. L’obiettivo è la salute intesa come la intende l’Oms e cioè il miglior stato di benessere fisico psichico relazionale conseguibile dalla persona curata alle condizioni date. “Cura”, quindi, non come mero accudimento contrapposto alla terapia ma come farsi carico del malato in modo complessivo. Si cura la persona e non solo un corpo. Una persona con la proprie idee, le proprie relazioni affettive, la propria storia personale, la propria fede religiosa.
  3. Per questo insieme di ragioni il testo parte dal consenso informato e ne fa il suo cardine proseguendo poi con le Dat (Disposizioni anticipate di trattamento) e con il nuovo strumento della pianificazione anticipata delle cure.

Contenuto del provvedimento

Art. 1 Consenso informato

1.       Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata ed è l’atto fondante della relazione di cura tra paziente e medico.

2.       Ognuno ha il diritto di conoscere la proprie condizioni di salute riguardo alla diagnosi e alle terapie proposte. Può anche rifiutare le informazioni o indicare qualcuno che le riceva per suo conto.

3.       Il consenso deve essere scritto o registrato con mezzi informatici ed inserito nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.

4.       Ognuno può accettare, rifiutare la cura o revocare il consenso, anche quando questo comporti l’interruzione del trattamento compresa la nutrizione e idratazione artificiale.

5.       Il rifiuto o la rinuncia del trattamento sanitario non comporta l’abbandono terapeutico. Viene sempre assicurato l’erogazione delle cure palliative così come previste dalla legge 38/2010.

6.       Il medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente ed è esente da responsabilità civile e penale.

7.       Nelle situazioni di emergenza il medico assicura l’assistenza sanitaria indispensabile ove possibile nel rispetto della volontà del paziente.

8.       Il tempo della comunicazione tra medico e paziente è tempo di cura

 

Art. 2 Minori e incapaci

1.       Il consenso informato del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale dopo averlo ascoltato, quello della persona interdetta dal tutore, quello della persona inabilitata dal curatore.

2.       In tutti questi casi se vi è una divergenza tra il rappresentante legale e il medico sul proseguimento o meno delle cure la decisione viene rimessa al giudice tutelare.

 

Art. 3  disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

  1. Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
  2. Si può indicare una persona di fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, le DAT mantengono valore in merito alle convinzioni e preferenze del disponente.
  3. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali possono essere disattese qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. 
  4. E’ richiesta la forma scritta, l’autenticazione della firma dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Ssn o convenzionato. E’ previsto anche il progressivo sviluppo in forma telematica man mano che le regioni adottino il fascicolo elettronico.

 

Art 4. pianificazione condivisa delle cure

  • Strumento nuovo con lo scopo di rassicurare il paziente sul rispetto delle sue volontà e sul fatto che non sarà abbandonato. La persona colpita da patologia grave ad esito infausto ha quindi due strumenti può far ricorso alle dat o può ricorrere alla pianificazione condivisa.

1.       Nel quadro di una relazione positiva tra medico e paziente questi può concordare con il medico come intervenire, quali interventi subire a fronte del progressivo avanzamento della patologia e al venir meno delle proprie capacità . Il medico è obbligato ad attenersi alle indicazioni anche perché ha collaborato a stenderle.

2.       Il documento di pianificazione delle cure può sempre essere modificato dal paziente.

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